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Sentenza

Sentenza n. 1097/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza nr. 269/2025, pubblicata il 19.04.2025, RG 111/2025, Sentenza n. cronol. 1206/2025 del 19.04.2025, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, G.I. Dott. Andrea De Sabbata, avente ad oggetto l’accertamento in favore del Docente ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto per i docenti dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero all’assegnazione delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 269/2025, pubblicata il 19 aprile 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici indicati e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti ad assegnare le somme liquidate, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento delle somme riconosciute in giudicato. Ha inoltre chiesto l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, il TAR ha accertato che il titolo non era stato eseguito e che il Ministero non aveva opposto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa; ha pertanto dichiarato l’inottemperanza e ordinato l’integrale esecuzione della sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà eseguire l’incarico nei successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari. Ha respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, a fini acceleratori, la nomina del commissario. Poiché l’inadempimento non era controverso al momento del ricorso, ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.

    La disposizione è il fondamento del beneficio economico per i docenti, il cui diritto e la cui misura risultavano già accertati dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Il ricorso di ottemperanza per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’Amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza e prima della proposizione del ricorso.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.

    L’indennizzo è stato negato perché il giudice non ha ravvisato particolari ragioni per dubitare del pronto adempimento e ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario ad acta quale misura acceleratoria.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza volto a eseguire una sentenza nei confronti dell’Amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione integrale del giudicato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, prevedendone l’attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
  • L’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere respinto quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorirlo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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