Regolamento (UE) 2016/1397
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1397 della Commissione, del 18 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per un dato giorno, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Esso si fonda sul quadro dell'OCM agricola e sulle modalità applicative del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevedono un aggiornamento quotidiano dei valori sulla base di dati giornalieri. L'effetto pratico è la determinazione dei valori unitari per specifici codici NC e origini, rilevanti ai fini doganali e commerciali.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati dai codici NC indicati nell'allegato, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Riguarda i valori forfettari all'importazione provenienti da specifici paesi terzi indicati per ciascun prodotto; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1397 della Commissione disciplina la determinazione dei valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. Il provvedimento si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua, per un determinato giorno, il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i criteri per fissare i valori forfettari discendono dai risultati dell'Uruguay Round e che il valore viene calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. Ne deriva che il regolamento ha natura sostanzialmente periodica e tecnica, finalizzata a fornire un parametro uniforme per le operazioni di importazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea dei prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato, individuati tramite specifici codici NC. Per ciascun prodotto sono indicati i valori forfettari per una serie di paesi terzi o, in alternativa, per il codice "ZZ", corrispondente alle altre origini. L'ambito è dunque limitato ai prodotti e alle origini espressamente menzionati nell'allegato.
Contenuto precettivo
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. I valori sono espressi in EUR/100 kg e costituiscono il riferimento operativo per la determinazione del prezzo di entrata dei prodotti interessati.
Elenco dei valori nell'allegato
L'allegato riporta i valori per diversi codici NC, tra cui:
- 0702 00 00: 148,1 EUR/100 kg per MA e ZZ;
- 0707 00 05: 158,2 EUR/100 kg per TR e ZZ;
- 0709 93 10: 135,1 EUR/100 kg per TR e ZZ;
- 0805 50 10: valori differenziati per AR, CL, MA, TR, UY, ZA e ZZ;
- 0806 10 10: valori per EG, TR e ZZ;
- 0808 10 80 e 0808 30 90: valori differenziati per varie origini, tra cui AR, BR, CL, CN, NZ, US, UY, ZA e ZZ;
- 0809 30 10 e 0809 30 90: 130,5 EUR/100 kg per TR e ZZ. Il codice "ZZ" è definito nella nota all'allegato come "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto applicativo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando ricordano che i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione discendono dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato indica, per ciascun codice NC e per ciascuna origine/paese terzo, il valore forfettario espresso in EUR/100 kg.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Elenco dei prodotti e delle origini interessati
L'allegato riporta i valori per taluni ortofrutticoli identificati, tra gli altri, dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10/0809 30 90, con indicazione delle origini specifiche (ad esempio MA, TR, AR, CL, BR, CN, NZ, US, UY, ZA, EG) e del codice ZZ per le altre origini.
Come è indicizzato
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