Circolare numero 18 del 10-02-2023
Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate, per l’anno 2023, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le aliquote contributive e le regole applicabili alle aziende agricole per l'anno 2023, specificando le misure per la generalità delle aziende, per le aziende con processi produttivi di tipo industriale, per cooperative e consorzi soggetti a NASpI, i minimali per il part time, le aliquote INAIL e le agevolazioni per zone tariffarie. Vengono richiamate le principali basi normative e confermate misure già vigenti.
Aliquote contributive e disposizioni per il settore agricoltura - anno 2023
Punti principali
Premessa e riferimento normativo
Le aliquote contributive del settore agricolo si applicano in base al decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e successive integrazioni; si richiamano inoltre disposizioni su minimali e massimali di legge.
Contributi FPLD - aziende agricole generiche
Per il 2023 l'aliquota complessiva è fissata al 29,90%, di cui 8,84% a carico del lavoratore. L'aumento progressivo previsto dal d.lgs. n.146/1997 e l'incremento di 0,30 punti della legge n.296/2006 sono stati considerati; l'adeguamento a carico del lavoratore è esaurito.
Contributi FPLD - aziende agricole con processi industriali
Per le aziende di trasformazione/manipolazione con processi produttivi di tipo industriale l'aliquota resta per il 2023 al 32,30% complessivo, di cui 8,84% a carico del lavoratore (misura raggiunta già nel 2011 e comprensiva dell'incremento previsto dalla legge n.296/2006).
Cooperative/Consorzi ex legge 240/1984 e NASpI
Dal 1° gennaio 2022 le cooperative e i consorzi agricoli di cui alla legge 15 giugno 1984, n.240 sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per gli operai agricoli a tempo indeterminato, apprendisti e soci lavoratori assunti come dipendenti; tali imprese non sono più soggette all'aliquota per la disoccupazione agricola del 2,75% prevista dall'art.11 del d.l. n.402/1981.
Minimale contributivo per rapporti part time
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano i criteri del d.l. n.338/1989 e del d.lgs. n.81/2015 per il minimale orario. Per il 2023 il calcolo indicato porta a una retribuzione minima oraria pari a 8,30 euro (calcolo: 53,95 x 6/39 = 8,30).
Aliquote INAIL per operai agricoli dipendenti
Le aliquote INAIL risultano invariate per il 2023: assistenza infortuni sul lavoro 10,1250% e addizionale infortuni sul lavoro 3,1185%, come da art.28 del d.lgs. n.38/2000.
Agevolazioni per zone tariffarie 2023
Le agevolazioni zonali per l'agricoltura sono confermate per il 2023: territori non svantaggiati nessuna agevolazione (100% aliquota), particolarmente svantaggiati (ex montani) agevolazione 75% con aliquota applicata 25%, svantaggiati agevolazione 68% con aliquota applicata 32%. Le agevolazioni non si applicano al contributo previsto dall'art.25, comma 4, della legge n.845/1978.
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