Sentenza del 22/04/2016 n. 2295 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Medico generico - Mancanza di organizzazione autonoma - Imposizione - Esclusione - Rimborso per il versato - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ affermato che il medico non è tenuto al pagamento dell’IRAP quando esercita senza personale e senza beni strumentali complessi tali da configurare un’autonoma organizzazione. Sussiste quindi il diritto di chiedere il rimborso dell’IRAP versata negli ultimi cinque anni, allegando copia dei relativi versamenti. Non sono riportati gli estremi della decisione, l’esito processuale formale, eventuali importi o statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un medico di medicina generale, non associato e operante nel proprio studio, a non essere assoggettato all’IRAP per mancanza di autonoma organizzazione e a ottenere il rimborso dell’imposta versata. Il testo non identifica le parti, l’atto impugnato, le somme richieste né il giudice adito.
Massime di principio
- Per l’attività del medico, l’assoggettamento all’IRAP dipende dalla presenza di un’autonoma organizzazione: l’attività svolta individualmente, senza personale e senza beni strumentali complessi, secondo il principio riportato non è imponibile.
- Chi ritiene di avere versato IRAP non dovuta può chiedere il rimborso per i versamenti degli ultimi cinque anni, documentandoli con copia delle relative quietanze.
- Il solo esercizio della professione medica non basta, secondo il principio enunciato, a dimostrare l’esistenza di un’autonoma organizzazione; la valutazione dipende dalle concrete modalità organizzative dell’attività.
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