L.R. Valle d'Aosta 27/2021
Disposizioni in materia di misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, e altre disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta n. 27/2021 modifica la l.r. 15/2021 ampliando i contributi COVID: estende il bonus una tantum ai titolari di partita IVA con fatturato 5.000-10.000 euro e introduce un contributo straordinario alle imprese turistiche sui costi degli immobili strumentali. Rinvia al 22 novembre 2021 i termini di domanda e rifinanzia anche sport, sci club e misure per le famiglie.
Misure di sostegno all’economia valdostana per l’emergenza COVID-19 e rifinanziamenti collegati
Misure regionali di sostegno all’economia per l’emergenza COVID-19
La legge regionale Valle d’Aosta 28 ottobre 2021, n. 27 interviene soprattutto sulla l.r. 15/2021, ampliando e rifinanziando alcuni sostegni economici connessi al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La disciplina è limitata all’anno 2021 e riguarda esclusivamente il territorio della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Estensione del bonus una tantum ai titolari di partita IVA con basso fatturato
Viene esteso il bonus/contributo una tantum a fondo perduto previsto dall’articolo 9 della l.r. 15/2021 a una nuova platea di soggetti titolari di partita IVA.
Possono accedervi:
- imprese con sede legale o operativa in Valle d’Aosta;
- liberi professionisti o lavoratori autonomi residenti o con sede effettiva di svolgimento dell’attività in Valle d’Aosta;
- soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- soggetti attivi al 23 marzo 2021.
Al momento della domanda, il fatturato deve risultare:
- inferiore a 10.000 euro nel 2019, oppure nel 2020 se l’attività è iniziata nel 2020;
- almeno pari a 5.000 euro;
- determinato, ove disponibile, sulla base della dichiarazione IVA annuale; in mancanza, sulla base della sommatoria di fatture emesse, ricevute e corrispettivi dell’anno considerato.
Il contributo:
- è concesso su domanda;
- è assegnato in ordine cronologico di ricevimento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- deve essere richiesto entro il 22 novembre 2021;
- è presentato telematicamente alla struttura temporanea regionale già istituita per il bonus di cui all’articolo 9;
- è fissato in misura unica di 1.500 euro.
È inoltre richiesto che l’operatore economico abbia subito una riduzione del fatturato almeno pari al 30% per il periodo 1° ottobre 2020-31 marzo 2021, confrontato con il medesimo periodo degli anni 2019 e 2020. Per gli operatori attivi dal 1° gennaio 2019 il contributo è invece riconosciuto indipendentemente dalla riduzione di fatturato.
Il contributo non è cumulabile con quello previsto dall’articolo 9, comma 4, terzo periodo, della l.r. 15/2021.
Contributo straordinario alle imprese turistiche per i costi degli immobili strumentali
La legge introduce anche un contributo straordinario per le imprese turistiche, sempre per l’anno 2021, a ristoro forfetario dei costi riferiti al fabbricato strumentale utilizzato per l’attività turistica.
Destinatari sono i soggetti:
- iscritti al registro delle imprese;
- attivi sia al 23 marzo 2021 sia al momento della domanda;
- con sede legale o operativa in Valle d’Aosta;
- che esercitano attività turistiche con codici ATECO principali 49.32, 55, 56, 77.21, 79, 93.2 e 96.04.20, con esclusione delle sottocategorie 93.29.30 e 93.29.90.
Il contributo riguarda un fabbricato:
- ubicato in Valle d’Aosta;
- adibito in via esclusiva all’attività di impresa turistica;
- posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale, oppure detenuto in locazione, leasing, affitto, concessione o comodato;
- comunque sostenuto nonostante le limitazioni dovute all’emergenza COVID-19.
L’importo è pari al 3,8 per mille del valore catastale rilevante ai fini IMU, con un minimo di 2.000 euro e un massimo di 10.000 euro per impresa. Il contributo è riconosciuto per un solo fabbricato per ciascun richiedente, purché gestore dell’attività turistica svolta in quell’immobile.
La domanda:
- va presentata entro il 22 novembre 2021;
- è telematica;
- è esaminata in ordine cronologico e nei limiti delle risorse disponibili;
- si basa sui dati autodichiarati, inclusi quelli identificativi del fabbricato, del titolo di disponibilità e del proprietario se diverso dal richiedente.
Proroga del termine per le domande dei contributi già previsti dalla l.r. 15/2021
Per i contributi disciplinati dall’articolo 12 della l.r. 15/2021, il termine di presentazione della domanda viene prorogato dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021.
Regole di coordinamento e non cumulabilità
La legge coordina le nuove misure con quelle già previste dalla l.r. 15/2021, stabilendo che i contributi dei vari articoli interessati non sono cumulabili con quelli dell’articolo 9 e, per effetto delle modifiche, anche con il nuovo articolo 9bis. Vengono inoltre aggiornati i richiami interni alla normativa per includere i nuovi articoli 9bis e 10bis.
Rifinanziamenti di interventi settoriali
La legge aumenta per il 2021 diversi stanziamenti già previsti dalla l.r. 15/2021 o dalla normativa sportiva regionale:
- rifinanziamento di 500.000 euro della l.r. 3/2004 per contributi alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva;
- incremento di 270.000 euro dell’autorizzazione di spesa per i contributi agli sci club di cui all’articolo 24 della l.r. 15/2021;
- incremento di 3.000.000 euro delle risorse per le misure a sostegno delle famiglie di cui all’articolo 26 della l.r. 15/2021.
Le coperture sono assicurate mediante riduzioni di stanziamenti già previsti nella l.r. 15/2021, con spostamenti interni tra missioni e programmi di bilancio.
Disposizioni finanziarie e entrata in vigore
Per l’attuazione della legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie con propria deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 28 ott 2021L.R. Valle d'Aosta 28/2021
- Legge · 28 ott 2021L.R. Valle d'Aosta 29/2021
- Legge · 28 ott 2021L.R. Valle d'Aosta 30/2021
- Legge · 9 nov 2021L.R. Valle d'Aosta 31/2021
- Legge · 13 ott 2021L.R. Valle d'Aosta 25/2021
- Legge · 13 ott 2021L.R. Valle d'Aosta 26/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →