Circolare numero 17 del 08-02-2023
La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023 ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dall’8 febbraio 2023, è pari al 3%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della decisione della Banca Centrale Europea che ha fissato al 3% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dal 8 febbraio 2023, la circolare aggiorna il calcolo degli interessi di dilazione e differimento e la misura delle sanzioni civili previste dalla legge n. 388/2000. L'interesse per dilazioni e differimenti è fissato al 9% annuo per le nuove istanze; le sanzioni civili ordinarie sono aggiornate all'8,50% annuo salvo specifiche ipotesi di evasione; in caso di procedure concorsuali sono confermate regole di riduzione soggette ai limiti del tasso legale.
Aggiornamento tassi (TUR) e conseguenze su interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili - decorrenza 8 febbraio 2023
Punti principali
Variazione del tasso di riferimento (TUR)
La BCE ha aumentato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3% con decorrenza 8 febbraio 2023; tale tasso sostituisce il precedente TUR ai fini del calcolo di interessi e sanzioni
Interessi di dilazione e differimento
Per le rateizzazioni e per i differimenti autorizzati a decorrere dall'8 febbraio 2023 l'interesse è fissato al 9% annuo; i piani di ammortamento già notificati non sono modificati; per i differimenti il nuovo tasso si applica a partire dalla contribuzione relativa a gennaio 2023
Sanzioni civili ordinarie
Per mancato o ritardato pagamento (art.116, comma 8, lett. a) e lett. b), secondo periodo, e comma 10) la sanzione è pari all'8,50% annuo (TUR 3% maggiorato di 5,5 punti); in caso di evasione (art.116, comma 8, lett. b), primo periodo) resta ferma la sanzione del 30% fino al 60% dell'importo dovuto
Sanzioni ridotte in procedure concorsuali
Secondo la deliberazione del C.d.A. n.1/2002 le riduzioni sono normalmente calcolate sul TUR (o TUR maggiorato di 2 punti per l'ipotesi di evasione), ma sono subordinate al pagamento integrale di contributi e spese e vincolate ai limiti relativi al tasso legale. Poiché il TUR (3%) è inferiore al tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5%), a decorrere dall'8 febbraio 2023 la riduzione massima applicabile è pari al tasso legale (5%) e la riduzione minima è l'interesse legale maggiorato di 2 punti (7%)
Ambito di applicazione e decorrenze
Le nuove misure si applicano alle rateazioni e differimenti presentati o autorizzati a decorrere dall'8 febbraio 2023; disposizioni normative di riferimento richiamate: art.116 legge n.388/2000, norme sui tassi di dilazione e deliberazione C.d.A. n.1/2002
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