Circolare numero 19 del 10-02-2023
Con la presente circolare l’Istituto comunica gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2023 aliquote, minimale e massimali contributivi per artigiani e commercianti, disciplina la contribuzione sul reddito eccedente il minimale, i limiti di imponibile e i massimali annuali, le regole per imprese con collaboratori, le eccezioni (affittacamere, produttori terzo/quarto gruppo), il regime contributivo agevolato e le scadenze di versamento.
Contribuzione IVS 2023 per artigiani e commercianti
Punti principali
Aliquote 2023
Aliquota IVS per titolari e collaboratori >21 anni: artigiani 24%, commercianti 24,48%. Per collaboratori <=21 anni: artigiani 23,25%, commercianti 23,73%. Per redditi oltre €52.190 aumenta di 1 punto percentuale (es. artigiani fino €52.190: 24%; oltre: 25%).
Minimale di reddito 2023
Minimale annuo per il calcolo contributi: €17.504,00, determinato dall'adeguamento ISTAT. Contributo annuo sul minimale: artigiani titolari €4.208,40; commercianti titolari €4.292,42. Importi mensili riportati nella circolare.
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Contributo dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 eccedenti il minimale fino al limite della prima fascia pensionabile (€52.190). Il contributo a conguaglio va sommato ai versamenti sul minimale e concorre a formare acconti/saldi.
Massimale imponibile e contributo massimo
Per iscritti con anzianità al 31/12/1995 il massimale annuo è €86.983 (52.190 + 34.793); per i privi di anzianità al 31/12/1995 il massimale è €113.520. Sono riportati gli importi massimi di contribuzione IVS per le diverse categorie.
Contribuzione a saldo e regole di calcolo
Il contributo è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e riferito all'anno di produzione (redditi 2023). Se somme versate (minimale + conguaglio) risultano inferiori, va pagato il saldo entro i termini delle imposte sui redditi; possibile differimento fino a 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%.
Imprese con collaboratori
Per imprese familiari contributi per titolare e collaboratori calcolati sulla quota di reddito denunciata da ciascuno. Per aziende non familiari è possibile attribuire quote ai collaboratori, ma il totale attribuito non può superare il 49% del reddito globale; contributi calcolati sulle quote attribuite.
Affittacamere e produttori terzo/quarto gruppo
Soggetti affittacamere e produttori di terzo/quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo e versano contributi percentuali solo sull'effettivo reddito più €0,62 mensili per maternità.
Regime contributivo agevolato (legge 190/2014)
Soggetti nel regime forfettario: soglia di accesso elevata a €85.000 per il 2023; regime facoltativo con riduzione contributiva del 35% per beneficiari. Nuovi aderenti 2022 devono comunicare entro 28/02/2023; chi inizia nel 2023 deve comunicare tempestivamente.
Contributo aggiuntivo commercianti e maternità
Per commercianti è dovuta un'aliquota aggiuntiva 0,48% (0,46% al Fondo razionalizzazione rete commerciale, 0,02% alla Gestione contributi). Contributo per prestazioni di maternità: €0,62 mensili per artigiani e commercianti.
Termini e modalità di versamento
Versamento tramite F24: quattro rate per il minimale il 16/05/2023, 21/08/2023, 16/11/2023, 16/02/2024. Gli acconti/saldi sui redditi eccedenti vanno versati nei termini previsti per le imposte sui redditi. Dati di pagamento disponibili nel Cassetto previdenziale (sezione 'Dati del mod. F24').
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