Sentenza del 22/05/2015 n. 10595 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione INVIM decennale, contestandone la tempestività, la motivazione e la congruità del valore accertato dall'Ufficio, pari a L. 7.682.500.000 rispetto al valore dichiarato di L. 2.627.827.049. In subordine, aveva chiesto l'applicazione del criterio automatico previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52. La Commissione Tributaria Provinciale aveva rideterminato il valore in L. 3.018.977.200 e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato tale decisione con una motivazione estremamente sintetica. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza per motivazione apparente e, subordinatamente, per violazione dei criteri legali di determinazione del valore imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo apparente e giuridicamente insufficiente la motivazione della CTR. Il giudice d'appello si era limitato a richiamare la decisione di primo grado senza esaminarne autonomamente e criticamente il contenuto, senza indicare gli elementi concreti posti a fondamento della decisione e senza spiegare adeguatamente l'applicazione del criterio di valutazione adottato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia, motivare congruamente la decisione e pronunciarsi anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 36, comma 2, n. 4
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a esporre gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.
La Corte ha ritenuto violato l'obbligo di motivazione, poiché la CTR aveva utilizzato una motivazione meramente apparente, priva dell'indicazione degli elementi concreti e del percorso logico-giuridico seguito.
D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 3 e 6, comma 6
Il valore imponibile deve essere determinato facendo riferimento al valore venale del bene.
La Corte richiama il principio secondo cui, in materia INVIM, la determinazione del valore deve essere ancorata al valore commerciale o venale del bene, e non può fondarsi senza adeguata giustificazione su un criterio meramente equitativo o parametrico.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
Criterio automatico di determinazione del valore.
Il criterio automatico era stato applicato dai giudici di merito, ma la Corte non ne ha definitivamente stabilito l'applicabilità nel caso concreto, poiché la sentenza è stata cassata per difetto di motivazione e la questione è stata rimessa al giudice del rinvio.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4
Nullità della sentenza per violazione delle norme processuali.
La motivazione apparente integra un vizio processuale che comporta la nullità della sentenza e consente la cassazione con rinvio.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado con formule generiche come "non sono emersi nuovi elementi": deve esaminare autonomamente le censure dell'appellante e indicare le ragioni concrete della conferma.
- La motivazione per relationem è valida solo se il giudice richiama la decisione precedente, ne espone il contenuto essenziale e la fa propria attraverso una valutazione autonoma e critica.
- Quando il valore di un bene è oggetto di accertamento tributario, il giudice deve spiegare quali elementi concreti giustificano la quantificazione e quale criterio normativo viene applicato.
- Il ricorso a criteri equitativi o parametrici non può essere meramente assertivo: deve essere collegato alla normativa applicabile e, in materia di valore immobiliare, al valore venale o commerciale del bene.
- La cassazione per motivazione apparente non comporta necessariamente la vittoria definitiva sul merito: normalmente determina il rinvio ad altro giudice, che dovrà riesaminare la controversia con una motivazione completa.
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