Circolare numero 20 del 10-02-2023
La presente circolare integra le informazioni già contenute nella circolare n. 135 del 22 dicembre 2022 illustrando i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo introdotta dall’articolo 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra la n. 135/2022 chiarendo l'applicazione, a seguito della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (art. 1, comma 309), della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il periodo 2023-2024 secondo fasce di importo con aliquote decrescenti. Vengono confermati i criteri di cumulo perequativo, le esclusioni, la modalità di ripartizione dell'aumento e il valore percentuale definitivo della perequazione (+7,3% per il 2022). Il pagamento dell'importo rivalutato decorre da marzo 2023 con arretrati di gennaio e febbraio 2023.
Attribuzione della rivalutazione automatica delle pensioni per trattamenti complessivi superiori a quattro volte il trattamento minimo (anno 2023)
Punti principali
Premessa e contesto normativo
Durante la rivalutazione 2023 si era temporaneamente limitata l'attribuzione agli importi fino a quattro volte il trattamento minimo per evitare indebiti in attesa dell'esame del disegno di legge di Bilancio; dopo l'approvazione della legge n. 197/2022 la rivalutazione è stata estesa secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 309.
Cumulo perequativo e campo di applicazione
La perequazione è calcolata sul cumulo perequativo considerato come un unico trattamento comprendendo le pensioni INPS e degli altri Enti registrate nel Casellario centrale delle pensioni; alcune prestazioni (assicurazioni facoltative, alcune pensioni assistenziali, indennizzi, pensioni di clero/ex ENPAO, prestazioni di accompagnamento e quote non liquidate in cumulo progressivo) sono escluse o perequate singolarmente. Per le prestazioni di Enti diversi dall'INPS il campo GP1AV35N indica l'assoggettabilità alla perequazione.
Tabella fasce 2023 e percentuali di rivalutazione
Le aliquote applicate per il 2023 sono: fino a 4 volte il TM (100% della perequazione, +7,300%, fino a 2.101,52 euro); oltre 4 e fino a 5 volte TM 85% (+6,205%); oltre 5 e fino a 6 volte TM 53% (+3,869%); oltre 6 e fino a 8 volte TM 47% (+3,431%); oltre 8 e fino a 10 volte TM 37% (+2,701%); oltre 10 volte TM 32% (+2,336%). I relativi importi di garanzia per ciascuna fascia sono indicati in tabella.
Fasce di garanzia
Le fasce di garanzia si applicano quando la perequazione calcolata con la percentuale della fascia produce un aumento inferiore al limite della fascia precedente perequato: in tal caso l'aumento viene attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato come riportato nella tabella.
Ripartizione e regole operative
L'importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito proporzionalmente sulle singole pensioni secondo le modalità già illustrate nella circolare n. 102/2004; in caso di totalizzazione e cumulo si ripartisce in base alla percentuale di apporto di ciascuna quota.
Valore della variazione per il calcolo
Il decreto 10 novembre 2022 ha fissato la percentuale di variazione definitiva per il 2022 in +7,3% con decorrenza 1 gennaio 2023, valore utilizzato per la perequazione 2023 (salvo conguaglio successivo).
Modalità e decorrenza del pagamento
L'importo rivalutato sarà corrisposto dalla mensilità di marzo 2023 insieme agli arretrati relativi a gennaio e febbraio 2023.
Riferimenti
La circolare integra la n. 135/2022 e richiama la legge 29 dicembre 2022 n. 197 (art. 1, comma 309), l'art. 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e la circolare n. 102/2004 per le modalità di ripartizione.
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