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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6895/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione all'esecuzione di un precetto emesso per il pagamento di una provvisionale disposta da sentenza penale (importo complessivo €1.244.425,99). L'Erede contestava la legittimazione degli intimanti (obbligazionisti di società del gruppo Parmalat diverse da Parmalat Finanziaria e acquirenti di obbligazioni successivi al 30/04/2001) a eseguire la provvisionale, sostenendo che la condanna penale con provvisionale aveva accertato responsabilità soltanto in relazione a Parmalat Finanziaria e per fatti sino al 30/04/2001, e che la Corte di merito aveva interpretato erroneamente ed esteso il titolo esecutivo oltre il contenuto del giudicato penale; inoltre deduceva la nullità del procedimento per avere la Corte territoriale ritenuto precluso, nell'opposizione a precetto, l'accertamento dell'inesistenza del diritto al risarcimento derivante da una provvisionale penale non definitiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la valutazione della portata precettiva di una provvisionale penale (titolo giudiziale di formazione non definitivo) rientra nell'attività del giudice dell'opposizione all'esecuzione e consiste in apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato; la Corte territoriale ha correttamente interpretato il provvedimento penale coordinando dispositivo e motivazione e ammettendo la portata estesa della provvisionale verso tutti gli obbligazionisti costituiti parte civile. Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la provvisionale penale è caratterizzata da una provvisorietà ontologica: l'accertamento civile sull'an e sul quantum del danno resta riservato al giudice civile, tuttavia la condanna penale con provvisionale, una volta passata in giudicato, produce un'efficacia preclusiva limitata che impedisce, nell'opposizione all'esecuzione, un riesame della causalità materiale in termini contrari al giudicato penale; perciò l'eccezione di mancanza di nesso causale formulata dall'Erede era inammissibile nella forma proposta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalle norme.

Norme richiamate

  • art. 224, n.2 legge fallimentare

    Norma relativa al reato contestato e che ha determinato la condanna penale; la sentenza penale ha fatto riferimento a questa norma nel riconoscere responsabilità dell'imputato.

  • art. 615 cod. proc. civ.

    Regola l'opposizione all'esecuzione: il giudice dell'opposizione valuta la portata del titolo esecutivo e compie apprezzamenti di fatto sulla legittimazione ad agire degli esecutanti, apprezzamenti non sindacabili in Cassazione se motivati.

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Disciplina la condanna generica al risarcimento nella sentenza penale; la giurisprudenza distingue tra la condanna generica e la provvisionale e ne individua effetti diversi in sede civile.

  • artt. 651 e 652 cod. proc. pen.

    Richiamati tra le norme rilevanti al contesto del procedimento penale e delle relative pronunce, utili per la distinzione tra provvisionale penale e accertamenti civili.

  • art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale

    Richiamata dal ricorrente come norma di interpretazione delle leggi; la Corte ha ritenuto che le regole di interpretazione richiamate non consentono di sovvertire la lettura data al titolo esecutivo dal giudice dell'opposizione.

  • art. 2909 cod. civ.

    Norma sul giudicato; invocata dal ricorrente per sostenere effetti preclusivi non ravvisati dalla Corte in relazione alla natura provvisionale della sentenza penale.

  • art. 185 cod. pen.

    Richiamata nel novero delle norme citate dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che l'interpretazione invocata possa mutare la portata del titolo esecutivo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

    Motivi di cassazione invocati: n.3 per vizi di interpretazione/violazione di norme sostanziali, n.4 per nullità del procedimento. La Corte li ha ritenuti infondati alla luce della natura del titolo penale e della corretta applicazione dell'istituto dell'opposizione all'esecuzione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e art. 1-bis

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'obbligo, in presenza dei presupposti, per il ricorrente del versamento di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La provvisionale disposta in sentenza penale ha natura provvisoria e non trasforma automaticamente ogni sua statuizione in giudicato sul piano civile: tuttavia esercita una efficacia preclusiva limitata che impedisce di rimettere integralmente in discussione, con gli stessi termini, questioni già accertate dal giudice penale passate in giudicato.
  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) il giudice compie un'interpretazione del titolo esecutivo: valuta dispositivo e motivazione insieme per determinare chi abbia legittimazione ad eseguire; tale valutazione consiste in apprezzamento di fatto che la Corte di legittimità sindaca solo per vizi motivazionali.
  • Se si contesta la portata di una provvisionale penale conviene proporre deduzioni mirate a dimostrare vizi della motivazione del titolo penale o elementi nuovi rilevanti in sede civile: semplici rilievi sulla causalità materiale contrari al contenuto del provvedimento penale passato in giudicato sono in genere inammissibili nell'opposizione all'esecuzione.
  • La quantificazione concreta del danno e l'accertamento in concreto dell'an dell'illecito risarcitorio restano prerogativa del giudice civile; pertanto eventuali contestazioni sull'entità del danno devono essere svolte con il giudizio di liquidazione del danno, salvo che non si dimostrino vizi decisori del titolo penale.
  • Nel caso di provvisionale emessa in favore di classi numerose di creditori (es. obbligazionisti di un gruppo), il dispositivo va interpretato unitariamente con la motivazione: la portata estensiva verso tutti gli obbligazionisti può essere fondata se la motivazione collega la condotta dell'imputato al danno patrimoniale comune.

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