Sentenza n. 11432/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da parte del Consolato Generale d’Italia a Casablanca –sulla richiesta di convocazione per la formalizzazione della domanda di visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca sulla richiesta di convocazione per la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, lamentando l'inerzia del Consolato Generale d'Italia a Casablanca rispetto alla richiesta di convocazione necessaria per formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato. Nelle more dell'esame della domanda cautelare, il MAECI ha comunicato che la competente sede consolare aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto. Il ricorrente non ha formulato contestazioni rispetto a tale sopravvenienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La convocazione del ricorrente e l'avvio del procedimento per il rilascio del visto hanno fatto venir meno l'interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia contro l'inerzia del MAECI. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo sussistenti giusti motivi in ragione del fatto notorio del massiccio flusso di richieste di visto gravante sulla rappresentanza consolare e della particolare complessità dell'iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare era stata proposta, ma la decisione non ha esaminato nel merito i presupposti della tutela cautelare, essendo sopravvenuta la carenza di interesse.
Massime di principio
- La convocazione dell'interessato e l'attivazione del procedimento amministrativo, intervenute nelle more del giudizio promosso contro il silenzio, fanno venir meno l'interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia sull'inerzia e determinano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento non equivale necessariamente al rilascio del visto, ma è sufficiente a rendere improcedibile l'azione contro il silenzio quando la domanda giudiziale era diretta esclusivamente a ottenere la convocazione e la formalizzazione dell'istanza.
- Il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di lite quando la definizione del giudizio dipende da una sopravvenienza e sussistono giusti motivi, individuati nella particolare complessità dell'iter amministrativo e nel rilevante carico di richieste gravante sull'amministrazione.
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