Cassazione Civile, Ordinanza n. 05140/2026 del 06/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dal diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un ricorso che il richiedente intendeva proporre in materia tributaria. Il Presidente della Commissione tributaria provinciale aveva respinto l'opposizione contro il decreto di diniego, ritenendo che l'azione prospettata non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento e che, nella fase di ammissione, il giudice dovesse valutare anche la fondatezza prima facie della domanda. In cassazione il ricorrente deduceva tre censure: (1) violazione delle norme sul gratuito patrocinio e sul processo tributario, lamentando che il provvedimento non avesse esplicitato le ragioni della ritenuta infondatezza della domanda di merito; (2) violazione dello statuto del contribuente per difetto di motivazione sulle ragioni in diritto dell'infondatezza; (3) violazione delle norme sulle spese processuali, perché il giudice non aveva liquidato le spese nonostante la contumacia del Ministero, che il ricorrente riteneva non idonea a giustificare la compensazione o l'omissione della pronuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in materia di giudizi tributari, l'impugnazione del decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va proposta con opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice civile, e non con il ricorso ex art. 99 dello stesso testo unico; tuttavia ha ritenuto ammissibile il presente ricorso perché diretto contro la decisione che aveva definito l'opposizione, e non contro il decreto originario. Nel merito processuale, ha osservato che il motivo principale era formulato in modo meramente assertivo e senza un adeguato sviluppo argomentativo, poiché il provvedimento impugnato conteneva comunque una motivazione, sia pure sintetica, sulla ritenuta inconsistenza della pretesa da proporre e sulla necessità che, in sede di ammissione al patrocinio, la domanda non sia manifestamente infondata o inammissibile. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, poiché la parte era risultata soccombente e non poteva lamentare la mancata regolazione delle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione del diniego di patrocinio; la Corte non accoglie la doglianza perché il provvedimento contiene una motivazione, seppur sintetica, sulla non manifesta infondatezza della pretesa.
art. 138 d.P.R. n. 115/2002
indicato come riferimento per la Commissione che emette il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
indicato dalle Sezioni Unite come rimedio corretto per opporsi al decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato davanti al giudice civile.
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
la Corte, richiamando le Sezioni Unite, esclude la sua estensione al processo tributario per il suo vincolo di stretta inerenza al processo penale.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente nel primo motivo a sostegno della censura sul difetto di motivazione del provvedimento.
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente per lamentare il difetto di motivazione sulle ragioni giuridiche della pretesa infondatezza.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato.
art. 91 c.p.c.
richiamato per contestare la mancata liquidazione delle spese processuali nonostante la contumacia della controparte.
art. 702 ter c.p.c.
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 91 c.p.c. in tema di spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, l'impugnazione del decreto di rigetto o revoca va proposta con opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice civile; il ricorso ex art. 99 dello stesso testo unico non è il rimedio utilizzabile, perché disciplinato in ambito penalistico e non estensibile al processo tributario.
- La valutazione per l'ammissione al patrocinio non si esaurisce nel controllo del requisito reddituale, ma comprende anche un giudizio prima facie sulla non manifesta infondatezza o non inammissibilità della domanda che si intende proporre.
- In cassazione, la censura di difetto di motivazione non può risolversi in una mera affermazione assertiva: occorre uno sviluppo argomentativo specifico e coerente rispetto alla decisione impugnata.
- Non è censurabile la mancata regolazione delle spese da parte del giudice quando la parte che se ne duole è risultata soccombente e quindi difetta di interesse a dolersene.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge, se dovuto.
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