Risposta n. 3 del 4/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeErrori contabili - correzione della sovrastima del credito per fatture da emettere da parte di un gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) - art. 101, commi 4 e 5 TUIR
Il quesito
Se la rettifica contabile (restatement) che annulla crediti inesistenti possa essere dedotta fiscalmente come sopravvenienza passiva ai sensi dell'art.101, comma 4 TUIR (recupero IRES/IRAP) oppure se occorra presentare dichiarazioni integrative; e in quale esercizio fiscale (2020/2021 o solo 2021) debba essere imputata la deduzione tenendo conto della determinabilità ex art.109 TUIR.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Istante sostiene che la correzione costituisce una "sopravvenienza passiva" deducibile ex art.101, comma 4 TUIR (si tratta di proventi inesistenti e sopravvenuta insussistenza di attività), richiamando precedenti risposte dell'Agenzia; inoltre ritiene che la deducibilità fiscale debba decorrere nel 2021 quando l'ammontare è divenuto oggettivamente determinabile ai sensi dell'art.109 TUIR e dunque non siano necessarie dichiarazioni integrative a favore.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene che, nel caso concreto, l'errore abbia riguardato l'errata determinazione del bollettato e il mancato incasso dei conguagli (effetto finanziario/di stima) e non il conseguimento di ricavi inesistenti né la sopravvenuta insussistenza di attività; pertanto la rettifica non è qualificabile come sopravvenienza passiva ai sensi dell'art.101, comma 4. La deducibilità va valutata come perdita su crediti secondo l'art.106 TUIR e l'art.101, comma 5 (requisto di "elementi certi e precisi"); la dichiarazione integrativa a favore non sarebbe idonea per ridurre ricavi regolarmente tassati (VRG). Ai fini IRAP, le perdite su crediti non sono comunque deducibili.
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