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Interpello

Risposta n. 5 del 4/01/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Scambi di partecipazioni e applicazione dell'art. 177, comma 2-bis, TUIR (conferimenti in holding unipersonali, disapplicazione e profili antiabuso)

Il quesito

Gli istanti chiedono se la capogruppo BETA, pur avendo attività industriale e commerciale, debba essere verificata come società holding ai fini dell'art. 177, comma 2-bis; se la verifica deve usare valori correnti o contabili, quale sia il denominatore e il metodo di valutazione; se partecipazioni non qualificate in consorzi/CAF o azioni proprie ostino al regime; se sia ammissibile la disapplicazione del secondo periodo del comma 2-bis; e se i due percorsi prospettati (conferimenti e scissioni) e le successive donazioni possano essere considerati operazioni abusive.

Soluzione prospettata dal contribuente

I contribuenti sostengono che BETA non possa essere qualificata a priori come holding per la sua natura industriale; propongono di usare valori contabili per la verifica di prevalenza e di assumere come denominatore l'attivo di bilancio o il capitale investito netto riclassificato; ritengono legittima l'alienazione preventiva delle partecipazioni non qualificate e considerano le azioni proprie non ostative; chiedono la disapplicazione del secondo periodo del comma 2-bis e ritengono non abusivi i percorsi alternativi e le successive donazioni ai fini del ricambio generazionale.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate: non esclude a priori che BETA sia holding e richiede comunque la verifica concreta della prevalenza del valore delle partecipazioni. Per la verifica va fatto riferimento ai valori correnti, confrontando il valore corrente di tutte le partecipazioni con il valore corrente complessivo della società (attivo/valore complessivo alla data di efficacia giuridica del conferimento); l'Agenzia non indica un metodo di stima vincolante, rimettendo al contribuente le tecniche valutative sindacabili in sede di controllo. Poiché, secondo gli elementi forniti, BETA non risulta holding ai sensi del comma 2-bis, il secondo periodo non si applica nel caso concreto. L'istituto della disapplicazione non è invece ritenuto applicabile al secondo periodo in quanto norma di sistema non antisistrosiva. Sul piano antiabuso, alle condizioni dichiarate e in assenza di cessioni delle azioni BETA da parte delle holding neocostituite, i percorsi prospettati non appaiono abusivi; la condizione di partecipazione esclusiva della conferitaria va verificata al momento del conferimento e le successive donazioni tese al ricambio generazionale non integrano, di per sé, profili di abuso.

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