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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1396

Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna numerosi allegati del regolamento (CE) n. 999/2001, adattando la disciplina UE alle evoluzioni del quadro OIE e alla situazione epidemiologica di BSE e scrapie. Interviene sui criteri di classificazione del rischio BSE, sulle modalità di rimozione e identificazione del materiale specifico a rischio, nonché sulle condizioni per gli scambi intra-UE e per le importazioni di animali, sperma, embrioni, prodotti e sottoprodotti di origine bovina, ovina e caprina. Introduce inoltre disposizioni specifiche per centri di raccolta dello sperma, giardini zoologici, razze rare e per la Finlandia e la Svezia, riconosciute a rischio trascurabile di scrapie classica.

Modifica diversi allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 in materia di prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), con aggiornamento di criteri BSE, scrapie e regole di commercio/importazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, ai paesi terzi e alle loro regioni, nonché agli operatori del settore alimentare, zootecnico e della macellazione interessati alla produzione, alla movimentazione e all’importazione nell’Unione di bovini, ovini, caprini, loro sperma, embrioni, ovuli, prodotti di origine animale e sottoprodotti/derivati di origine bovina, ovina e caprina. Incide anche sui macelli, laboratori di sezionamento, punti vendita al pubblico, centri di raccolta dello sperma, aziende ovine/caprine, giardini zoologici e organismi/istituti/centri riconosciuti ai sensi della direttiva 92/65/CEE. Le modifiche sono direttamente applicabili negli Stati membri; la maggior parte entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, mentre le modifiche all’allegato IX introdotte dal punto 6 dell’allegato si applicano dal 1° luglio 2017.

Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 in materia di TSE

Il regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione aggiorna in modo ampio la disciplina UE sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili, incidendo sugli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001. L’intervento recepisce sviluppi scientifici e normativi internazionali, in particolare l’evoluzione del codice sanitario OIE sulla BSE e le conseguenze del regolamento (UE) 2015/1162 in tema di materiale specifico a rischio nei bovini.

Finalità e contesto normativo

Le modifiche mirano a tenere allineata la normativa europea alla situazione epidemiologica e alla classificazione sanitaria dei paesi e delle regioni, riducendo al contempo alcuni oneri operativi per gli operatori. Il regolamento interviene anche per chiarire il trattamento della BSE atipica, aggiornare riferimenti normativi abrogati e rafforzare o modulare le garanzie sanitarie per commercio e importazione di animali e prodotti di origine animale.

Aggiornamento della disciplina BSE

Nell’allegato II è precisato che, ai fini della qualifica sanitaria in relazione alla BSE, la definizione di BSE non comprende la BSE atipica, considerata forma spontanea e rara. Tale precisazione si riflette anche nelle regole tecniche sugli Stati membri, i paesi terzi e le loro regioni, nonché nelle condizioni di importazione di bovini e prodotti bovini.

Misure nei macelli e gestione degli animali sottoposti a test

L’allegato III riformula le misure successive ai test BSE. La bollatura sanitaria della carcassa di un animale macellato per il consumo umano è differita fino all’esito negativo del test rapido; le parti del corpo devono rimanere sotto controllo ufficiale fino al risultato. In caso di esito positivo o non conclusivo, le carcasse e le parti sono smaltite secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009, con regole specifiche anche per la distruzione in catena di macellazione di carcasse vicine a quella risultata positiva. Restano possibili alcune deroghe se opera un sistema ufficiale idoneo a prevenire contaminazioni o l’uscita indebita di carcasse.

Materiale specifico a rischio e divieto di lacerazione dei tessuti

L’allegato V viene riscritto quanto a marcatura, rimozione e smaltimento del materiale specifico a rischio. Il materiale deve essere contraddistinto al momento della rimozione e trattato secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009. Le regole sulla rimozione sono aggiornate per macelli, laboratori di sezionamento e taluni impianti riconosciuti; è disciplinato l’uso di test alternativi, solo se autorizzati e con condizioni stringenti.

Il regolamento estende inoltre agli Stati membri con rischio trascurabile di BSE il divieto di lacerazione, previo stordimento, del tessuto nervoso centrale tramite stilo intracranico o iniezione di gas nella cavità cranica. Viene anche modificata la regola sul prelievo della lingua dei bovini, con esenzione per i bovini originari di Stati membri a rischio trascurabile. Il sistema di controllo della rimozione della colonna vertebrale è rafforzato: fino al 30 giugno 2017 resta la striscia blu quando la rimozione non è richiesta; dal 1° luglio 2017, quando la rimozione è richiesta, le carcasse o parti di carcasse contenenti colonna vertebrale devono essere identificate con striscia rossa, anche nei documenti commerciali e nel DVCE per le importazioni.

Scrapie classica: status degli Stati membri e aziende

Nell’allegato VIII la Finlandia e la Svezia sono riconosciute come Stati membri con rischio trascurabile di scrapie classica e sono rimosse dall’elenco degli Stati con programma nazionale approvato di lotta alla scrapie classica. Sono aggiornati i criteri di riconoscimento delle aziende con rischio trascurabile o controllato, con requisiti di identificazione permanente, registri dei movimenti, assenza di casi, controlli veterinari periodici e test sugli animali oltre i 18 mesi morti o abbattuti per cause diverse dalla macellazione.

Per le aziende a rischio trascurabile, oltre ai requisiti generali, sono richieste condizioni più rigorose sulle introduzioni di animali, ovuli, embrioni e sperma, nonché l’assenza di contatti diretti o indiretti con aziende di status inferiore. Per le aziende a rischio controllato le regole sono analoghe ma con finestre temporali più brevi. In caso di conferma di un caso di scrapie classica, l’azienda è immediatamente rimossa dagli elenchi e gli altri Stati membri interessati devono essere informati se hanno ricevuto animali o materiale germinale nei periodi rilevanti di sette o tre anni.

Centri di raccolta dello sperma, giardini zoologici e razze rare

Il testo introduce una disciplina specifica per i centri di raccolta dello sperma riconosciuti e sorvegliati ai sensi della direttiva 92/65/CEE, riconoscendo il rischio limitato di diffusione della scrapie e consentendo l’introduzione di animali provenienti da tali centri solo a condizioni rafforzate di status sanitario, assenza di casi recenti e biosicurezza. I giardini zoologici sono esentati dalle condizioni ordinarie per gli scambi di ovini e caprini quando gli animali sono detenuti e spostati esclusivamente tra strutture riconosciute ai sensi della direttiva 92/65/CEE.

Sono inoltre previste deroghe per gli scambi di ovini e caprini di razze autoctone minacciate di abbandono, definite richiamando il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e la direttiva 89/361/CEE. Tali deroghe rispondono all’esigenza di evitare la consanguineità e preservare la diversità genetica, consentendo scambi anche quando gli animali non soddisfano pienamente le condizioni ordinarie di scrapie.

Scambi intra-UE di ovini, caprini e materiale germinale

Le regole per gli scambi all’interno dell’Unione di ovini, caprini, sperma ed embrioni sono riorganizzate distinguendo le destinazioni verso Stati membri con o senza rischio trascurabile e/o programma nazionale approvato. Gli ovini e caprini da riproduzione, e quelli destinati ad altri usi, devono provenire da aziende a rischio trascurabile o controllato, oppure da Stati membri o zone a rischio trascurabile; per gli ovini è spesso richiesto il genotipo ARR/ARR.

Sono previste eccezioni per animali detenuti esclusivamente in organismi, istituti o centri riconosciuti, e per animali di razze autoctone minacciate di abbandono, purché vi sia il consenso preventivo dello Stato membro di destinazione e siano rispettate condizioni di iscrizione a libri genealogici, programmi di conservazione e assenza di restrizioni provenienti dall’azienda di origine. Le limitazioni di movimento successive all’introduzione di animali non conformi possono durare tre o sette anni a seconda dello status del paese di destinazione.

Importazioni nell’Unione: bovini, prodotti bovini, sottoprodotti e derivati

L’allegato IX viene integralmente sostituito e distingue le condizioni di importazione in funzione del rischio BSE del paese o della regione di origine, secondo la decisione 2007/453/CE. Per i bovini sono richieste attestazioni sulla classificazione del paese, sulla tracciabilità individuale e sull’assenza di esposizione a casi di BSE o a gruppi epidemiologicamente collegati, nonché sul rispetto del divieto di somministrazione di farine di carne e ossa e ciccioli nei casi di rischio indeterminato.

Per i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini, sono elencate categorie di prodotto soggette alle condizioni di certificazione. In linea generale è richiesto che i prodotti non contengano né derivino da materiale specifico a rischio, né da carni separate meccanicamente ottenute da ossa, salvo eccezioni per animali nati, allevati e macellati in paesi a rischio trascurabile. In alcuni casi è richiesto anche che gli animali non siano stati abbattuti con tecniche vietate, e per i bovini con colonna vertebrale si impone la marcatura con striscia rossa e l’indicazione nel DVCE.

Sono inoltre disciplinate le importazioni di sottoprodotti e prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina, inclusi grassi fusi, ossa e prodotti a base di ossa, alimenti per animali da compagnia, prodotti sanguigni, proteine animali trasformate, gelatina e collagene. Se i prodotti contengono latte o derivati ovini/caprini destinati all’alimentazione animale, il certificato deve attestare ulteriori condizioni di sorveglianza, notifica, restrizioni ufficiali e gestione dei casi di scrapie in azienda.

Importazioni di ovini/caprini, cervidi e materiale germinale

Per l’importazione di ovini e caprini nell’Unione sono richieste condizioni sanitarie del paese di origine analoghe a quelle previste per la scrapie classica: notifica obbligatoria, sorveglianza, abbattimento e distruzione dei casi, e divieto effettivo di somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli da almeno sette anni. Per gli animali da riproduzione e per quelli destinati a specifici Stati membri sono previste ulteriori condizioni di azienda di origine o di genotipo ARR/ARR.

Per lo sperma e gli embrioni di ovini e caprini sono richieste condizioni analoghe, con particolare riferimento alla permanenza continuativa dei donatori in paesi o aziende conformi ai requisiti dell’allegato VIII. Il regolamento disciplina anche specifiche dichiarazioni sanitarie per le importazioni di carne e prodotti a base di carne di cervidi d’allevamento e selvatici da Canada e Stati Uniti, imponendo attestazioni sulla negatività alla malattia del dimagrimento cronico e sull’assenza di provenienza da allevamenti o regioni ufficialmente sospette o infette.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma il nuovo regime di etichettatura/identificazione legato alla rimozione della colonna vertebrale per le importazioni dell’allegato IX si applica solo dal 1° luglio 2017, per consentire un periodo transitorio agli operatori e alle autorità competenti.

Disposizioni principali

Aggiornamento del criterio BSE e esclusione della BSE atipica

Nell’allegato II è precisato che, ai fini della qualifica sanitaria degli Stati membri, dei paesi terzi o delle loro regioni in relazione alla BSE, la nozione di "BSE" esclude la tipologia "BSE atipica", ritenuta spontanea e a bassa frequenza nelle popolazioni bovine.

Misure successive ai test BSE nei macelli

L’allegato III è modificato per disciplinare la gestione degli animali sottoposti a test BSE: la bollatura sanitaria non è apposta sulla carcassa finché non sia disponibile un esito negativo; le parti del corpo restano sotto controllo ufficiale; in caso di esito positivo o non conclusivo, le parti sono smaltite secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009, con regole specifiche per la catena di macellazione e possibilità di deroga se opera un sistema ufficiale che impedisca contaminazioni o la fuoriuscita di carcasse non autorizzate.

Materiale specifico a rischio: marcatura, rimozione e divieto di lacerazione

L’allegato V viene riscritto su marcatura ed eliminazione del materiale specifico a rischio, che deve essere contraddistinto al momento della rimozione e smaltito ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009. Sono aggiornate le regole sulla rimozione nei macelli, laboratori di sezionamento e taluni impianti riconosciuti; si conferma la possibilità di test alternativi solo alle condizioni autorizzate. Il divieto di lacerazione del tessuto nervoso centrale per bovini, ovini e caprini viene esteso anche agli Stati membri a rischio trascurabile di BSE, senza più il limite temporale originario. È inoltre modificato l’obbligo di prelievo della lingua dei bovini, con esenzione per i bovini originari di Stati membri a rischio trascurabile; si introducono nuovi controlli e, dal 1° luglio 2017, l’etichetta delle carcasse o parti di carcasse bovine contenenti colonna vertebrale deve recare una striscia rossa se è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, sostituendo la precedente indicazione con striscia blu fino al 30 giugno 2017.

Riconoscimento degli Stati membri a rischio trascurabile di scrapie classica

Nell’allegato VIII sono inserite Finlandia e Svezia tra gli Stati membri con rischio trascurabile di scrapie classica e, conseguentemente, sono espunte dall’elenco degli Stati con programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica. Sono aggiornati i criteri per il riconoscimento di aziende con rischio trascurabile o controllato di scrapie classica, prevedendo requisiti su identificazione permanente, registri, controlli veterinari periodici, assenza di casi, test sugli animali morti/abbattuti e condizioni aggiuntive per ovuli, embrioni e sperma.

Condizioni per aziende, centri di raccolta sperma e deroghe per zoologici e razze rare

Per le aziende con status di rischio trascurabile o controllato sono fissati requisiti specifici di biosicurezza, provenienza degli animali, genotipi ARR/ARR, provenienza da centri di raccolta dello sperma riconosciuti ai sensi della direttiva 92/65/CEE e assenza di contatti con aziende di status inferiore. Gli animali detenuti esclusivamente in giardini zoologici e spostati solo tra zoologici riconosciuti sono esentati dalle condizioni ordinarie. Sono inoltre introdotte deroghe per gli scambi di ovini e caprini di razze autoctone minacciate di abbandono, definite tramite il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e la direttiva 89/361/CEE, a tutela della diversità genetica.

Nuove regole sugli scambi intra-UE di ovini, caprini, sperma ed embrioni

L’allegato VIII disciplina in modo più dettagliato gli scambi all’interno dell’Unione di ovini, caprini e loro materiale germinale, distinguendo tra destinazioni verso Stati membri con o senza rischio trascurabile e/o programma nazionale approvato. Vengono previste condizioni più rigorose o derogatorie a seconda dello status sanitario dell’azienda di origine, del genotipo ARR/ARR e dell’eventuale appartenenza a razze rare o a programmi di conservazione.

Importazione di bovini e prodotti bovini in funzione del rischio BSE

L’allegato IX è riscritto per i bovini e i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini, con regole differenziate per paesi o regioni a rischio trascurabile, controllato o indeterminato di BSE, sulla base della decisione 2007/453/CE. Sono richiesti certificati sanitari che attestino classificazione del paese/regione, assenza di esposizione a casi di BSE, applicazione effettiva del divieto di farine di carne e ossa e ciccioli, e, per taluni prodotti, assenza di materiale specifico a rischio, di carni separate meccanicamente da ossa, nonché divieti relativi a metodi di macellazione o abbattimento con lacerazione/iniezione di gas nella cavità cranica. Per i bovini con colonna vertebrale è prevista la marcatura con striscia rossa e l’indicazione nel DVCE.

Importazione di sottoprodotti, derivati, ovini/caprini, cervidi e materiale germinale

Sono introdotte condizioni certificate per l’importazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati bovini/ovini/caprini, incluso per alimenti per animali da compagnia, prodotti sanguigni, proteine animali trasformate, grassi, gelatina e collagene. Per il latte e i prodotti lattieri ovini/caprini destinati all’alimentazione animale, occorrono ulteriori garanzie su sorveglianza TSE, assenza di restrizioni ufficiali, assenza di casi recenti di scrapie o abbattimento totale con sorveglianza intensificata. Sono poi disciplinate le importazioni di ovini e caprini, di prodotti di cervidi d’allevamento e selvatici dal Canada e dagli USA, e dello sperma ed embrioni di ovini e caprini, con specifiche attestazioni sanitarie e requisiti di origine, sorveglianza e genotipo ARR.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche all’allegato IX introdotte dal punto 6 dell’allegato si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017, per consentire un periodo transitorio agli operatori e alle autorità competenti.

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