Cassazione Civile, Ordinanza n. 04298/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2001, con cui l’amministrazione aveva rettificato in aumento il reddito d’impresa ai fini IRPEF e IRAP, applicando lo studio di settore SD32U in base a un rilevante scostamento tra reddito dichiarato e redditività presunta. Il contribuente aveva contestato l’atto sostenendo, in sintesi, sia che il giudice di merito non avesse considerato un fatto decisivo, cioè l’effettivo svolgimento di un’attività artigianale di rettifica motori non riconducibile alla categoria economica considerata nello studio di settore, sia che l’avviso fosse nullo per difetto di motivazione e che l’ufficio non avesse assolto l’onere probatorio sulla pretesa fiscale. In particolare deduceva la violazione delle regole sugli studi di settore, dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi e dei criteri di prova presuntiva, assumendo che la CTR avesse confuso il piano del procedimento amministrativo con quello processuale e avesse valorizzato in modo improprio la mancata partecipazione al contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre ha osservato che la questione dell’erronea individuazione della categoria di attività non era stata tempestivamente dedotta nel giudizio di merito. Ha poi dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che negli accertamenti fondati sugli studi di settore il mancato riscontro del contribuente all’invito al contraddittorio consente all’ufficio di motivare l’atto sulla base del solo disallineamento tra ricavi dichiarati e standard e consente al giudice di valutare tale inerzia nel quadro probatorio complessivo. La Corte ha quindi confermato la decisione della CTR e ha condannato il ricorrente alle spese, dando anche atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel testo è richiamato il vizio del ricorso per cassazione limitato, dopo la riforma del 2012, all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
È esclusa la sua applicazione alla fattispecie perché la sentenza d’appello è successiva all’11 settembre 2012, ma l’appello è stato depositato prima di tale data.
art. 62-bis d.l. 331 del 1993
È richiamato come base normativa degli studi di settore utilizzati per la rettifica del reddito.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331 del 1993
Consente accertamenti fondati su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dall’attività svolta o dagli studi di settore.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600 del 1973
È richiamato quale norma che consente l’accertamento anche mediante presunzioni semplici e incongruenze gravi tra dichiarato e desumibile.
art. 7 L. 212 del 2000
È evocato dal ricorrente come parametro dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo, ma la Corte ritiene infondata la censura di difetto di motivazione.
art. 2697 c.c.
È richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che il contribuente deve provare le circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento, mentre l’ufficio deve dimostrare l’applicabilità dello standard al caso concreto.
art. 2727 c.c.
È richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte conferma la legittimità dell’accertamento fondato su presunzioni semplici, se integrate dal contraddittorio o, in caso di inerzia del contribuente, dal solo disallineamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, lo scostamento tra reddito dichiarato e standard non basta da solo a fondare in modo definitivo la pretesa: la gravità, precisione e concordanza della presunzione si consolidano attraverso il contraddittorio endoprocedimentale, nel quale il contribuente può offrire elementi concreti idonei a spiegare lo scostamento.
- Se il contribuente, pur ritualmente invitato, non partecipa al contraddittorio o non formula allegazioni difensive, l’ufficio può motivare l’avviso sulla sola base del disallineamento risultante dallo studio di settore, senza dover fornire ulteriori dimostrazioni della pretesa.
- Nel giudizio tributario, la mancata risposta all’invito al contraddittorio non preclude al contribuente la proposizione di difese e prove nuove, ma può essere valutata dal giudice come elemento indiziario nel complessivo quadro probatorio.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove; è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- In materia di studi di settore, il contribuente non può limitarsi ad allegare in astratto circostanze potenzialmente idonee a giustificare lo scostamento: deve provarle in modo concreto, mentre l’amministrazione deve dimostrare l’applicabilità dello standard al caso specifico.
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