L.R. Veneto 25/2024
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione delle fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina veneta sul prelievo venatorio: consente di indicare la localizzazione dell’appostamento precario anche con coordinate di georeferenziazione e consente di depositare documentazione fotografica; introduce regole ulteriori sugli appostamenti, con modifiche di sito ammesse se non permanenti; prevede autorizzazioni pluriennali fino a 5 anni per le aziende faunistico-venatorie. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.
Modifiche alla disciplina veneta sugli appostamenti venatori e sulle autorizzazioni nelle aziende faunistico-venatorie
Modifiche alla disciplina veneta sugli appostamenti venatori e sulle autorizzazioni nelle aziende faunistico-venatorie
La legge regionale del Veneto n. 25 del 2024 interviene sulla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio. Le modifiche riguardano soprattutto gli appostamenti di caccia, la loro comunicazione/autorizzazione e il regime applicabile nelle aziende faunistico-venatorie.
Localizzazione dell’appostamento precario e documentazione allegabile
Per la comunicazione relativa all’appostamento precario di caccia viene ampliata la modalità di indicazione della localizzazione. La localizzazione può essere fornita, a scelta del presentatore:
- con le modalità già previste dalla disciplina previgente;
- con indicazione delle coordinate di georeferenziazione.
È inoltre espressamente riconosciuta la facoltà di depositare documentazione, anche fotografica, idonea a dimostrare lo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell’appostamento precario.
Disposizioni ulteriori sugli appostamenti
Viene inserita una nuova disciplina generale per gli appostamenti di cui agli articoli 20, 20 bis, 20 ter e 20 quater della legge regionale n. 50 del 1993. L’allestimento di tali appostamenti è consentito nel rispetto dell’Allegato C bis, che ammette modifiche di sito funzionali all’esercizio venatorio purché non determinino un’alterazione permanente dello stato dei luoghi.
Tra le modifiche consentite, in quanto non permanenti, sono ricompresi:
- lo sfalcio dell’erba sotto le piante dell’appostamento e nelle vicinanze;
- l’installazione di supporti in legno e/o metallici, rimovibili, sulle piante o in prossimità di esse, per collocare gabbie per richiami, compresi i sistemi di protezione dei richiami;
- la potatura delle piante dell’appostamento;
- piccoli e limitati spostamenti di terra necessari per l’apprestamento;
- l’applicazione di rami secchi sulle piante dell’appostamento.
Per i comportamenti difformi rispetto a queste disposizioni è prevista l’applicazione esclusiva della sanzione richiamata dall’articolo 35, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 50 del 1993.
Autorizzazioni pluriennali nelle aziende faunistico-venatorie
Nell’ambito delle aziende faunistico-venatorie, con riferimento alle forme di caccia ivi consentite, la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria può rilasciare, su richiesta del concessionario, autorizzazioni pluriennali:
- fino a un massimo di cinque anni;
- comunque per una durata non superiore a quella della concessione.
Restano salve le preesistenze a norma di legge e la particolare disciplina del territorio lagunare e vallivo. La validità dell’autorizzazione va confermata annualmente dal concessionario con il solo versamento della specifica tassa.
Appostamento temporaneo e precario
La legge aggiorna anche la formulazione della disciplina sugli appostamenti temporanei, precisando che il riferimento al cacciatore che esercita l’attività venatoria da appostamento temporaneo comprende anche l’appostamento precario.
Neutralità finanziaria e decorrenza
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi dal 3 ottobre 2024.
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