Regolamento (UE) 2016/1396
Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna numerosi allegati del regolamento (CE) n. 999/2001, adattando la disciplina UE alle evoluzioni del quadro OIE e alla situazione epidemiologica di BSE e scrapie. Interviene sui criteri di classificazione del rischio BSE, sulle modalità di rimozione e identificazione del materiale specifico a rischio, nonché sulle condizioni per gli scambi intra-UE e per le importazioni di animali, sperma, embrioni, prodotti e sottoprodotti di origine bovina, ovina e caprina. Introduce inoltre disposizioni specifiche per centri di raccolta dello sperma, giardini zoologici, razze rare e per la Finlandia e la Svezia, riconosciute a rischio trascurabile di scrapie classica.
Modifica diversi allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 in materia di prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), con aggiornamento di criteri BSE, scrapie e regole di commercio/importazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, ai paesi terzi e alle loro regioni, nonché agli operatori del settore alimentare, zootecnico e della macellazione interessati alla produzione, alla movimentazione e all’importazione nell’Unione di bovini, ovini, caprini, loro sperma, embrioni, ovuli, prodotti di origine animale e sottoprodotti/derivati di origine bovina, ovina e caprina. Incide anche sui macelli, laboratori di sezionamento, punti vendita al pubblico, centri di raccolta dello sperma, aziende ovine/caprine, giardini zoologici e organismi/istituti/centri riconosciuti ai sensi della direttiva 92/65/CEE. Le modifiche sono direttamente applicabili negli Stati membri; la maggior parte entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, mentre le modifiche all’allegato IX introdotte dal punto 6 dell’allegato si applicano dal 1° luglio 2017.
Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 in materia di TSE
Il regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione aggiorna in modo ampio la disciplina UE sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili, incidendo sugli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001. L’intervento recepisce sviluppi scientifici e normativi internazionali, in particolare l’evoluzione del codice sanitario OIE sulla BSE e le conseguenze del regolamento (UE) 2015/1162 in tema di materiale specifico a rischio nei bovini.
Finalità e contesto normativo
Le modifiche mirano a tenere allineata la normativa europea alla situazione epidemiologica e alla classificazione sanitaria dei paesi e delle regioni, riducendo al contempo alcuni oneri operativi per gli operatori. Il regolamento interviene anche per chiarire il trattamento della BSE atipica, aggiornare riferimenti normativi abrogati e rafforzare o modulare le garanzie sanitarie per commercio e importazione di animali e prodotti di origine animale.
Aggiornamento della disciplina BSE
Nell’allegato II è precisato che, ai fini della qualifica sanitaria in relazione alla BSE, la definizione di BSE non comprende la BSE atipica, considerata forma spontanea e rara. Tale precisazione si riflette anche nelle regole tecniche sugli Stati membri, i paesi terzi e le loro regioni, nonché nelle condizioni di importazione di bovini e prodotti bovini.
Misure nei macelli e gestione degli animali sottoposti a test
L’allegato III riformula le misure successive ai test BSE. La bollatura sanitaria della carcassa di un animale macellato per il consumo umano è differita fino all’esito negativo del test rapido; le parti del corpo devono rimanere sotto controllo ufficiale fino al risultato. In caso di esito positivo o non conclusivo, le carcasse e le parti sono smaltite secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009, con regole specifiche anche per la distruzione in catena di macellazione di carcasse vicine a quella risultata positiva. Restano possibili alcune deroghe se opera un sistema ufficiale idoneo a prevenire contaminazioni o l’uscita indebita di carcasse.
Materiale specifico a rischio e divieto di lacerazione dei tessuti
L’allegato V viene riscritto quanto a marcatura, rimozione e smaltimento del materiale specifico a rischio. Il materiale deve essere contraddistinto al momento della rimozione e trattato secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009. Le regole sulla rimozione sono aggiornate per macelli, laboratori di sezionamento e taluni impianti riconosciuti; è disciplinato l’uso di test alternativi, solo se autorizzati e con condizioni stringenti.
Il regolamento estende inoltre agli Stati membri con rischio trascurabile di BSE il divieto di lacerazione, previo stordimento, del tessuto nervoso centrale tramite stilo intracranico o iniezione di gas nella cavità cranica. Viene anche modificata la regola sul prelievo della lingua dei bovini, con esenzione per i bovini originari di Stati membri a rischio trascurabile. Il sistema di controllo della rimozione della colonna vertebrale è rafforzato: fino al 30 giugno 2017 resta la striscia blu quando la rimozione non è richiesta; dal 1° luglio 2017, quando la rimozione è richiesta, le carcasse o parti di carcasse contenenti colonna vertebrale devono essere identificate con striscia rossa, anche nei documenti commerciali e nel DVCE per le importazioni.
Scrapie classica: status degli Stati membri e aziende
Nell’allegato VIII la Finlandia e la Svezia sono riconosciute come Stati membri con rischio trascurabile di scrapie classica e sono rimosse dall’elenco degli Stati con programma nazionale approvato di lotta alla scrapie classica. Sono aggiornati i criteri di riconoscimento delle aziende con rischio trascurabile o controllato, con requisiti di identificazione permanente, registri dei movimenti, assenza di casi, controlli veterinari periodici e test sugli animali oltre i 18 mesi morti o abbattuti per cause diverse dalla macellazione.
Per le aziende a rischio trascurabile, oltre ai requisiti generali, sono richieste condizioni più rigorose sulle introduzioni di animali, ovuli, embrioni e sperma, nonché l’assenza di contatti diretti o indiretti con aziende di status inferiore. Per le aziende a rischio controllato le regole sono analoghe ma con finestre temporali più brevi. In caso di conferma di un caso di scrapie classica, l’azienda è immediatamente rimossa dagli elenchi e gli altri Stati membri interessati devono essere informati se hanno ricevuto animali o materiale germinale nei periodi rilevanti di sette o tre anni.
Centri di raccolta dello sperma, giardini zoologici e razze rare
Il testo introduce una disciplina specifica per i centri di raccolta dello sperma riconosciuti e sorvegliati ai sensi della direttiva 92/65/CEE, riconoscendo il rischio limitato di diffusione della scrapie e consentendo l’introduzione di animali provenienti da tali centri solo a condizioni rafforzate di status sanitario, assenza di casi recenti e biosicurezza. I giardini zoologici sono esentati dalle condizioni ordinarie per gli scambi di ovini e caprini quando gli animali sono detenuti e spostati esclusivamente tra strutture riconosciute ai sensi della direttiva 92/65/CEE.
Sono inoltre previste deroghe per gli scambi di ovini e caprini di razze autoctone minacciate di abbandono, definite richiamando il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e la direttiva 89/361/CEE. Tali deroghe rispondono all’esigenza di evitare la consanguineità e preservare la diversità genetica, consentendo scambi anche quando gli animali non soddisfano pienamente le condizioni ordinarie di scrapie.
Scambi intra-UE di ovini, caprini e materiale germinale
Le regole per gli scambi all’interno dell’Unione di ovini, caprini, sperma ed embrioni sono riorganizzate distinguendo le destinazioni verso Stati membri con o senza rischio trascurabile e/o programma nazionale approvato. Gli ovini e caprini da riproduzione, e quelli destinati ad altri usi, devono provenire da aziende a rischio trascurabile o controllato, oppure da Stati membri o zone a rischio trascurabile; per gli ovini è spesso richiesto il genotipo ARR/ARR.
Sono previste eccezioni per animali detenuti esclusivamente in organismi, istituti o centri riconosciuti, e per animali di razze autoctone minacciate di abbandono, purché vi sia il consenso preventivo dello Stato membro di destinazione e siano rispettate condizioni di iscrizione a libri genealogici, programmi di conservazione e assenza di restrizioni provenienti dall’azienda di origine. Le limitazioni di movimento successive all’introduzione di animali non conformi possono durare tre o sette anni a seconda dello status del paese di destinazione.
Importazioni nell’Unione: bovini, prodotti bovini, sottoprodotti e derivati
L’allegato IX viene integralmente sostituito e distingue le condizioni di importazione in funzione del rischio BSE del paese o della regione di origine, secondo la decisione 2007/453/CE. Per i bovini sono richieste attestazioni sulla classificazione del paese, sulla tracciabilità individuale e sull’assenza di esposizione a casi di BSE o a gruppi epidemiologicamente collegati, nonché sul rispetto del divieto di somministrazione di farine di carne e ossa e ciccioli nei casi di rischio indeterminato.
Per i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini, sono elencate categorie di prodotto soggette alle condizioni di certificazione. In linea generale è richiesto che i prodotti non contengano né derivino da materiale specifico a rischio, né da carni separate meccanicamente ottenute da ossa, salvo eccezioni per animali nati, allevati e macellati in paesi a rischio trascurabile. In alcuni casi è richiesto anche che gli animali non siano stati abbattuti con tecniche vietate, e per i bovini con colonna vertebrale si impone la marcatura con striscia rossa e l’indicazione nel DVCE.
Sono inoltre disciplinate le importazioni di sottoprodotti e prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina, inclusi grassi fusi, ossa e prodotti a base di ossa, alimenti per animali da compagnia, prodotti sanguigni, proteine animali trasformate, gelatina e collagene. Se i prodotti contengono latte o derivati ovini/caprini destinati all’alimentazione animale, il certificato deve attestare ulteriori condizioni di sorveglianza, notifica, restrizioni ufficiali e gestione dei casi di scrapie in azienda.
Importazioni di ovini/caprini, cervidi e materiale germinale
Per l’importazione di ovini e caprini nell’Unione sono richieste condizioni sanitarie del paese di origine analoghe a quelle previste per la scrapie classica: notifica obbligatoria, sorveglianza, abbattimento e distruzione dei casi, e divieto effettivo di somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli da almeno sette anni. Per gli animali da riproduzione e per quelli destinati a specifici Stati membri sono previste ulteriori condizioni di azienda di origine o di genotipo ARR/ARR.
Per lo sperma e gli embrioni di ovini e caprini sono richieste condizioni analoghe, con particolare riferimento alla permanenza continuativa dei donatori in paesi o aziende conformi ai requisiti dell’allegato VIII. Il regolamento disciplina anche specifiche dichiarazioni sanitarie per le importazioni di carne e prodotti a base di carne di cervidi d’allevamento e selvatici da Canada e Stati Uniti, imponendo attestazioni sulla negatività alla malattia del dimagrimento cronico e sull’assenza di provenienza da allevamenti o regioni ufficialmente sospette o infette.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma il nuovo regime di etichettatura/identificazione legato alla rimozione della colonna vertebrale per le importazioni dell’allegato IX si applica solo dal 1° luglio 2017, per consentire un periodo transitorio agli operatori e alle autorità competenti.
Disposizioni principali
Aggiornamento del criterio BSE e esclusione della BSE atipica
Nell’allegato II è precisato che, ai fini della qualifica sanitaria degli Stati membri, dei paesi terzi o delle loro regioni in relazione alla BSE, la nozione di "BSE" esclude la tipologia "BSE atipica", ritenuta spontanea e a bassa frequenza nelle popolazioni bovine.
Misure successive ai test BSE nei macelli
L’allegato III è modificato per disciplinare la gestione degli animali sottoposti a test BSE: la bollatura sanitaria non è apposta sulla carcassa finché non sia disponibile un esito negativo; le parti del corpo restano sotto controllo ufficiale; in caso di esito positivo o non conclusivo, le parti sono smaltite secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009, con regole specifiche per la catena di macellazione e possibilità di deroga se opera un sistema ufficiale che impedisca contaminazioni o la fuoriuscita di carcasse non autorizzate.
Materiale specifico a rischio: marcatura, rimozione e divieto di lacerazione
L’allegato V viene riscritto su marcatura ed eliminazione del materiale specifico a rischio, che deve essere contraddistinto al momento della rimozione e smaltito ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009. Sono aggiornate le regole sulla rimozione nei macelli, laboratori di sezionamento e taluni impianti riconosciuti; si conferma la possibilità di test alternativi solo alle condizioni autorizzate. Il divieto di lacerazione del tessuto nervoso centrale per bovini, ovini e caprini viene esteso anche agli Stati membri a rischio trascurabile di BSE, senza più il limite temporale originario. È inoltre modificato l’obbligo di prelievo della lingua dei bovini, con esenzione per i bovini originari di Stati membri a rischio trascurabile; si introducono nuovi controlli e, dal 1° luglio 2017, l’etichetta delle carcasse o parti di carcasse bovine contenenti colonna vertebrale deve recare una striscia rossa se è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, sostituendo la precedente indicazione con striscia blu fino al 30 giugno 2017.
Riconoscimento degli Stati membri a rischio trascurabile di scrapie classica
Nell’allegato VIII sono inserite Finlandia e Svezia tra gli Stati membri con rischio trascurabile di scrapie classica e, conseguentemente, sono espunte dall’elenco degli Stati con programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica. Sono aggiornati i criteri per il riconoscimento di aziende con rischio trascurabile o controllato di scrapie classica, prevedendo requisiti su identificazione permanente, registri, controlli veterinari periodici, assenza di casi, test sugli animali morti/abbattuti e condizioni aggiuntive per ovuli, embrioni e sperma.
Condizioni per aziende, centri di raccolta sperma e deroghe per zoologici e razze rare
Per le aziende con status di rischio trascurabile o controllato sono fissati requisiti specifici di biosicurezza, provenienza degli animali, genotipi ARR/ARR, provenienza da centri di raccolta dello sperma riconosciuti ai sensi della direttiva 92/65/CEE e assenza di contatti con aziende di status inferiore. Gli animali detenuti esclusivamente in giardini zoologici e spostati solo tra zoologici riconosciuti sono esentati dalle condizioni ordinarie. Sono inoltre introdotte deroghe per gli scambi di ovini e caprini di razze autoctone minacciate di abbandono, definite tramite il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e la direttiva 89/361/CEE, a tutela della diversità genetica.
Nuove regole sugli scambi intra-UE di ovini, caprini, sperma ed embrioni
L’allegato VIII disciplina in modo più dettagliato gli scambi all’interno dell’Unione di ovini, caprini e loro materiale germinale, distinguendo tra destinazioni verso Stati membri con o senza rischio trascurabile e/o programma nazionale approvato. Vengono previste condizioni più rigorose o derogatorie a seconda dello status sanitario dell’azienda di origine, del genotipo ARR/ARR e dell’eventuale appartenenza a razze rare o a programmi di conservazione.
Importazione di bovini e prodotti bovini in funzione del rischio BSE
L’allegato IX è riscritto per i bovini e i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini, con regole differenziate per paesi o regioni a rischio trascurabile, controllato o indeterminato di BSE, sulla base della decisione 2007/453/CE. Sono richiesti certificati sanitari che attestino classificazione del paese/regione, assenza di esposizione a casi di BSE, applicazione effettiva del divieto di farine di carne e ossa e ciccioli, e, per taluni prodotti, assenza di materiale specifico a rischio, di carni separate meccanicamente da ossa, nonché divieti relativi a metodi di macellazione o abbattimento con lacerazione/iniezione di gas nella cavità cranica. Per i bovini con colonna vertebrale è prevista la marcatura con striscia rossa e l’indicazione nel DVCE.
Importazione di sottoprodotti, derivati, ovini/caprini, cervidi e materiale germinale
Sono introdotte condizioni certificate per l’importazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati bovini/ovini/caprini, incluso per alimenti per animali da compagnia, prodotti sanguigni, proteine animali trasformate, grassi, gelatina e collagene. Per il latte e i prodotti lattieri ovini/caprini destinati all’alimentazione animale, occorrono ulteriori garanzie su sorveglianza TSE, assenza di restrizioni ufficiali, assenza di casi recenti di scrapie o abbattimento totale con sorveglianza intensificata. Sono poi disciplinate le importazioni di ovini e caprini, di prodotti di cervidi d’allevamento e selvatici dal Canada e dagli USA, e dello sperma ed embrioni di ovini e caprini, con specifiche attestazioni sanitarie e requisiti di origine, sorveglianza e genotipo ARR.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche all’allegato IX introdotte dal punto 6 dell’allegato si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017, per consentire un periodo transitorio agli operatori e alle autorità competenti.
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