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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1395

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14

Normativa europea32016R1395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, che avevano censurato la mancata valutazione delle domande di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato e di trattamento individuale presentate da alcuni produttori esportatori cinesi. La Commissione reistituisce quindi, per tali operatori, un dazio antidumping definitivo del 16,5% sulle importazioni di determinate calzature con tomaie di cuoio, limitatamente al periodo di vigenza delle misure originarie. Sono inoltre riscossi in via definitiva i dazi provvisori depositati, con svincolo delle somme eventualmente eccedenti il dazio definitivo.

Reistituzione di un dazio antidumping definitivo del 16,5% su determinate calzature con tomaie di cuoio originarie della RPC, prodotte da specifici esportatori elencati, e riscossione definitiva dei dazi provvisori depositati, in esecuzione di sentenze della Corte di giustizia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di calzature con tomaie di cuoio o cuoio ricostituito, escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole e altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate dai produttori esportatori elencati nell'allegato II. Le merci sono individuate tramite i codici NC indicati all'articolo 1 e i corrispondenti codici TARIC dell'allegato I, per le importazioni effettuate nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento (UE) n. 1294/2009. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle calzature con tomaie di cuoio originarie della RPC

Il regolamento è adottato in esecuzione dell'articolo 266 TFUE, per conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14. La Corte aveva annullato i precedenti atti nella parte relativa a taluni produttori esportatori cinesi, poiché la Commissione non aveva esaminato le domande di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (TEM/SEM) e di trattamento individuale (TI) presentate nell'inchiesta iniziale. Il nuovo atto non rimettere in discussione l'istituzione del dazio in sé, ma corregge l'aliquota applicabile ai soli produttori esportatori interessati.

Contesto procedurale e fondamento dell'intervento

La vicenda origina dall'inchiesta antidumping sulle calzature con tomaie di cuoio avviata nel 2005 e sfociata nel regolamento (CE) n. 1472/2006, poi prorogato dal regolamento (UE) n. 1294/2009. La Corte di giustizia ha dichiarato non validi tali regolamenti nei limiti in cui non erano state esaminate le domande TEM/TI di produttori esportatori non inclusi nel campione, ritenendo che ciò avesse inciso sulla determinazione del dazio applicabile. In applicazione dell'articolo 266 TFUE, la Commissione ha quindi riaperto il procedimento dal punto in cui si era verificata l'illegittimità, limitando la nuova valutazione alle richieste di TEM e TI presentate all'epoca dai soggetti interessati.

Ambito soggettivo e oggettivo della misura

La misura riguarda solo le importazioni nell'Unione di determinate calzature con tomaie di cuoio o cuoio ricostituito, escluse alcune categorie specifiche (sportive, con tecnologia speciale, con puntale protettivo, pantofole e calzature da camera). L'applicazione è circoscritta ai produttori esportatori cinesi nominativamente elencati nell'allegato II: Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. e Win Profile Industries Ltd.

Valutazione delle domande di TEM

La Commissione ribadisce che l'onere della prova incombe al produttore esportatore che chiede il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base. Per ottenere il trattamento devono risultare soddisfatti tutti i cinque criteri previsti dalla disposizione; il mancato rispetto anche di uno solo è sufficiente per il rigetto. Nel caso esaminato, nessuno dei tredici produttori esportatori ha dimostrato adeguatamente il rispetto dei criteri 1 e 3; alcuni non hanno inoltre soddisfatto il criterio 2 relativo alla contabilità. Di conseguenza il TEM è stato negato a tutti i soggetti interessati. La Commissione sottolinea altresì che, se il TEM fosse stato concesso, il tasso applicabile sarebbe stato quello del 9,7% riconosciuto all'unico operatore nel campione che aveva ottenuto tale trattamento, ma ciò non si è verificato.

Valutazione delle domande di TI

Per il trattamento individuale, il regolamento applica l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione anteriore alla modifica intervenuta con il regolamento (UE) n. 765/2012, poiché l'inchiesta iniziale era stata aperta prima dell'entrata in vigore di tale modifica. Anche in questo caso l'onere della prova grava sull'esportatore e devono risultare soddisfatti tutti i cinque criteri previsti, tra cui libertà nel rimpatrio di capitali e profitti, determinazione libera di prezzi e quantità, sufficiente indipendenza dallo Stato, conversioni ai tassi di mercato e assenza di ingerenze idonee a consentire elusioni. La Commissione conclude che nessuno dei tredici produttori esportatori cinesi ha soddisfatto integralmente tali condizioni, sicché il TI non è stato concesso.

Aliquota applicabile e conseguenze economiche

Poiché il TEM e il TI sono stati negati, ai produttori esportatori interessati viene applicato il dazio antidumping residuo previsto per la RPC. La Commissione afferma che non vi sono basi giuridiche per esentare del tutto tali prodotti dal dazio antidumping, poiché l'illegittimità rilevata dalla Corte riguardava solo la mancata valutazione delle domande di trattamento e non le conclusioni sostanziali su dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione. Il regolamento precisa inoltre che gli effetti sul dazio residuo generale restano invariati e che non è necessario modificare il regolamento (CE) n. 388/2008, relativo all'estensione alle merci spedite dalla RAS di Macao.

Questioni procedurali, retroattività e tutela dell'affidamento

Nel lungo esame delle osservazioni delle parti, la Commissione respinge le contestazioni su presunte irregolarità procedurali, sull'asserita mancanza di base giuridica per la riapertura, sulla pretesa retroattività illegittima e sulla violazione del legittimo affidamento. Sostiene che la ripresa del procedimento dal punto dell'illegittimità è conforme alla giurisprudenza e che il nuovo atto disciplina effetti futuri di una situazione ancora pendente, ossia i rimborsi richiesti ma non definitivi. Viene anche esclusa una violazione dell'articolo 296 TFUE, ritenendosi sufficiente la motivazione fornita e adeguata la divulgazione delle informazioni alle parti interessate. La Commissione ribadisce inoltre che gli importatori indipendenti non godono dei diritti di difesa propri dei destinatari del procedimento antidumping.

Rapporti con il codice doganale comunitario e con gli altri regolamenti di modifica

Il regolamento chiarisce il coordinamento con il codice doganale comunitario: l'articolo 14 del regolamento di base consente di applicare regole speciali in materia di riscossione dei dazi antidumping, in deroga al rinvio ordinario al codice doganale. Quanto alle modifiche del regolamento di base introdotte dai regolamenti (UE) n. 765/2012 e n. 1168/2012, la Commissione richiama le rispettive disposizioni transitorie per giustificare l'applicazione del regime procedurale previgente alla valutazione del TI e dell'assetto normativo vigente per gli altri profili. Il regolamento ricorda anche che una procedura distinta è stata prevista, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, per ulteriori domande TEM/TI di altri produttori esportatori cinesi e vietnamiti.

Effetti applicativi e allegati tecnici

L'allegato I elenca i codici TARIC applicabili alle diverse date di efficacia tariffaria, tenendo conto delle modifiche della nomenclatura doganale intervenute tra il 2006 e il 2007. L'allegato II riporta invece i produttori esportatori soggetti alla misura e il relativo codice addizionale TARIC A999. Nel complesso, il regolamento ha natura esecutiva, è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri e serve a dare attuazione concreta al dictum della Corte, preservando le conclusioni non annullate della precedente disciplina antidumping.

Disposizioni principali

Reistituzione del dazio antidumping definitivo

L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 16,5% sul prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per le calzature descritte nel regolamento e fabbricate dai produttori esportatori elencati nell'allegato II. La misura riguarda le importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento (UE) n. 1294/2009.

Definizione del prodotto e esclusioni

L'articolo 1, paragrafo 2, definisce categorie escluse dall'ambito della misura: calzature per lo sport, calzature contenenti una tecnologia speciale, calzature con puntale protettivo e pantofole o altre calzature da camera. Sono richiamate definizioni tecniche e codici NC specifici per delimitare il prodotto interessato.

Classificazione tariffaria

L'articolo 1 individua i codici NC e rinvia ai codici TARIC dell'allegato I per l'applicazione operativa del dazio. I codici sono differenziati anche in ragione delle modifiche della nomenclatura tariffaria intervenute nel tempo.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

L'articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 553/2006. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Entrata in vigore

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingunione doganalecommercio internazionale

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