Deliberazione n. 630 del 17/10/2024
Provvedimento del 17 ottobre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy in relazione a segnalazioni di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite Instagram e Telegram. Le misure avevano lo scopo di impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e di prescrivere la conservazione per fini probatori di eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme. La ratifica riguarda Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per la possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram e Telegram
Ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a segnalazioni di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito su Instagram e Telegram. Il procedimento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per contrastare il c.d. revenge porn.
Origine della segnalazione e avvio dell’intervento urgente
La persona interessata ha presentato una segnalazione, poi integrata, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità per impedire la circolazione del materiale. Il Garante richiama anche la previsione secondo cui la decisione deve intervenire entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto nel 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 483 del 30 settembre 2024 e 484 del 2 ottobre 2024. Dopo aver verificato la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina speciale, ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Instagram e Telegram;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale acquisizione del materiale.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 17 ottobre 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti delle società indicate. La ratifica conferma l’efficacia delle misure predisposte per bloccare l’eventuale ulteriore diffusione del contenuto segnalato e per preservare eventuali evidenze utili ai fini probatori.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento origina da una segnalazione, poi integrata, con cui la persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti tramite le piattaforme Instagram e Telegram. Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e la disciplina speciale introdotta per il c.d. revenge porn.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, i provvedimenti nn. 483 del 30 settembre 2024 e 484 del 2 ottobre 2024. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme.
Prescrizione di conservazione del materiale
Le medesime società sono state anche onerate di conservare l’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 17 ottobre 2024 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza già adottati dal dirigente competente. La decisione consolida quindi le misure di prevenzione della diffusione e la prescrizione di conservazione nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.
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