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Legge

L.R. Valle d'Aosta 30/2021

Disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 30/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d'Aosta procedure autorizzative semplificate per realizzare reti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con uso prioritario di tecniche a basso impatto e, dove possibile, di infrastrutture esistenti. Prevede autorizzazione o SCIA, controlli, sanzioni, esenzioni da diritti e canoni, e rinvio a una delibera della Giunta. Si applica alle istanze/segnalazioni/comunicazioni successive alla delibera attuativa.

Disciplina semplificata per la posa di reti in fibra ottica in Valle d'Aosta

Disciplina per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica

La legge regionale della Valle d’Aosta introduce una cornice procedimentale semplificata per favorire la diffusione delle reti in fibra ottica sul territorio regionale. La disciplina opera nel rispetto delle competenze statali e si applica solo agli interventi e alle procedure previsti dalla legge.

Finalità e ambito di applicazione

La legge mira a garantire il coordinamento e la tempestività degli interventi necessari alla massima diffusione della rete in fibra ottica nella Regione, privilegiando, ove possibile, tecnologie di scavo a basso impatto ambientale. Gli interventi disciplinati sono quelli che non richiedono atti di assenso di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali valdostani, ferma restando la normativa statale nelle materie di competenza, compresa la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Titolo abilitativo: autorizzazione e conferenza di servizi

Gli interventi sono, in via ordinaria, soggetti ad autorizzazione da richiedere al SUEL in via telematica, secondo la modulistica prevista dalla Giunta regionale. Al procedimento si applicano, per quanto non disciplinato dalla legge, le regole del Codice delle comunicazioni elettroniche e del d.lgs. 33/2016.

Quando si svolge una conferenza di servizi in ipotesi di dissenso qualificato, le amministrazioni o strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute possono proporre opposizione alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva, solo se hanno espresso dissenso motivato prima della chiusura dei lavori. L’opposizione sospende l’efficacia della determinazione; la Giunta convoca una riunione entro il quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell’opposizione per cercare una soluzione condivisa. Se l’intesa è raggiunta, sostituisce la determinazione conclusiva; altrimenti la questione è rimessa alla Giunta, sentito il Consiglio permanente degli enti locali se coinvolti enti locali.

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Per gli interventi che non interessano specifici beni sensibili, l’autorizzazione è sostituita da SCIA. La semplificazione non opera se gli interventi interessano:

  • aree archeologiche tutelate;
  • edifici e manufatti vincolati;
  • edifici pubblici ultrassettantenni senza verifica dell’interesse culturale o già riconosciuti di interesse culturale, nonché immobili di enti non profit e enti ecclesiastici riconosciuti;
  • sentieri e percorsi di valore storico;
  • demanio idrico regionale quando serva l’autorizzazione idraulica;
  • altri beni o aree per i quali occorrano ulteriori atti di assenso di autorità di tutela.

La SCIA va presentata al SUEL in via telematica e deve contenere, tra l’altro, dichiarazioni sulla riconducibilità dell’intervento, sulla disponibilità degli immobili privati, sul rispetto delle norme su rumore e sicurezza dei cantieri, sull’eventuale autorizzazione archeologica, sugli eventuali ordini di ripristino pregressi e gli elaborati progettuali con la gestione del materiale di scavo. Se sono coinvolte strade o beni della Regione o degli enti locali, occorre anche il disciplinare sottoscritto e la previa comunicazione di apertura del cantiere all’ente proprietario almeno dieci giorni prima, salvo approvazione espressa.

La SCIA produce effetto per l’avvio dei lavori, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e sostituisce specifiche autorizzazioni stradali. Il SUEL la trasmette alle amministrazioni competenti entro due giorni lavorativi.

Utilizzo di infrastrutture esistenti

Le nuove infrastrutture possono essere autorizzate solo se non risultano utilizzabili infrastrutture già presenti per ospitare la rete. Quando la posa avviene esclusivamente mediante infrastrutture esistenti e senza scavi, l’operatore deve trasmettere al SUEL, entro quindici giorni dall’ultimazione, la documentazione con il tracciato della nuova infrastruttura; il SUEL la inoltra alle amministrazioni competenti entro cinque giorni lavorativi.

La concessione d’uso resta gratuita, ma la Giunta regionale può stabilire eventuali costi di compartecipazione alle spese di manutenzione per infrastrutture di proprietà regionale o degli enti locali.

Modalità di esecuzione degli interventi

L’operatore economico deve rispettare le norme tecniche di settore, le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo e ogni ulteriore obbligo previsto dal disciplinare approvato dalla Giunta regionale.

Vigilanza e controllo

La vigilanza e il controllo sull’osservanza della legge spettano alle amministrazioni interessate, con esclusione del SUEL. Per gli interventi sulle strade rientranti nel codice della strada resta ferma la competenza prevista dalla normativa statale di settore.

Sanzioni e ripristino

La realizzazione degli interventi senza titolo o con titolo inidoneo, così come il mancato rispetto delle modalità esecutive dichiarate o autorizzate, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 800 a 3.400 euro, fatti salvi gli effetti sanzionatori previsti dal codice della strada.

L’accertamento della violazione determina anche il divieto di prosecuzione dell’intervento e l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’operatore; fino al completo ripristino non possono essere presentate ulteriori istanze o segnalazioni nel medesimo territorio comunale interessato dall’ordine. Il verbale deve fissare un termine congruo, non inferiore a trenta giorni, per il ripristino; in caso di inerzia, il Comune procede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Si applica la legge n. 689/1981.

Esenzioni economiche

Le istanze e le segnalazioni per la posa di fibre ottiche sono esenti dal pagamento di diritti di segreteria o istruttoria e, in deroga alla disciplina regionale sulle strade, anche dal canone concessorio.

Attuazione tramite deliberazione della Giunta regionale

La Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e con pubblicazione nel Bollettino ufficiale, approva le linee guida su modulistica, documenti ed elaborati progettuali a corredo della SCIA, nonché lo schema di disciplinare. La deliberazione disciplina inoltre gli altri aspetti procedimentali necessari all’applicazione della legge e può regolare i controlli, anche a campione, e i sopralluoghi in loco.

Regime transitorio e decorrenza applicativa

La legge si applica alle istanze, segnalazioni e comunicazioni successive all’adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista per l’attuazione. Fino a tale momento non opera il nuovo regime procedimentale.

Neutralità finanziaria

L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

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