Cassazione Penale, Sentenza n. 26682/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il dissequestro e la restituzione dell'oro oggetto del contratto "Conto Tesoro" (o, in alternativa, il controvalore in denaro), depositato presso la società (Esposito Group / E.G.M.) e rimasto indisponibile a seguito del sequestro preventivo disposto sulle quote della E.G.M. per indagini in materia tributaria. Ha sostenuto di essere proprietaria e terza di buona fede, ha richiamato la normativa sul rilievo dei terzi (artt. 52 ss. d.lgs. 159/2011 e art. 58) e ha prodotto consulenza tecnica; ha censurato la confusione contabile addebitata alla società sequestrata e lamentato che la vendita dell'oro (autorizzata dall'autorità giudiziaria) e il versamento del ricavato nel F.U.G. non potevano privarla del diritto a ricevere il controvalore.
La decisione
Il Tribunale di Lecce (sezione riesame) ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta il 9 dicembre 2024. Motivazioni: (1) l'appello era meramente ripropositivo rispetto al precedente rigetto del 24/11/2023 e non conteneva elementi nuovi tali da superare gli effetti preclusivi di quel provvedimento; (2) anche sul piano sostanziale la ricorrente, benché riconosciuta come terza di buona fede e titolare di documentazione probatoria, non poteva ottenere un risultato immediato (dissequestro/restituzione) perché l'amministratore giudiziario aveva ottenuto l'autorizzazione a vendere l'oro e a versarne il ricavo nel F.U.G.; conseguentemente la ricorrente è attualmente titolare di un diritto di credito che dovrà essere fatto valere nella procedura di verifica dei crediti ai sensi degli artt. 52 e ss. e dell'art. 57 del d.lgs. 159/2011. Inoltre le facoltà derivanti dal contratto "Conto Tesoro" potranno essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario (art. 56 d.lgs. 159/2011) e, quando rilevante, previa autorizzazione del giudice delegato; infine l'appello non prospettava un risultato giuridico immediatamente vantaggioso per l'impugnante, requisito dell'interesse ad impugnare.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
richiamato come norma procedurale in relazione all'impugnazione proposta (forma di impugnazione cautelare oggetto del ricorso)
d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 52 e ss.
artt. 52 segg. d.lgs. n. 159/2011
disciplinano la tutela dei terzi di buona fede rispetto ai beni sottoposti a misure ablative, prevedendo la procedura per la verifica e l'ammissione dei crediti nella formazione dello stato passivo
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 58
art. 58 d.lgs. n. 159/2011
prevede il riconoscimento del credito per i terzi ammessi alla procedura, quale strumento per soddisfare le pretese patrimoniali dei terzi sugli attivi sequestrati
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 57
art. 57 d.lgs. n. 159/2011
stabilisce la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e la formazione dello stato passivo cui i terzi devono ricorrere per far valere i loro diritti
disp. att. cod. proc. pen., art. 104-bis
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
richiama l'applicabilità delle norme del codice antimafia (d.lgs. 159/2011) alle misure cautelari reali nel processo penale, con le conseguenze procedurali per i terzi
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 56
art. 56 d.lgs. n. 159/2011
consente all'amministratore giudiziario, ove nominato, di subentrare nei rapporti e di gestire le facoltà contrattuali, potendo quindi essere l'interlocutore per l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto "Conto Tesoro"
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U., n. 28911 del 28/03/2019; Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024)
Sez. U. n. 28911/2019; Sez. 6 n. 1919/2024
richiami giurisprudenziali sottolineano che l'interesse ad impugnare deve essere concreto e che l'appello non può essere meramente ripropositivo; precisano altresì l'onere di specificità nelle censure e l'applicabilità dei principi di preclusione processuale
Massime di principio
- Un terzo in buona fede che possiede beni o diritti su beni sottoposti a sequestro preventivo promosso contro la società custode non ottiene automaticamente il dissequestro: la tutela immediata è spesso limitata al riconoscimento di un credito da far valere nella procedura di verifica (artt. 52 ss. e 57 d.lgs. 159/2011).
- Se l'amministratore giudiziario ottiene l'autorizzazione a vendere i beni sequestrati e versa il ricavato nel fondo previsto, il terzo diventa generalmente creditore per il controvalore e dovrà iscrivere il proprio credito nella procedura concorsuale-antimafia, anziché ottenere la restituzione materiale del bene.
- Le impugnazioni meramente ripropositive di istanze già esaminate sono inammissibili: è necessario apportare elementi nuovi o fatti prima non conoscibili per superare la preclusione derivante da precedenti provvedimenti.
- Per ottenere un risultato giuridico efficace con un'appello cautelare occorre dimostrare un interesse concreto e immediato (vantaggio giuridico) derivante dalla riforma della decisione impugnata; l'assenza di tale interesse comporta inammissibilità.
- I diritti derivanti da contratti con la società sottoposta a sequestro (es. opzioni previste dal contratto "Conto Tesoro") possono essere esercitati nei confronti dell'amministratore giudiziario e, quando rilevante, previa autorizzazione del giudice delegato; conservare la documentazione contrattuale e prove di separazione fisica/contabile del bene è cruciale.
- In situazioni di "confusione contabile" tra beni altrui e beni aziendali, la responsabilità del terzo va provata: la buona fede è un presupposto necessario ma non sempre sufficiente per ottenere il dissequestro immediato; è determinante dimostrare l'assenza di qualsiasi responsabilità o negligenza e presentare elementi nuovi (perizie, inventari specifici) nella fase impugnatoria.
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