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Sentenza

Sentenza n. 3984/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza dall’aggiudicazione del lotto 4 per carenza di requisiti di esecuzione, escussione della garanzia provvisoria, segnalazione all’ANAC e successiva aggiudicazione del lotto a un’altra impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, aggiudicataria del lotto 4 di una procedura aperta indetta per la manutenzione dei telai Effedi degli automezzi dell’ASIA, ha impugnato la determina con cui è stata dichiarata decaduta dall’aggiudicazione per il mancato possesso dei requisiti di esecuzione previsti dal punto 9, lettere a) e b), del disciplinare, nonché l’escussione della garanzia provvisoria, la segnalazione all’ANAC e, con motivi aggiunti, la successiva aggiudicazione del lotto a un’altra concorrente. Ha dedotto: l’illegittimità dei requisiti di esecuzione, ritenuti non funzionali all’oggetto dell’appalto, sproporzionati e restrittivi della concorrenza; la violazione del principio di equivalenza; la genuinità della dichiarazione resa in gara; la violazione della proporzionalità e del contraddittorio procedimentale, per non avere la stazione appaltante valutato in concreto la capacità di eseguire il servizio; l’illegittimità dell’escussione della garanzia e della segnalazione all’ANAC. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, deducendo il difetto di legittimazione e interesse della ricorrente per avere reso una dichiarazione non veritiera integrante grave illecito professionale e la tardiva impugnazione della clausola del disciplinare. Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari: i requisiti erano espressamente qualificati come requisiti di esecuzione, non dovevano essere posseduti al momento della partecipazione e il loro mancato possesso non integrava una dichiarazione mendace né un grave illecito professionale; inoltre, l’interesse a contestare la clausola è sorto solo con la decadenza, non essendo necessaria l’impugnazione immediata. Nel merito, la ricorrente ha contestato il carattere tassativo dell’elenco dei marchi per i quali era richiesta l’autorizzazione dell’officina e la formazione del personale, benché l’appalto riguardasse telai Effedi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che i requisiti previsti dal punto 9, lettere a) e b), del disciplinare fossero requisiti di esecuzione, rilevanti nella fase successiva all’aggiudicazione e necessari per la stipula e l’esecuzione del contratto. La loro carenza comportava quindi la decadenza dall’aggiudicazione, senza che la stazione appaltante dovesse effettuare ulteriori valutazioni sulla capacità concreta dell’impresa di eseguire il servizio. La clausola è stata ritenuta legittima: l’elenco tassativo dei marchi e la richiesta di un’officina autorizzata e di personale formato esprimevano uno standard tecnico e qualitativo riconducibile alla discrezionalità della stazione appaltante; il requisito non è stato giudicato irragionevole o sproporzionato, anche perché era sufficiente il possesso dell’autorizzazione per almeno uno dei marchi indicati e non era preclusa l’esperienza relativa ad altri marchi. Il principio di equivalenza è stato ritenuto inapplicabile a requisiti strutturali, distinti da quelli funzionali, secondo la qualificazione desumibile dalla lex specialis. È stata respinta anche la censura sul contraddittorio, poiché vi era stata interlocuzione procedimentale e, una volta accertata la carenza dei requisiti e considerato l’autovincolo della lex specialis, l’esito non avrebbe potuto essere diverso. L’escussione della garanzia provvisoria è stata ritenuta legittima ai sensi dell’art. 106, comma 6, d.lgs. 36/2023, poiché la mancata stipula era imputabile all’aggiudicataria. La segnalazione all’ANAC è stata dichiarata inammissibile per carenza di autonoma lesività, trattandosi di atto prodromico ed endoprocedimentale, impugnabile solo unitamente all’eventuale provvedimento finale dell’Autorità. Il rigetto del ricorso principale ha comportato il rigetto dei motivi aggiunti contro la successiva aggiudicazione. La ricorrente è stata condannata a pagare euro 3.000,00, oltre accessori, a ciascuna di ASIA e della controinteressata; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023

    La procedura era aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo.

  • art. 113 d.lgs. 36/2023

    I requisiti particolari previsti dalla lex specialis erano requisiti di esecuzione, da possedere ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto e non necessariamente al momento della partecipazione.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Il mancato possesso di requisiti di esecuzione non integra, nel caso esaminato, una causa di esclusione per grave illecito professionale, poiché non incide sulla selezione o sull’aggiudicazione.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    La disposizione non è applicabile alla mera carenza di requisiti di esecuzione rilevata dopo l’aggiudicazione, in assenza di una dichiarazione mendace sull’attuale possesso.

  • art. 106, comma 6, d.lgs. 36/2023

    La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario.

    La garanzia provvisoria può essere escussa quando la mancata stipula sia imputabile all’aggiudicatario, anche per il mancato possesso di requisiti di esecuzione previsti a pena di decadenza.

  • art. 96 d.lgs. 36/2023

    La segnalazione della stazione appaltante all’ANAC è un atto prodromico ed endoprocedimentale privo di autonoma lesività, impugnabile solo in via derivata contro l’eventuale provvedimento finale dell’Autorità.

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    La censura di violazione del contraddittorio è stata respinta perché vi era stata interlocuzione procedimentale e l’esito era comunque vincolato dalla carenza dei requisiti e dalla lex specialis.

  • artt. 120 e 121 c.p.a.

    Le domande di inefficacia del contratto erano formulate in via subordinata, ma non sono state accolte in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • I requisiti di esecuzione, espressamente qualificati come tali dalla lex specialis, non devono essere necessariamente posseduti al momento della presentazione dell’offerta; la loro carenza rileva nella fase successiva all’aggiudicazione e può comportare la decadenza dall’aggiudicazione per impossibilità imputabile all’aggiudicatario di stipulare o avviare il contratto.
  • La mancata disponibilità di un requisito di esecuzione non integra, di per sé, una dichiarazione mendace o un grave illecito professionale quando l’operatore abbia dichiarato soltanto di accettare l’obbligo di acquisirlo in caso di aggiudicazione, senza attestare di possederlo già al momento della gara.
  • La clausola della lex specialis che impone requisiti di esecuzione strutturali e un elenco tassativo di autorizzazioni o qualificazioni tecniche rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e non è illegittima se non risulta irragionevole o sproporzionata rispetto allo standard tecnico perseguito.
  • Il principio di equivalenza è applicabile ai requisiti minimi funzionali, quando sia possibile conseguire con mezzi equivalenti la finalità esplicitata dalla lex specialis, ma non opera rispetto a requisiti strutturali tassativamente prescritti dalla legge di gara.
  • Quando la lex specialis prevede espressamente che la carenza di requisiti di esecuzione comporti la decadenza dall’aggiudicazione, la stazione appaltante non è tenuta a compiere ulteriori valutazioni discrezionali sulla capacità concreta dell’aggiudicatario di eseguire il contratto, una volta accertata la carenza.
  • La segnalazione della stazione appaltante all’ANAC ha natura prodromica ed endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile, poiché l’eventuale lesione deriva soltanto dal successivo provvedimento finale dell’Autorità.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaEfficacia ed esecutorietà

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