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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32584/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la pronuncia di primo grado, accertando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra la società e la sig.ra Astolfi dal 1.4.2001 al 25.10.2007 e condannando la società al pagamento di differenze retributive per E. 74.688,04. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla prescrizione (contestando l'individuazione dell'atto interruttivo e la data certa della notifica); 2) errore nel ritenere l'inesistenza di un giudicato tra le parti; 3) errata qualificazione del rapporto, con esclusione di un rapporto di associazione in partecipazione. La resistente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, poiché la società era stata dichiarata fallita prima della notifica del ricorso e quindi solo il curatore poteva stare in giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto e notificato dalla società dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento (tribunale di Velletri n. 80/19 pubblicata il 3.7.2019), con notifica effettuata il 4.7.2019, sicché la società non aveva piu la legittimazione processuale attiva ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare e la procura risultava priva di data certa. Perciò la carenza di legittimazione ha reso inammissibile il ricorso e ha assorbito i motivi nel merito. Per le incertezze giurisprudenziali la Corte ha compensato le spese processuali. Ha inoltre dato atto della sussistenza degli eventuali presupposti per il versamento del contributo unificato supplementare a norma dell'art. 13 del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43 legge fallimentare

    nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore

    La Corte ha ritenuto che, dopo la dichiarazione di fallimento e per tutta la sua durata, solo il curatore ha la legittimazione a stare in giudizio; la notifica del ricorso effettuata dalla societa fallita dopo la pubblicazione del fallimento è quindi inefficace e determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla nullità della notificazione dell'atto processuale; la Corte indica che la nullità per notifiche inesatte può essere sanata con successiva notificazione al curatore.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art.163 per la disciplina della nullità delle notifiche e degli effetti della mancata legittimazione del notificante.

  • art. 2943 c.c.

    Norma sulla prescrizione. Era oggetto di motivo di cassazione ma la questione è rimasta assorbita dall'inammissibilità per carenza di legittimazione.

  • art. 2945 c.c.

    Riguarda la disciplina delle interruzioni e sospensioni della prescrizione; contestata dalla ricorrente ma non esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità.

  • art. 2948 c.c.

    Collegata ai termini e alle decorrenze della prescrizione; invocata dalla società ma non valutata nel merito.

  • art. 2909 c.c.

    Norma sul giudicato; la società deduceva l'esistenza di giudicato ma la Corte di legittimità non ha esaminato la questione per essere il ricorso inammissibile.

  • art. 324 c.p.c.

    Riferito alla possibilità di domanda riconvenzionale e all'effetto preclusivo del giudicato; invocato dalla ricorrente senza esito per l'inammissibilità.

  • artt. 2549-2554 c.c.

    Norme relative all'associazione in partecipazione che la società riteneva applicabili per qualificare diversamente il rapporto di lavoro; la questione non è stata esaminata nel merito per effetto dell'inammissibilità.

  • art. 13 d.p.r. n.115/2002 (comma 1-bis e comma quater)

    Richiamato per l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente e per l'accertamento dei presupposti processuali relativi al contributo.

  • art. 23 comma 8-bis D.L. n.137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020

    Norma prevista per consentire il deposito delle conclusioni scritte da parte della Procura Generale in questa vicenda; la Procura ha depositato conclusioni ex art.23 co.8-bis.

Massime di principio

  • Se una parte viene dichiarata fallita prima della proposizione o della notificazione di un ricorso, solo il curatore ha la legittimazione ad impugnare; il ricorso notificato dalla societa fallita e dalla sua procura priva di data certa è inammissibile.
  • La nullità di una notificazione puo essere sanata mediante nuova notifica al curatore o se la parte destinataria ha effettivamente ricevuto l'atto e ha comunque partecipato al contraddittorio, ma la sanatoria non opera quando la legittimazione processuale e venuta meno per effetto del fallimento.
  • Questioni sostanziali come prescrizione, giudicato o qualificazione giuridica del rapporto devono essere valutate solo se il ricorso e ammissibile; un vizio di legittimazione formale puo assorbire l'esame del merito.
  • In presenza di incertezze giurisprudenziali su questioni procedurali rilevanti la Corte puo compensare le spese processuali.
  • Prima di notificare atti di impugnazione verificare sempre la sussistenza della legittimazione processuale del notificante e la data certa della procura; in caso di fallimento procedere tramite curatore e, se necessario, rinnovare le notifiche.

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