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Legge

L.R. Molise 22/2008

Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25, recante: "Nuova disciplina dell'orario di apertura, dei turni e delle ferie delle farmacie"

Normativa regionaleL.R. Molise 22/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 22/2008 modifica la disciplina dell’orario di apertura, dei turni e delle ferie delle farmacie. Estende alcune regole alle farmacie rurali, consente deroghe in località turistiche e ridisegna il servizio pomeridiano, festivo e notturno. Per la prima applicazione, fino al 31 ottobre 2008, il termine procedimentale è ridotto a 5 giorni.

Modifiche alla disciplina regionale degli orari e turni delle farmacie

Modifiche alla disciplina regionale di orari, turni e ferie delle farmacie

La legge regionale del Molise n. 22 del 2008 interviene sulla legge regionale n. 25 del 2007, riorganizzando la disciplina del servizio farmaceutico territoriale. Le modifiche riguardano in particolare l’ambito applicativo, le deroghe per i comuni turistici e la ripartizione del servizio pomeridiano, festivo e notturno.

Ambito di applicazione e coordinamento con la disciplina precedente

La riforma estende espressamente adesso alcune previsioni anche alle farmacie rurali, oltre che alle farmacie urbane. Vengono inoltre soppressi alcuni commi dell’articolo 3 della legge regionale n. 25/2007, con conseguente semplificazione della disciplina originaria.

Deroghe nei comuni a vocazione turistica

Nei comuni di interesse turistico, nei periodi di maggiore incremento delle presenze, il Sindaco può autorizzare deroghe anche parziali:

  • alla chiusura infrasettimanale;
  • alla chiusura festiva.

La domanda per ottenere la deroga deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende usufruirne e deve essere immediatamente comunicata all’A.S.Re.M., ai fini della definizione dei turni.

Servizio farmaceutico pomeridiano feriale

Durante l’intervallo pomeridiano dei giorni feriali, il servizio è assicurato con modalità differenziate in base alla dimensione del comune:

  • nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, è prevista una farmacia a battenti aperti a turno tra le farmacie del comune;
  • nei comuni con più di una farmacia, è prevista una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie del comune;
  • nei comuni e nelle frazioni con farmacia unica, è prevista una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.

Servizio festivo

Le farmacie urbane e rurali non di turno restano chiuse la domenica e nelle festività infrasettimanali. Nei giorni festivi il servizio è organizzato come segue:

  • nel comune capoluogo di regione, operano due farmacie: una con apertura ininterrotta dall’apertura antimeridiana fino alle ore 22 e poi a battenti chiusi nel notturno; l’altra svolge funzione di appoggio con orario feriale a battenti aperti;
  • nei comuni capoluogo di provincia, una farmacia resta aperta ininterrottamente dall’apertura antimeridiana fino alle ore 22 e poi a battenti chiusi fino all’apertura del giorno feriale successivo;
  • nei comuni con più di una farmacia, una farmacia di turno opera a battenti aperti nell’orario feriale, a chiamata nell’intervallo pomeridiano e nel servizio notturno a turno tra le farmacie del comune;
  • nei comuni e frazioni con farmacia unica, il servizio è garantito da una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie del medesimo bacino di utenza.

Servizio notturno

Dalla chiusura pomeridiana all’apertura antimeridiana di ogni giorno feriale o festivo, il servizio notturno è così assicurato:

  • nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, una farmacia resta aperta fino alle ore 22 e poi opera a battenti chiusi fino all’apertura antimeridiana;
  • nei comuni con più di una farmacia, il servizio è svolto da una farmacia a chiamata a turno tra quelle del comune;
  • nei comuni e frazioni con farmacia unica, il servizio è svolto da una farmacia a chiamata a turno tra quelle dello stesso bacino di utenza.

Il farmacista di turno non obbligato alla permanenza in farmacia deve comunque garantire la effettiva disponibilità entro 20 minuti dalla chiamata per la dispensazione dei medicinali.

Regime transitorio e decorrenza

Per la prima applicazione della legge, e comunque fino al 31 ottobre 2008, il termine previsto dall’articolo 2 è ridotto a 5 giorni.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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