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Legge

L.R. Abruzzo 4/2005

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 settembre 1996, n. 83 recante: Provvidenze per lo sviluppo delle Autonomie e dei poteri locali.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 4/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 4/2005 modifica la L.R. 83/1996 sulle provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali. Rafforza alcuni finanziamenti, aggiorna termini e priorità per i progetti delle associazioni, sopprime parti obsolete e sostituisce la denominazione della struttura regionale competente. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURA.

Modifiche alla disciplina regionale sulle provvidenze per autonomie e poteri locali

Modifiche alla disciplina sulle provvidenze per autonomie e poteri locali

La legge regionale Abruzzo n. 4 del 17 gennaio 2005 interviene sulla L.R. 11 settembre 1996, n. 83, che disciplina le provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali. Il provvedimento aggiorna criteri di finanziamento, termini procedurali e riferimenti organizzativi della struttura regionale competente.

Interventi sui finanziamenti e sui criteri di contribuzione

La legge modifica l’articolo 4 della L.R. n. 83/1996, incidendo sul regime dei contributi destinati ai soggetti beneficiari.

  • La percentuale di finanziamento prevista al comma 2 passa dal 50% al 100%, nei limiti delle disponibilità annualmente iscritte con legge di bilancio sul pertinente capitolo di spesa.
  • Il comma 3 è abrogato.
  • Al comma 4 il richiamo operativo è adeguato ai soli commi 1 e 2, e viene eliminata la locuzione “per intero”.

Termini, domande e priorità di finanziamento

Sempre nell’articolo 4 vengono aggiornate alcune regole procedurali relative alla presentazione delle domande e alla priorità dei progetti.

  • Al comma 4-bis è soppressa la previsione limitata all’anno 2002.
  • Il termine del 15 dicembre è sostituito dal 30 novembre.
  • Sono abrogate le disposizioni del comma 4-quater che escludevano dai finanziamenti le associazioni non in regola con il termine del 31 marzo e che prevedevano il finanziamento al 50% dei progetti presentati entro il 30 novembre in caso di insufficiente impegno delle somme.
  • Viene inoltre eliminata la regola che destinava in via prioritaria eventuali maggiori stanziamenti a copertura dei progetti presentati entro il 31 marzo.
  • Nel quinto capoverso del comma 4-quater è aggiunta una priorità esplicita per i progetti presentati entro il 31 marzo dell’anno in corso, ammessi al finanziamento ma non finanziati per insufficienza delle risorse; tale priorità opera nel rispetto della graduatoria già approvata con delibera di Giunta regionale ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 83/1996.

Documentazione a corredo delle domande

L’articolo 5 della L.R. n. 83/1996 è modificato con la soppressione, al comma 3, lettera c), dell’obbligo di attestazione da parte del dirigente competente sulla sussistenza delle risorse finanziarie per la parte eccedente il contributo regionale.

Aggiornamento della struttura amministrativa competente

Gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 della L.R. n. 83/1996 vengono aggiornati sostituendo la denominazione dell’ufficio regionale competente.

  • La dizione “Settore Enti locali; Servizio Decentramento e Deleghe; Ufficio Autonomie locali e finanza Locale” è sostituita con “Direzione Riforme istituzionali - Enti locali - Controlli”.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La pubblicazione è indicata nel BURA del 2 febbraio 2005, n. 7.

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