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Legge

L.R. Valle d'Aosta 31/2021

Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 31/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Valle d’Aosta n. 5/2000 sulla nomina dei vertici dell’Azienda USL, disciplina transitoriamente le procedure di selezione e introduce misure urgenti per la programmazione 2022, il monitoraggio COVID-19 e i servizi per la prima infanzia nel 2021. Alcune disposizioni sono efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione, altre dal 1° gennaio 2022.

Modifiche alla disciplina del Servizio socio-sanitario regionale e misure urgenti in ambito sanitario e sociale

Modifiche alla disciplina dei vertici dell’Azienda USL e misure sanitarie/sociali urgenti

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sulla l.r. 5/2000 per ridefinire le modalità di nomina del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dell’Azienda USL, introducendo anche disposizioni transitorie, finanziarie e misure urgenti legate alla programmazione sanitaria 2022, al contrasto al COVID-19 e al sostegno ai servizi per la prima infanzia.

Nomina del direttore generale dell’Azienda USL

Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione motivata della Giunta, scegliendo nell’ambito di un elenco di candidati formato tra gli iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali che abbiano manifestato interesse dopo avviso pubblico. La selezione per l’inserimento nell’elenco regionale avviene per titoli e colloquio, secondo criteri stabiliti dalla Giunta, tramite una commissione regionale. L’incarico non richiede l’accertamento preventivo della conoscenza della lingua francese o italiana, ma il nominato deve superare la prova entro 18 mesi, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Requisiti, limiti e durata dell’elenco per il direttore generale

Non possono essere inseriti nell’elenco i soggetti che abbiano già ricoperto per due volte consecutive l’incarico di direttore generale presso l’Azienda USL. L’elenco degli idonei può essere utilizzato più di una volta entro 36 mesi dalla sua definizione, purché il candidato prescelto risulti ancora iscritto all’elenco nazionale al momento della nomina. Restano ferme le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente.

Vacanza dell’ufficio e commissariamento dell’Azienda USL

In caso di vacanza dell’ufficio di direttore generale, la nomina del nuovo direttore avviene con le stesse modalità previste per il conferimento ordinario. In alternativa, fino alla nomina del nuovo direttore generale, la Giunta può nominare un commissario scelto tra i soggetti inseriti nell’elenco degli idonei; il commissariamento dura al massimo 6 mesi, prorogabili una sola volta per altri 6 mesi in presenza di gravi e giustificati motivi. Se alla scadenza non è stato nominato il nuovo direttore, provvede il Presidente della Regione.

Nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario

Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale, con motivazione, attingendo da elenchi regionali di idonei formati tramite avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. In via transitoria, fino all’accordo nazionale previsto dal d.lgs. 171/2016, la nomina può avvenire previo avviso pubblico senza la previa costituzione degli elenchi.

Requisiti per il direttore amministrativo

Per l’iscrizione nell’elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore amministrativo sono richiesti:

  • laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche;
  • età non superiore a 65 anni al momento del conferimento dell’incarico;
  • almeno 5 anni di attività di direzione tecnica o amministrativa in strutture o enti sanitari pubblici o privati di medie o grandi dimensioni, oppure 10 anni in strutture o enti pubblici anche non sanitari di medie o grandi dimensioni, con responsabilità dirigenziale formalmente conferita e autonomia gestionale.

Requisiti per il direttore sanitario

Per l’iscrizione nell’elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore sanitario sono richiesti:

  • qualifica di medico;
  • età non superiore a 65 anni al momento del conferimento dell’incarico;
  • almeno 5 anni, nei 7 precedenti, di attività di direzione tecnico-sanitaria presso enti o strutture pubblici o privati di media o grande dimensione, con autonomia gestionale e responsabilità diretta di risorse;
  • attestato di formazione manageriale ex d.P.R. 484/1997, salvo quanto previsto dalla normativa statale richiamata.

Accertamento linguistico e cause ostative per i dirigenti sanitari e amministrativi

Anche per direttore amministrativo e sanitario non è richiesto l’accertamento preventivo della conoscenza del francese o dell’italiano: la prova deve essere superata entro 18 mesi dalla nomina, altrimenti il contratto si risolve di diritto. Restano ferme le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente, da verificare al momento del conferimento.

Disposizioni transitorie sulle nomine

Le norme nuove si applicano secondo un regime transitorio collegato alla data di entrata in vigore del 1° gennaio 2022 per gli articoli organizzativi. Fino all’approvazione dell’accordo nazionale previsto dal d.lgs. 171/2016, il direttore generale procede alla nomina di direttore sanitario e direttore amministrativo previo avviso pubblico. L’eventuale incarico di direttore generale in corso alla data indicata dalla legge prosegue fino alla naturale scadenza contrattuale. Le procedure di nomina già formalmente avviate ai sensi della disciplina previgente e non concluse alla medesima data restano regolate dalla vecchia disciplina; se invece l’ufficio è vacante e la procedura non è stata ancora avviata, essa deve essere avviata entro 30 giorni.

Programmazione e documenti contabili dell’Azienda USL per il 2022

In ragione dell’adeguamento del finanziamento all’Azienda USL per i maggiori oneri COVID-19, il termine relativo all’anno 2021 per l’adozione di un atto previsto dall’art. 7 della l.r. 5/2000 è posticipato al 31 gennaio 2022. Per la programmazione 2022, il bilancio preventivo economico annuale e il piano attuativo locale devono essere adottati dall’Azienda USL entro il 28 febbraio 2022 e approvati dalla Giunta secondo le ordinarie modalità e tempistiche. Nelle more, l’Azienda può operare entro gli stanziamenti assestati 2022 del bilancio regionale 2021/2023 e svolgere le attività necessarie al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Misure per il monitoraggio epidemiologico e i test antigenici rapidi

Per finalità connesse al monitoraggio della situazione epidemiologica dell’infezione da COVID-19, i soggetti autorizzati dalle norme statali a somministrare test antigenici rapidi validi ai fini della certificazione verde possono svolgere l’attività anche in sedi diverse da quelle già autorizzate, purché nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale per garantire sicurezza delle attività e tracciamento dei dati.

Trasferimenti straordinari per i servizi della prima infanzia

Il trasferimento di finanziamenti straordinari ai soggetti titolari dei nidi d’infanzia pubblici e privati autorizzati e dei servizi domiciliari di tata familiare, già previsto per sostenere le famiglie residenti nel territorio regionale, è esteso anche ai mesi di novembre e dicembre 2021 alle medesime condizioni della disciplina richiamata.

Aspetti finanziari

Gli oneri per le modifiche relative alle nomine dei vertici dell’Azienda USL sono quantificati in 4.800 euro annui a decorrere dal 2022. Gli oneri per l’estensione dei trasferimenti ai servizi per la prima infanzia sono quantificati in 75.000 euro per il 2021 e trovano copertura mediante riduzione di risorse di un diverso programma della missione sociale. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore

Le disposizioni urgenti in materia di programmazione sanitaria, monitoraggio COVID-19, servizi per la prima infanzia e copertura finanziaria entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le modifiche alla disciplina delle nomine dei vertici dell’Azienda USL e le disposizioni transitorie collegate entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

Obsolescenza pratica

L’atto contiene misure puntuali riferite in larga parte al 2021 e al 2022, nonché regole transitorie legate all’assetto delle nomine dell’Azienda USL. La parte finanziaria e le proroghe temporali hanno esaurito la loro funzione; tuttavia la disciplina sulle nomine modifica stabilmente la l.r. 5/2000 e conserva rilievo applicativo per gli incarichi successivi, salvo gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata nel testo.

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