L.R. Veneto 23/2024
Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Veneto n. 15/2007 ridefinendone titolo, finalità e strumenti: valorizzazione e gestione delle zone di tutela biologica, programmazione triennale degli interventi, nuovi soggetti tecnici, ampliamento dei contributi per pesca-turismo e attività connesse, adeguamento al diritto UE sugli aiuti di Stato e abrogazione di alcune disposizioni ormai superate.
Modifiche alla disciplina veneta su zona costiera, zone di tutela biologica marina, pesca e valorizzazione dell’economia ittica
Modifiche alla disciplina veneta sulla costa, la pesca e le zone di tutela biologica
La legge regionale del Veneto n. 23 del 17 settembre 2024 interviene in modo organico sulla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15, aggiornandone oggetto, finalità, strumenti di programmazione e quadro dei finanziamenti. La riforma orienta la disciplina verso la valorizzazione dell’economia ittica e della pesca, mantenendo l’applicazione nel solo territorio della Regione Veneto.
Oggetto e finalità della disciplina
Il titolo della legge del 2007 viene sostituito per evidenziare che la normativa riguarda gli interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e la valorizzazione dell’economia ittica e della pesca. Le finalità sono rilette in chiave più ampia, includendo la gestione delle zone di tutela biologica, l’incentivazione delle attività collegate alla costa e al mare, lo sviluppo del turismo marittimo e la promozione di interventi utili a tutelare la biodiversità in aree colpite da emergenze ambientali o da proliferazione di specie alloctone che alterino gli habitat marini.
Programmazione degli interventi e ruolo degli organismi consultivi
La Giunta regionale, tenendo conto del piano previsto dalla legge, deve adottare un programma triennale di interventi per attuare le finalità della disciplina, in coerenza con la pianificazione dello spazio marino. Nella formazione del programma la Giunta deve sentire la commissione consiliare competente e la Commissione consultiva per la pesca e l’acquacoltura prevista dalla normativa statale e regionale richiamata nel testo.
Zone di tutela biologica: gestione, valorizzazione e limiti all’attività
La legge rafforza il riferimento alla valorizzazione e conservazione delle zone di tutela biologica istituite nelle aree marittime antistanti la fascia costiera veneta. È soppressa una previsione precedente e vengono aggiornati i riferimenti interni alla disciplina per chiarire che gli interventi devono rispettare la normativa dell’Unione europea e statale in materia di pesca e tutela degli habitat marini e costieri, comprese le misure di conservazione approvate dalla Giunta regionale quando le zone coincidano con zone speciali di conservazione. Vengono anche adeguati i riferimenti alle specie alloctone e alle aree speciali di conservazione.
Finanziamenti e contributi per il settore ittico e turistico
La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti e contributi per favorire la diversificazione produttiva delle imprese di pesca verso attività turistiche, pescaturismo, molluschicoltura e maricoltura. Tra gli interventi finanziabili rientrano investimenti per la diversificazione produttiva in attività ricreative e turistiche, interventi di valorizzazione, studi di valutazione scientifica finalizzati alla richiesta di creazione di zone di tutela biologica e iniziative che coinvolgano anche i pescatori, oltre alle guide naturalistiche.
Adeguamento alla normativa sulle acque di balneazione
La legge aggiorna i richiami normativi relativi alla qualità delle acque di balneazione, sostituendo il riferimento al previgente DPR n. 470/1982 con i decreti legislativi n. 94/2007 e n. 116/2008, coerenti con la disciplina europea vigente.
Turismo, pescaturismo e ittiturismo
Tra i settori considerati dalla disciplina vengono espressamente inclusi pescaturismo e ittiturismo, a conferma dell’orientamento della legge a sostenere le attività integrative del reddito delle imprese di pesca e le forme di fruizione turistica connesse al settore.
Aiuti di Stato e notifiche all’Unione europea
Gli atti attuativi della legge che prevedano misure configurabili come aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, salvo che ricadano in regimi di esenzione, nel de minimis o in altri strumenti o regimi previsti dalla normativa europea. La disposizione coordina quindi l’intervento regionale con la disciplina sugli aiuti pubblici.
Abrogazioni e aspetti finanziari
Sono abrogati gli articoli 3, 5 e 9 della legge regionale n. 15/2007. La legge dichiara inoltre l’invarianza della spesa: la sua attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Obsolescenza
L’atto non è deprecato: si tratta di una modifica normativa recente, tuttora rilevante per la disciplina veneta della costa, della pesca e delle zone di tutela biologica.
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