Sentenza del 11/04/2016 n. 2127 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTI BANCARI - Presunzione legale - Onere della prova contraria al contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione a favore dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta applicabile. Il contribuente, per superarla, non può limitarsi a contestazioni generiche o a una spiegazione complessiva dei movimenti, ma deve fornire una prova liberatoria puntuale dei singoli accrediti e prelievi. La decisione conferma quindi l'onere della prova contraria a carico del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della presunzione legale relativa prevista per i movimenti bancari non giustificati. Gli accrediti e gli addebiti rilevati sui conti correnti possono essere considerati ricavi o compensi imponibili, salvo che il contribuente dimostri che tali operazioni sono già state indicate nelle dichiarazioni fiscali oppure che non si riferiscono ad attività imponibili. La prova deve essere specifica e analitica: occorre indicare e dimostrare, per ciascun movimento, la provenienza o la destinazione delle somme, i soggetti coinvolti e la relativa causa giustificativa.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
Presunzione legale juris tantum sui dati e sugli elementi risultanti dai conti bancari
I movimenti bancari non giustificati possono essere posti a base dell'accertamento fiscale; la presunzione è relativa e può essere superata dal contribuente soltanto mediante una prova specifica della loro natura non imponibile o della loro già avvenuta contabilizzazione e dichiarazione.
Cassazione, sentenza n. 26111/2015
Il contribuente deve indicare e dimostrare la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti
La prova contraria deve riferirsi analiticamente ai singoli accrediti e prelievi, indicando i soggetti dei rapporti e le diverse cause giustificative delle operazioni.
Massime di principio
- In presenza di movimenti bancari non giustificati, l'Amministrazione finanziaria può presumere che essi costituiscano ricavi o compensi imponibili.
- L'onere di superare la presunzione grava sul contribuente, che deve fornire una spiegazione documentata e puntuale per ogni singola operazione.
- Non sono normalmente sufficienti spiegazioni generiche, ricostruzioni complessive o la mera contestazione dell'accertamento senza documenti di supporto.
- Per difendersi efficacemente occorre collegare ogni movimento alla sua origine e destinazione, identificare i soggetti coinvolti e dimostrare la causa non imponibile oppure l'avvenuta inclusione nella dichiarazione fiscale.
- La presunzione è relativa: non è automatica in modo irreversibile, ma richiede una prova contraria concreta, analitica e verificabile.
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