Ordinanza n. 5821/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE E/O CONCESSIONE DELLE PIU’ OPPORTUNE MISURE CAUTELARI: - della disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-del 17.12.2025, con cui è stato rilasciato il permesso di costruire di sanatoria in relazione alla domanda di condono edilizio ex l. 47/1985 prot. -OMISSIS-/10/1986; - di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo; NONCHÈ AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO: della nota prot. pg. 2026/-OMISSIS-del 13.5.2026, con la quale l’Ente locale resistente ha denegato la richiesta di accesso documentale acquisita al pg. -OMISSIS-del 7.5.2026 prodotta a seguito degli atti trasmessi dal Comune di Napoli con pec del 14.4.2026; E PER LA DECLARATORIA del diritto della Società a conseguire l’accesso mediante la visione ed estrazione dei documenti descritti nella citata istanza pg. -OMISSIS-del 7.5.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del 13 maggio 2026 del Servizio Antiabusivismo, relativa alla richiesta di accesso del 7 maggio 2026, nonché il tacito diniego di accesso agli atti e ai dati informatici che attestino la registrazione dell’integrazione documentale di una domanda di condono edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (società immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato in via principale il permesso di costruire in sanatoria rilasciato il 17 dicembre 2025 a una controinteressata per una domanda di condono edilizio del 1986. Nel corso del giudizio, dopo aver già proposto un precedente ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere documenti della pratica, ha presentato una nuova istanza di accesso il 7 maggio 2026, chiedendo copia dello stralcio o estratto del protocollo cartaceo o informatico, degli atti d’archivio o di documenti equipollenti che attestassero la ricezione, con numero di protocollo e data del 22 settembre 1998, dell’integrazione documentale della domanda di condono. La richiesta mirava a verificare l’effettiva protocollazione e acquisizione dei documenti, rilevante per le censure proposte contro il titolo in sanatoria. La nota del 13 maggio 2026 rinviava a una precedente comunicazione secondo cui i documenti non afferivano alle attività del Servizio Antiabusivismo. La ricorrente ha sostenuto che la richiesta non fosse stata soddisfatta: l’attestazione comunale del 5 ottobre 2026, secondo cui l’integrazione era stata scansionata nel 2009 e identificata con un DocID, non sostituiva lo stralcio di protocollo o il documento informatico richiesto. Ha inoltre contestato l’uso di una ricostruzione basata sulla prassi, chiedendo l’esibizione del file o, in caso di inesistenza, una formale attestazione dell’ufficio competente.
La decisione
Il TAR ha escluso che la nota del 13 maggio 2026 costituisse un diniego espresso: essa comunicava soltanto che la richiesta non rientrava nelle competenze del Servizio Antiabusivismo, spettando al Servizio Condono Edilizio. Ha tuttavia ritenuto ammissibile il ricorso, convertendolo, in applicazione del principio di conservazione degli atti, in impugnazione del tacito diniego derivante dall’inerzia dell’amministrazione. Nel merito, ha considerato parzialmente soddisfatta l’istanza dall’attestazione del Servizio Condono che indicava la scansione dell’integrazione il 1° luglio 2009 e il relativo DocID. Ha quindi ordinato al Servizio Condono di rilasciare entro quindici giorni copia della stampa del file presente nella piattaforma informatica “Missione Condono”, dal quale risulti la registrazione della scansione. Se il file non esiste, è sufficiente che l’ufficio dichiari espressamente tale inesistenza, confermando che non risultano ulteriori dettagli sulla protocollazione. Ricorso accolto in parte; spese compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
Il ricorso per l’accesso connesso a un giudizio pendente può essere proposto con istanza nella sede del ricorso principale ed è deciso separatamente con ordinanza oppure insieme alla sentenza che definisce il giudizio.
art. 116, comma 1, c.p.a.
Con l’istanza del 7.05.2026, a firma del suo procuratore, la società ricorrente, premesso di avere presentato “istanza d’accesso documentale acquisita al PG 2026/-OMISSIS-in data 28.1.2026 denegata in via tacita e in relazione alla quale pende ricorso ex art. 116, comma 2, cod.proc.amm. al T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV^, rg. n. 1074/2026”;
Il testo applica il termine di trenta giorni per impugnare il diniego di accesso: il ricorso contro la nota del 13 maggio 2026 era stato proposto il 5 giugno 2026 e ritenuto tempestivo.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Con l’attestare, il Servizio Condono, che: “L’integrazione di cui al “Prot. -OMISSIS- del 22.09.1998”, così come indicato a penna sulla documentazione agli atti, è stata scansionata in data 01.07.2009 e contrassegnata con DocID -OMISSIS-”, lo stesso Servizio abbia già, parzialmente, soddisfatto l’istanza ostensiva de qua, residuando soltanto, in capo allo stesso Ufficio Condono, l’onere di rilasciare concretamente, alla ricorrente, la stampa del file, esistente nella piattaforma informatica denominata “Missione Condono”, attiva sin dal 2003 (in cui è stato digitalizzato o dematerializzato l’intero archivio del servizio), da cui s’evinca la registrazione dell’avvenuta scansione del documento (id est: integrazione documentale), in data 1.07.2009, contrassegnata con DocID -OMISSIS-, di cui si tratta.
Il diritto di accesso riguarda i documenti e i dati concretamente esistenti e detenuti dall’amministrazione. Un’attestazione che identifica un file e la data della sua scansione non esaurisce l’obbligo ostensivo se il file è disponibile: deve esserne rilasciata copia.
art. 22, comma 6, l. 241/1990
E poiché “la domanda di condono edilizio prot. -OMISSIS-/10/1986 ha condotto al rilascio, con disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-del 17.12.2025, del permesso di costruire in sanatoria impugnato col ricorso principale”, “si tratta di un procedimento (…) il cui fascicolo – ivi compresa la documentazione integrativa e la relativa registrazione di protocollo – il Comune ha pieno obbligo di detenere”;
La disposizione è richiamata nel contesto della tesi della ricorrente, secondo cui l’amministrazione deve detenere il fascicolo del procedimento di condono e la relativa documentazione integrativa. La decisione, tuttavia, ordina l’esibizione del file solo se esistente e ammette, in alternativa, una formale dichiarazione di inesistenza.
Massime di principio
- Quando una comunicazione amministrativa relativa a un’istanza di accesso si limita a dichiarare che la richiesta non rientra nelle competenze dell’ufficio che l’ha ricevuta, senza decidere sull’ostensione, essa non costituisce di per sé un diniego espresso; l’inerzia dell’ufficio competente può tuttavia essere contestata come diniego tacito.
- Per il principio di conservazione degli atti giuridici, il ricorso per l’accesso proposto contro una comunicazione priva di efficacia lesiva può essere convertito in impugnazione del tacito diniego, se la comunicazione manifesta l’inerzia dell’amministrazione nell’evasione dell’istanza.
- Il diritto di accesso impone l’esibizione del documento o del file amministrativo effettivamente esistente e detenuto dall’ufficio competente; una mera attestazione che ne descriva contenuto, identificativo o scansione non sostituisce la consegna della copia quando il documento o il file è disponibile.
- L’ordine giudiziale di esibizione non può riguardare documenti inesistenti; in tal caso l’amministrazione può assolvere l’obbligo ostensivo mediante una dichiarazione espressa dell’ufficio competente che attesti l’inesistenza del documento o del file.
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