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Sentenza

Sentenza n. 1176/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto della Vice Presidente della Provincia del Medio Campidano che ha indetto le elezioni del Presidente della Provincia per il 26 agosto 2026 e convocato i comizi elettorali, nonché la nota regionale che individuava nella Vice Presidente l’organo competente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (enti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, consigliere comunale del Comune di Serramanna e titolare del diritto di voto nelle elezioni provinciali di secondo livello, ha impugnato il decreto dell’8 luglio 2026 di indizione delle elezioni provinciali fissate al 26 agosto 2026 e la correlata nota dell’Assessore regionale agli Enti Locali. Ha dedotto: 1) difetto di attribuzione e incompetenza radicale della Vice Presidente della Provincia, in violazione dell’art. 2, comma 3, l.r. Sardegna n. 2/2005 e dell’art. 3, lett. b), dello Statuto speciale, poiché il potere di fissare la data dei comizi sarebbe riservato al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, e la nota regionale avrebbe erroneamente considerato superata o inapplicabile la legge regionale; 2) violazione del termine minimo di 55 giorni previsto dalla legge regionale, poiché tra l’8 luglio e il 26 agosto 2026 intercorrevano 49 giorni, con asserita lesione delle garanzie di regolarità e conoscibilità della consultazione e della possibilità di organizzare una candidatura e raccogliere sottoscrizioni; 3) violazione dell’art. 1, comma 79, lett. b), l. n. 56/2014 e del principio di buon andamento, sostenendo che il rispetto del termine complessivo di 90 giorni dalla decadenza non giustificasse la compressione del termine regionale di 55 giorni; 4) violazione dei principi di certezza dei termini, parità di condizioni elettorali, proporzionalità e adeguatezza, nonché travisamento dei presupposti temporali, per avere l’amministrazione differito l’indizione e trasferito sui partecipanti le conseguenze della propria inerzia o dell’erronea impostazione. La Provincia e la Regione hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità per carenza di interesse, per l’assenza di un pregiudizio concreto e differenziato; hanno inoltre sostenuto che gli atti elettorali dovessero essere contestati secondo il rito di cui all’art. 130 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse a ricorrere, senza esaminare nel merito i quattro motivi di legittimità né decidere le ulteriori eccezioni processuali. Ha riconosciuto al ricorrente la legittimazione ad agire in quanto elettore, ma ha rilevato che egli non aveva indicato una lesione concreta, attuale, personale e differenziata né un’utilità pratica, diretta e immediata conseguibile con l’annullamento. La contestazione mirava soltanto al ripristino della legalità, prospettando che il voto si sarebbe svolto nell’ambito di una procedura illegittima; il ricorrente non era candidato alla Presidenza e non rivendicava un diritto di candidatura, né la ripetizione delle operazioni avrebbe soddisfatto un interesse personale distinto da quello generale alla legalità. Sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La lesione da cui deriva, ex art. 100 c.p.c., l’interesse a ricorrere deve costituire una conseguenza immediata e diretta del provvedimento dell’Amministrazione e dell’assetto di interessi con esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale e deve persistere al momento della decisione del ricorso.

    L’interesse a ricorrere richiede una lesione diretta, concreta e attuale, persistente al momento della decisione; non basta invocare genericamente il rispetto della legalità.

  • art. 39 c.p.a.

    In altri termini, l’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e dell’attualità, e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l’interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente e immediatamente, l’utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell’atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente.

    Il rinvio esterno all’art. 100 c.p.c. importa nel processo amministrativo il requisito di un’utilità concreta, attuale e immediatamente conseguibile mediante la decisione; la mera aspirazione al ripristino della legalità non fonda l’interesse.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 30 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo avere avvisato le parti della possibilità di tale decisione.

Massime di principio

  • La legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere sono condizioni distinte: la titolarità di una posizione qualificata può fondare la legittimazione, ma il ricorso è inammissibile se manca una lesione concreta e attuale di quella posizione e non è individuabile un’utilità pratica, diretta e immediata derivante dall’annullamento.
  • Nel processo amministrativo non è sufficiente l’interesse generale al ripristino della legalità: il ricorrente deve collegare i vizi dedotti a una lesione personale e differenziata della propria sfera giuridica.
  • La posizione di elettore, pur potendo fondare la legittimazione, non dimostra da sola l’interesse a impugnare atti del procedimento elettorale; occorre allegare un pregiudizio specifico al diritto o alla possibilità di partecipazione, e non la sola prospettazione che la consultazione si svolga in una procedura asseritamente illegittima.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativoElezioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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