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Sentenza

Sentenza n. 1925/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: quattordici provvedimenti di rigetto delle istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato di cittadini stranieri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha respinto quattordici istanze presentate nell’ambito del Decreto Flussi 2025. I dinieghi erano motivati dall’asserita assenza di capacità operativa e dall’inidoneità della sede di lavoro, dalla carenza di garanzie economiche rispetto al numero di lavoratori richiesti e da presunti profili elusivi, ritenendo simulati i rapporti di lavoro. In primo luogo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e l’eccesso di potere per omessa istruttoria e mancato esame delle osservazioni e dei documenti trasmessi dopo il preavviso di rigetto, tra cui le Segnalazioni Certificate di Agibilità, la documentazione comunale sulla regolarità degli immobili, un’asseverazione professionale sul piano economico e le deduzioni sui profili elusivi. In secondo luogo, ha dedotto l’eccesso di potere per errore sui presupposti, sostenendo che il presupposto dell’inagibilità fosse stato superato prima dei dinieghi, che la congruità economica dovesse essere valutata prospetticamente trattandosi di impresa neo-costituita e che quattordici rapporti part-time fossero economicamente equivalenti a sette rapporti full-time. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che gli atti fossero riferibili alla Regione Siciliana in forza di un’intesa del 2006, e hanno contestato nel merito le censure.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che i provvedimenti notificati recavano soltanto l’intestazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione e che l’art. 22 d.lgs. 286/1998 individua nello Sportello Unico, quale articolazione del Ministero dell’Interno, l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione al lavoro. L’intesa tra Ministero dell’Interno e Regione Siciliana del 2006 è stata ritenuta inidonea a modificare la competenza stabilita dalla legge primaria e comunque riferibile alla sola collaborazione istruttoria. Il Collegio ha inoltre ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo, poiché i quattordici provvedimenti derivavano dalla medesima istanza datoriale e avevano identico contenuto e apparato motivazionale. Nel merito ha accolto il primo motivo. La società aveva tempestivamente presentato osservazioni e ventuno allegati, confutando specificamente tutti i profili ostativi: agibilità degli immobili, congruità economica del piano assunzionale e insussistenza di intenti elusivi. I provvedimenti finali, invece, avevano affermato erroneamente che non fossero stati prodotti ulteriori chiarimenti o documenti utili, senza esaminare né menzionare i contributi procedimentali. Poiché le valutazioni sulla capacità operativa, sulla congruità economica e sugli eventuali profili elusivi erano di natura tecnico-discrezionale e richiedevano un’istruttoria complessa, l’amministrazione era tenuta a confrontarsi effettivamente con le osservazioni e a darne conto nella motivazione. Il vizio procedimentale ha comportato l’annullamento dei dinieghi. Il TAR ha escluso l’applicabilità della sanatoria dei vizi formali prevista dall’art. 21-octies l. 241/1990, non essendo dimostrabile che il contenuto dei provvedimenti non avrebbe potuto essere diverso in presenza di valutazioni discrezionali ancora da svolgere. Il secondo motivo, relativo all’errore sui presupposti, non è stato esaminato, poiché l’amministrazione dovrà rieditare il potere nel rispetto dell’art. 10-bis l. 241/1990 e il giudice non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. L’amministrazione è quindi tenuta a rivalutare la posizione della società in contraddittorio con essa, esaminando le allegazioni e i documenti prodotti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendo il contraddittorio integro, l’istruttoria completa e gli altri presupposti processuali.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Individua nello Sportello Unico per l’Immigrazione, quale articolazione del Ministero dell’Interno, l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione al lavoro; tale competenza non è modificata dall’intesa istituzionale del 2006.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone un contraddittorio effettivo dopo il preavviso di rigetto: l’amministrazione deve prendere in esame le osservazioni tempestivamente presentate e darne conto nella motivazione del provvedimento finale, soprattutto quando la decisione implica valutazioni tecnico-discrezionali.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La sanatoria del vizio formale non è applicabile quando il provvedimento è discrezionale e non può essere dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso se le osservazioni del privato fossero state esaminate.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati; dopo l’annullamento per violazione dell’art. 10-bis, devono essere riesaminate dall’amministrazione le valutazioni sostanziali sull’istanza.

Massime di principio

  • Quando il procedimento volto al rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini stranieri implica valutazioni sulla capacità operativa del datore, sulla congruità economica del piano assunzionale e sull’eventuale elusività dell’istanza, tali valutazioni hanno natura tecnico-discrezionale e richiedono un contraddittorio procedimentale effettivo ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
  • Le osservazioni presentate dal privato dopo il preavviso di rigetto non possono essere ignorate: l’amministrazione deve prenderne cognizione e darne conto nella motivazione finale, anche senza confutarle analiticamente, purché affronti i contributi pertinenti e potenzialmente idonei a modificare l’esito del procedimento.
  • È illegittimo il diniego che affermi l’assenza di chiarimenti o documenti quando il richiedente abbia tempestivamente trasmesso osservazioni e documentazione dirette a superare tutti i motivi ostativi comunicati ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
  • La sanatoria prevista dall’art. 21-octies l. 241/1990 non opera rispetto alla violazione dell’art. 10-bis quando la decisione amministrativa comporta valutazioni discrezionali e non sia dimostrato che, ove le osservazioni fossero state esaminate, il contenuto del provvedimento sarebbe stato necessariamente identico.
  • L’annullamento di un diniego per violazione dell’art. 10-bis comporta la riedizione del potere amministrativo nel rispetto del contraddittorio e impedisce al giudice di esaminare nel merito le censure sostanziali relative a poteri che l’amministrazione deve ancora esercitare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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