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Sentenza

Sentenza n. 1921/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 456/2025 del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 456/2025 del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro, deducendo l’omessa esecuzione del titolo da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il ricorso è stato notificato il 31 dicembre 2025 e depositato il 2 gennaio 2026. Successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha eseguito il giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria del 22 giugno 2026, la sopravvenuta esecuzione del titolo, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha dato esecuzione al titolo giudiziale dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state regolate secondo il principio della soccombenza virtuale e poste a carico dell’Amministrazione, in quanto il ricorso risultava giustificato al momento della sua proposizione. Le spese sono state liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno l’oggetto della controversia e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione se il ricorso era giustificato al momento della sua proposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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