Risposta n. 8 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che non sussista abuso e che la normativa non vieti di calcolare gli acconti con il metodo previsionale anche quando il suo importo superi quello calcolato con il criterio storico, entro il limite del dovuto.
Crediti d'imposta per imprese energivore/gasivore: trasferimento al consolidato e utilizzo in compensazione per pagamento acconti calcolati con metodo previsionale (art. 6 d.l. 9/8/2022, n.115)
Il quesito
La consolidante chiede se può utilizzare, tramite cessione/compensazione del credito d'imposta spettante a una partecipata, tale credito per pagare acconti IRES calcolati con il metodo previsionale quando l'acconto previsionale risulti superiore a quello storico, e se ciò sia legittimo anche se il maggior versamento è dovuto all'utilizzo del credito energivore.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che il credito ex art.6 (3T 2022) è utilizzabile solo in compensazione, con specifici codici F24, senza i limiti quantitativi ordinari, previa comunicazione entro i termini e utilizzabile fino alla scadenza prevista (salvo proroghe). Non esiste un divieto normativo a versare acconti calcolati con il metodo previsionale anche se superiori a quelli storici; tuttavia l'utilizzo mediante compensazione va rispettare i limiti e le regole del credito (termini d'uso, obbligo di comunicazione, assenza di rimborso per eccedenze) e le regole della tassazione di gruppo; eventuali eccedenze versate non daranno diritto a rimborso né a utilizzi successivi oltre i termini stabiliti.
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