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Provvedimento

Deliberazione n. 222 del 10/04/2025

Provvedimento del 10 aprile 2025

Garante Privacy222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito potenzialmente diffuso senza consenso tramite Facebook e Instagram. L’Autorità conferma l’ingiunzione di adottare misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne l’eventuale acquisizione in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento è una ratifica urgente, non una sanzione, adottata ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno del Garante e dell’art. 144-bis del Codice.

Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti segnalati come revenge porn

Ratifica di un provvedimento d’urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn. Il procedimento origina da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, con richiesta di intervento sulle piattaforme Facebook e Instagram.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti e di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.

Fatti e intervento d’urgenza

La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme indicate. Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 106 del 4 aprile 2025, trasmessa lo stesso giorno al gestore delle piattaforme.

Misure adottate

Con il provvedimento d’urgenza sono state disposte due misure principali:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, soltanto a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Decisione finale

Il Garante, riunito il 10 aprile 2025, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure inibitorie e conservative finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne la conservazione probatoria limitata nel tempo.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito applicativo

La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante per impedire l’eventuale diffusione, su Facebook e Instagram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e diffusi senza consenso.

Intervento d’urgenza del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 106 del 4 aprile 2025, in via d’urgenza, ingiungendo a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di impedire la diffusione del materiale e prescrivendo la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 10 aprile 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento urgente già adottato e trasmesso al gestore delle piattaforme.

Misure ordinate alle piattaforme

Le misure confermate riguardano: - l’immediata adozione di misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; - la conservazione, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, con misure atte a evitarne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Come è indicizzato

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