Sentenza n. 1104/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 318/2025, pronunciata nel procedimento RG. n. 282/2025 dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro in data 20.05.2025, pubblicata in pari data e passata in giudicato per mancata impugnazione entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, n. 318/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato al pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 318/2025 del Tribunale di Ancona, pronunciata il 20 maggio 2025, pubblicata in pari data e passata in giudicato per mancata impugnazione entro sei mesi. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, ordinando l’assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici individuati e ponendo le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza né l’azionabilità della pretesa. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità, essendo trascorsi dalla notifica della sentenza all’Amministrazione i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato procedibile il ricorso, rilevando che era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo all’Amministrazione. Nel merito lo ha accolto, poiché il giudicato non era stato eseguito e il Ministero non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha dichiarato l’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le eventuali somme già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici indicata in motivazione, che interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il presente ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice, verificata la mancata esecuzione del titolo, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di adempiervi integralmente, detraendo quanto eventualmente già pagato, e può fissare un termine e predisporre la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
L’azione di ottemperanza diretta a ottenere il pagamento di somme dovute in forza di una sentenza contro una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza per ottenere il pagamento di somme riconosciute da una sentenza contro una pubblica amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione.
- Quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e non risulta eseguito, in assenza di contestazioni dell’Amministrazione sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di esecuzione integrale, salvo lo scomputo delle somme già corrisposte.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, disciplinandone l’attivazione e il termine per l’esecuzione.
Come è indicizzato
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