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Sentenza

Sentenza n. 299/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 47 del 05.03.2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 47 del 5 marzo 2025, relativa al pagamento del bonus carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Tribunale di Spoleto, quale giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione a corrisponderle il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese legali. Dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e la documentazione del passaggio in giudicato per mancata impugnazione, il Ministero non aveva ancora integralmente adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, sulla base di una difesa meramente formale. Il Collegio ha esaminato anche la tesi amministrativa secondo cui la docente avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta mediante la procedura telematica indicata negli avvisi pubblicati dal Ministero e dall'USR Umbria, in applicazione dei doveri di collaborazione, correttezza e buona fede.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in forza della sentenza civile passata in giudicato. Ha escluso che gli avvisi ministeriali e la procedura telematica potessero subordinare o differire l'esecuzione del giudicato: nessuna norma imponeva alla docente di presentare ulteriori richieste amministrative e di attendere senza certezza di tempi la presa in carico della propria posizione. La pretesa dell'Amministrazione di un'ulteriore attesa è stata ritenuta eccedente i doveri di correttezza e buona fede gravanti sul creditore. Il Ministero è stato assegnatario di un termine di sessanta giorni per corrispondere tutte le somme dovute, mediante rilascio della carta docente e accredito degli importi, nonché per il pagamento delle somme ulteriori riconosciute dalla sentenza. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, incaricato di provvedere in sostituzione del Ministero su richiesta della ricorrente in caso di inutile decorso del termine, adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario è stato riconosciuto, per l'attività eventualmente svolta, un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori, per le spese di giudizio. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha adottato le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione e nominando un commissario ad acta per l'eventuale successiva sostituzione.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    È richiamato con riguardo al termine preliminare decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili a giudizi esecutivi analoghi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
  • L'amministrazione non può subordinare l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di ulteriori istanze, adempimenti o procedure telematiche non previsti da una norma, né pretendere che il creditore attenda senza certezza dei tempi prima di agire in giudizio.
  • I doveri di leale collaborazione, correttezza e buona fede del creditore non possono essere interpretati in modo da imporre un'attesa indefinita o da comprimere il diritto alla tempestiva esecuzione del giudicato.
  • In presenza di un giudicato civile che riconosce il diritto al beneficio della carta docente e dell'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare sia il rilascio della carta sia l'accredito degli importi dovuti, consentendo al commissario ad acta di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel prefetto territorialmente competente, o in un funzionario da lui delegato, con compenso posto a carico dell'amministrazione inottemperante.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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