Cassazione Civile, Sentenza n. 12466/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. per il rimborso delle spese di esecuzione forzata: la ricorrente contestava la congruità e la riferibilità delle spese liquidate, sostenendo che i lavori e i compensi per l'ausiliario (geom. Evangelisti) eccedevano quanto previsto dal titolo esecutivo e comprendessero opere eseguite nell'interesse esclusivo del procedente (Monne). La questione processuale principale ha riguardato la tempestività del ricorso per cassazione e, di merito, l'ambito di operatività dell'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 614-645 c.p.c. rispetto agli strumenti tipici dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso principale inammissibile per tardività (ricorso notificato oltre il termine lungo previsto). Ha assorbito il ricorso incidentale. Pur decidendo sull'inammissibilità, la Corte ha enunciato principi di diritto: l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 614-645 c.p.c. può contestare la congruità delle spese liquidate e l'effettiva anticipazione delle stesse da parte del procedente, ma non può essere usata per contestare la devonoza di somme relative a opere eseguite in eccesso rispetto al titolo (queste questioni devono essere sollevate, tempestivamente prima della chiusura del procedimento esecutivo, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) né per questioni sul quomodo dell'esecuzione, che spettano all'opposizione ex art. 617 c.p.c. Inoltre, se l'opposizione all'esecuzione (art. 615) viene accolta definitivamente, il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo deve rilevarne d'ufficio gli effetti e lasciare le spese a carico del procedente (effetto espansivo art. 336, comma 2 c.p.c.). La Corte ha altresì precisato regole sulla coesistenza e sulla pregiudizialità tecnica tra i due giudizi e ha escluso la possibilità di riqualificare d'ufficio un'opposizione 645 in una 615 quando il termine per gli strumenti esecutivi sia ormai decorso.
Norme richiamate
Codice di procedura civile - art. 614
Regola l'ingiunzione del giudice dell'esecuzione per il rimborso delle spese anticipate dal procedente; il decreto ex art. 614 può essere impugnato con opposizione ex art. 645, ma non sostituisce i rimedi interni del processo esecutivo quando si contestino l'an e il quomodo dell'esecuzione.
Codice di procedura civile - art. 645
Disciplina l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 614: è idonea a contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione, ma non a decidere sulla debenza di somme relative ad opere eccedenti il titolo o sul quomodo dell'esecuzione.
Codice di procedura civile - art. 615
Opposizione all'esecuzione: strumento idoneo a contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata (anche in parte) e quindi le opere eseguite eccedenti il titolo; ha natura incidentale e va proposta nel procedimento esecutivo prima della sua chiusura.
Codice di procedura civile - art. 617
Opposizione agli atti esecutivi: rimedio per contestazioni relative al quomodo degli atti esecutivi, da proporre nel corso del procedimento esecutivo.
Codice di procedura civile - art. 612
Regola l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dispone le opere da eseguire; il verbale delle operazioni dell'ufficiale giudiziario redatto in esecuzione dell'ordinanza segna la chiusura del procedimento esecutivo e il termine entro cui proporre i rimedi interni.
Codice di procedura civile - art. 643
Stabilisce la pendenza del processo derivante dalla notificazione del decreto ingiuntivo; sottolinea l'autonomia del processo nato dall'opposizione all'ingiunzione rispetto al procedimento esecutivo originario.
Codice di procedura civile - art. 642
Prevede la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione; conferma la natura autonoma del provvedimento impugnabile con opposizione ex art. 645.
Codice di procedura civile - art. 336 comma 2
Effetto espansivo: la caducazione del titolo esecutivo o l'accoglimento definitivo dell'opposizione all'esecuzione deve essere rilevata d'ufficio nel giudizio relativo all'ingiunzione, con conseguente esclusione dell'onere delle spese a carico dell'esecutato.
Codice di procedura civile - art. 295
Disciplina la sospensione per pregiudizialità: la Corte richiama la distinzione tra sospensione necessaria e riunione delle cause per connessione quando coesistono opposizioni ex art. 615 e 614-645.
Legge n. 742/1969 - art. 3
Stabilisce l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali per specifici procedimenti esecutivi; applicata per escludere la sospensione feriale nel termine di impugnazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 614.
Legge n. 794/1942 - art. 28
art. 28 legge n. 794/1942
Norma speciale richiamata dalle parti per questioni relative a liquidazione in favore di ausiliari/CTU; la Corte ha richiamato l'eventuale rilevanza ma ha risolto la causa su altro rilievo procedurale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 170
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Norme regolamentari richiamate da controricorrenti in ordine alla posizione del CTU e procedure amministrative; la Corte non ha approfondito questioni costituzionali prospettate su tale base.
d.lgs. 16 aprile 2013, n. 150 - artt. 14 e 15
artt. 14, 15 d.lgs. n. 150/2011
Richiamati dalle parti in prospettive difensive; la Corte non ha ritenuto necessario decidere specificamente su tali censure in ragione dell'inammissibilità.
Codice di procedura civile - art. 363 comma 3
Consente alla Corte di cassazione di pronunciare principi di diritto d'ufficio nell'interesse della legge quando la decisione di merito non richiede l'accoglimento del ricorso: la Corte ha esercitato tale potere per chiarire i rapporti tra i rimedi.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 614-645 c.p.c. è idonea a contestare la congruità delle spese liquidate e se queste siano state effettivamente anticipate dal procedente, ma non a discutere la debenza di somme relative ad opere eseguite in eccesso rispetto al titolo: tali contestazioni devono essere proposte, prima della chiusura del procedimento esecutivo, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- Le contestazioni sul quomodo dell'esecuzione (modo di esecuzione, vizi degli atti esecutivi) vanno sollevate mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
- Chi agisce in esecuzione deve vigilare tempestivamente sulle operazioni esecutive: l'esecutato che percepisce opere eccedenti il titolo ha l'onere di proporre senza indugio l'opposizione esecutiva; l'attesa dell'ingiunzione per contestare la debenza delle opere può comportare la perdita del rimedio interno.
- Se l'opposizione all'esecuzione (art. 615) viene proposta prima e poi nasce l'opposizione al decreto per le spese (art. 614-645), i due giudizi possono coesistere ma l'opposizione all'esecuzione ha pregiudizialità tecnica: un'accoglienza definitiva della 615 riverbera i suoi effetti anche nel giudizio sulle spese (le spese restano a carico del procedente).
- Non è possibile per il giudice riqualificare d'ufficio un'opposizione ex art. 645 in una ex art. 615 quando i termini e i presupposti processuali per l'opposizione esecutiva siano ormai decorso; pertanto la reazione processuale dell'esecutato deve essere formulata correttamente e tempestivamente.
- I termini per proporre impugnazioni relative ai decreti ingiuntivi emessi dal giudice dell'esecuzione non sono sospesi nel periodo feriale ai sensi della legge n. 742/1969: attenzione ai termini ordinari e 'lunghi' per impugnare.
- Se le procedure pendono presso lo stesso ufficio giudiziario e sussistano i presupposti di connessione, è preferibile chiedere la riunione delle cause piuttosto che la sospensione automatica del secondo giudizio; in assenza di riunione, il giudice dell'ingiunzione deve comunque rilevare d'ufficio gli effetti di una decisione definitiva favorevole all'opponente nell'esecuzione.
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