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Sentenza

Sentenza n. 9128/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento: - del diniego di accesso agli atti espresso dalla Divisione V Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy notificato in data 17 ottobre 2025, con prot. 220621, A00-STV-A00 sull’istanza ex lege 241/1990 agli atti della procedura liquidatoria del -OMISSIS-; - con riferimento agli atti relativi al commissario liquidatore dott. -OMISSIS-revocato e sostituito dal dott. -OMISSIS-, trasmessa in data 20 settembre 2025 a mezzo pec;

Giustizia amministrativa202514191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti della procedura liquidatoria di un consorzio, relativi alla revoca e alla sostituzione del commissario liquidatore, alle relazioni periodiche e agli esposti e reclami posti a fondamento della revoca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente rappresentativo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Ministero a una riformulata istanza di accesso documentale, deducendo preliminarmente la propria legittimazione attiva e, nel merito, la violazione degli artt. 22-25 l. 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a., la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, il difetto e l’insufficienza della motivazione, il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere, la violazione del principio di proporzionalità e del diritto di difesa. L’ente aveva chiesto documenti concernenti la nomina del nuovo commissario liquidatore, la revoca del precedente commissario, le relazioni periodiche di quest’ultimo e gli esposti, le relazioni, le comunicazioni e i reclami che avrebbero concorso a determinare la revoca. Il Ministero aveva già consentito l’ostensione dei provvedimenti di revoca e nomina, ma aveva negato l’accesso alla restante documentazione, ritenendo non adeguatamente specificato l’interesse qualificato, concreto e attuale e chiedendo una specifica delega dei condomìni o dei soci del consorzio. Il ricorrente ha rappresentato che le vicende gestorie del consorzio in liquidazione potevano incidere sulla corretta gestione del patrimonio consortile, sulla manutenzione, sulla sicurezza e sulla fruibilità delle aree comuni e, quindi, sulle posizioni dell’ente e dei condomìni rappresentati.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata notificazione del ricorso al commissario liquidatore revocato, rilevando che l’Amministrazione non lo aveva individuato come controinteressato nel procedimento di accesso. Ha inoltre respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva: il Ministero stesso aveva riconosciuto che il verbale di nomina del presidente del Comitato poteva costituire idonea esplicitazione della legittimazione, mentre l’ente, in base allo statuto e al precedente rapporto di comodato, rappresentava i condomìni e gestiva le aree comuni, costituendo un autonomo centro di imputazione di interessi. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che l’istanza descrivesse in modo specifico l’interesse sotteso all’accesso e che la documentazione fosse strumentale a verificare eventuali danni o irregolarità nella gestione della procedura liquidatoria, potenzialmente incidenti sulla consistenza e sulla futura assegnazione delle aree verdi. La richiesta non integrava un controllo ispettivo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione, ma riguardava atti direttamente incidenti sulla titolarità e conservazione dei beni gestiti e sulle posizioni giuridiche dell’ente e dei condomìni. Il diniego è stato pertanto annullato per eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il Ministero è stato ordinato di esibire la documentazione richiesta entro 30 giorni, con oscuramento dei soli dati sensibili e personali non pertinenti rispetto all’interesse dedotto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22-25 l. 241/1990

    Il diritto di accesso documentale spetta a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una specifica situazione giuridicamente tutelata; nel caso concreto tale interesse risultava dall’incidenza potenziale della gestione liquidatoria sulla sfera giuridica dell’ente rappresentativo e dei condomìni.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego di accesso deve essere adeguatamente motivato; è illegittimo quando nega genericamente l’interesse qualificato senza confrontarsi con le circostanze specificamente rappresentate nell’istanza.

  • art. 116 c.p.a.

    La tutela giurisdizionale avverso il diniego di accesso consente al giudice di annullare il diniego e ordinare l’esibizione dei documenti, anche stabilendo modalità e limiti relativi alla protezione dei dati personali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti terze quando ciò sia necessario a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva quale base di tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari, imponendo cautele nella divulgazione della documentazione mediante oscuramento dei dati non pertinenti.

Massime di principio

  • Un ente associativo che, in base allo statuto o a un titolo negoziale, rappresenti una pluralità di soggetti e gestisca direttamente beni o servizi comuni è un autonomo centro di imputazione di interessi e può esercitare il diritto di accesso documentale quando gli atti richiesti incidano, anche potenzialmente, sulla conservazione, gestione o futura destinazione di tali beni o servizi.
  • L’interesse qualificato, concreto e attuale all’accesso può risultare dalla necessità di verificare eventuali irregolarità o danni nella gestione di una procedura amministrativa quando tali irregolarità siano potenzialmente idonee a riverberarsi sulla situazione giuridica dell’istante; non è necessario che il danno si sia già definitivamente verificato.
  • La richiesta di accesso non costituisce controllo ispettivo generalizzato quando individua una documentazione determinata e ne dimostra il collegamento funzionale con la tutela di specifiche posizioni giuridiche dell’istante.
  • È illegittimo il diniego di accesso che, dopo avere riconosciuto la legittimazione dell’istante, neghi l’interesse qualificato mediante una motivazione generica e senza confrontarsi con le circostanze concrete illustrate nell’istanza; l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva e motivare in modo puntuale il nesso tra documenti richiesti e situazione giuridica tutelata.
  • Nel giudizio di accesso, se l’Amministrazione non ha individuato un soggetto quale controinteressato nel procedimento amministrativo, l’istante non è tenuto a notificargli il ricorso, ferma la possibilità per il giudice di rilevare d’ufficio l’esistenza di un controinteresse e ordinare l’integrazione del contraddittorio.
  • L’ordine giudiziale di esibizione dei documenti può essere accompagnato dall’oscuramento dei soli dati sensibili o personali non pertinenti rispetto all’interesse di accesso, secondo un criterio di proporzionalità che preservi l’utilità conoscitiva della documentazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela del terzo

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