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Legge

L.R. Veneto 21/2024

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 21/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina veneta su raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi: nuove regole per tartufaie coltivate/controllate, controlli e certificazione, limiti di raccolta e nuove autorizzazioni/tassa annua di concessione di 100 euro. Le nuove disposizioni sulla tassa e sui limiti giornalieri producono effetti dal 1° gennaio successivo all’entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina veneta dei tartufi

Modifiche alla disciplina regionale dei tartufi

La legge regionale del Veneto n. 21 del 10 settembre 2024 interviene sulla legge regionale n. 30/1988, aggiornando la disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi. Il provvedimento rafforza la gestione delle tartufaie, introduce una tassa di concessione regionale per la raccolta e rimodula limiti, periodi e sanzioni.

Tartufaie coltivate, controllate e miglioramenti colturali

La disciplina delle tartufaie coltivate viene precisata: sono considerate tali gli impianti artificiali in terreni agricoli con piante micorrizate o idonee alla produzione di tartufo, finalizzati alla produzione tramite tecniche colturali e miglioramenti previsti dalla legge. Per i miglioramenti è richiesto un piano di gestione redatto da un tecnico abilitato; se validato dall’ufficio competente regionale, non occorrono ulteriori autorizzazioni della Giunta.

È inoltre previsto che la Giunta regionale predisponga un piano pluriennale di miglioramento delle aree tartufigene, anche mediante l’impiego di piante micorrizate, sentita la commissione tecnica competente.

Controllo e certificazione delle piante tartufigene

La Giunta regionale è chiamata a definire criteri e modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene, nonché il relativo disciplinare di produzione. La stessa Giunta individua il soggetto abilitato alla certificazione.

Procedura di riconoscimento e identificazione delle tartufaie

Per le tartufaie coltivate è richiesto, tra la documentazione, un piano agronomico con planimetrie dell’impianto; per le tartufaie controllate è invece necessaria una relazione con piano di gestione e planimetria.

Le tartufaie riconosciute devono essere delimitate con tabelle recanti le indicazioni di legge o la dicitura “Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati” e i riferimenti dell’autorizzazione. Per le sole tartufaie coltivate, il conduttore può anche delimitare il perimetro con tabelle e installare una recinzione secondo la disciplina vigente, per tutelare le coltivazioni.

Il riconoscimento delle tartufaie coltivate non ha scadenza; resta però a carico del conduttore comunicare l’espianto al termine del ciclo colturale. Viene inoltre eliminato il riferimento al registro articolato su base provinciale.

Commissione tecnica regionale

La composizione della commissione tecnica viene aggiornata con la presenza di:

  • un delegato indicato dalle associazioni di tartufai più rappresentative a livello regionale;
  • un esperto botanico scelto tra docenti o ricercatori di università con sede nel Veneto;
  • un esperto di gestione forestale e tartuficola indicato dagli ordini professionali del settore agricolo o forestale.

Periodi di raccolta e modalità operative

Sono aggiornati diversi periodi di raccolta:

  • tartufo di estate o scorzone: dal 1° giugno al 30 novembre;
  • tartufo uncinato: dal 15 settembre al 31 gennaio;
  • bianchetto o marzuolo: dal 15 gennaio al 15 aprile.

Viene soppresso il riferimento a “Tuber albidum Pico”.

La verifica di maturazione avviene sulla base del parere della commissione regionale competente, non più di centri di ricerca specializzati.

La ricerca deve essere effettuata con l’ausilio di uno o al massimo due cani. Lo scavo è consentito con eventuale “vanghetto” o “vanghella” di dimensioni massime predeterminate e deve restare limitato al punto in cui il cane ha iniziato l’individuazione.

Limiti quantitativi di raccolta

Ai raccoglitori abilitati è consentita la raccolta giornaliera per autoconsumo entro limiti massimi di:

  • 0,5 kg di tartufi al giorno;
  • 0,1 kg al giorno se si tratta di tartufo bianco.

I raccoglitori commerciali occasionali in regola con l’imposta sostitutiva statale e i raccoglitori professionali titolari di partita IVA non sono soggetti a limiti giornalieri di raccolta; devono esibire, anche in formato telematico, ricevuta di pagamento e documento di identità.

Raccolta nelle foreste del demanio regionale

È espressamente consentita la raccolta di tartufi nelle foreste del demanio regionale.

Tassa di concessione regionale per la raccolta

È istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e raccolta dei tartufi pari a 100 euro annui. Il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno oppure entro tre mesi dal rilascio del tesserino.

L’autorizzazione alla raccolta si intende rinnovata con il versamento della tassa entro il termine previsto. La tassa non si applica ai raccoglitori che operano su fondi di proprietà o comunque da essi condotti, né ai consorziati che raccolgono su fondi di altri aderenti al medesimo consorzio. La Giunta definisce le modalità di pagamento.

Sanzioni

Sono aggiornate e rimodulate le sanzioni amministrative per varie violazioni della disciplina dei tartufi. In particolare:

  • è prevista la sanzione per la raccolta senza pagamento della tassa di concessione, secondo la legge regionale sulle tasse di concessione;
  • è introdotta una sanzione specifica per la raccolta in violazione dei limiti giornalieri di autoconsumo;
  • sono aggiornati importi e fattispecie sanzionatorie per condotte illecite in materia di raccolta, commercializzazione, tabelle e tutela delle tartufaie;
  • per la raccolta abusiva nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute è prevista una sanzione da 500 a 1.500 euro.

Interventi di promozione e contributi

Le finalità finanziabili vengono ampliate includendo:

  • salvaguardia e potenziamento di tartufaie controllate e coltivate tramite adeguati interventi colturali;
  • attività didattiche e informative per la conoscenza dell’ambiente tartufigeno;
  • sviluppo e applicazione dei protocolli di certificazione delle piante micorrizate prodotte in Veneto;
  • azioni di promozione dei territori vocati e dei relativi prodotti, anche mediante manifestazioni regionali e nazionali.

Le modalità di concessione dei contributi sono demandate a deliberazione della Giunta regionale. La legge collega alcune di queste misure anche ai programmi regionali di promozione economica e turistica.

Decorrenza e profili finanziari

Le disposizioni sulla tassa di concessione e sui nuovi limiti di raccolta producono effetti dal primo gennaio successivo all’entrata in vigore della legge. La legge reca inoltre coperture finanziarie per gli oneri connessi alle nuove misure, a carico del bilancio regionale 2024-2026.

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