Circolare INAIL n. 28 del 14 maggio 2008
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina, per l’anno 2008, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi INAIL, distinguendo tra retribuzioni effettive, convenzionali, di ragguaglio e premi speciali unitari. Vengono aggiornati gli importi base in relazione alla variazione ISTAT pari all’1,7% e precisati i casi in cui il minimale giornaliero si applica o non si applica, con specifiche regole per operai agricoli, cooperative, lavoro part-time, parasubordinati, sportivi professionisti e numerose categorie soggette a premi speciali.
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi INAIL per il 2008
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il 2008
La circolare INAIL n. 28 del 14 maggio 2008 definisce, per l’anno 2008, i limiti minimi di retribuzione imponibile da assumere per il calcolo dei premi assicurativi e riepiloga le regole applicabili alle diverse forme di imponibile. Il documento distingue tra retribuzioni effettive, convenzionali, di ragguaglio e premi speciali unitari, con riferimenti normativi e tabelle di adeguamento per le varie categorie di lavoratori.
Premessa generale sul calcolo del premio ordinario
Il premio assicurativo ordinario è determinato applicando il tasso di tariffa alla retribuzione imponibile. La circolare ricorda che la retribuzione imponibile può essere effettiva, convenzionale o di ragguaglio, secondo la disciplina applicabile alla singola categoria.
Per la generalità delle retribuzioni effettive, la base minima di calcolo va confrontata mensilmente con il minimale giornaliero rivalutato annualmente in base all’ISTAT e, se inferiore, portato almeno al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD vigente al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 2008 la variazione ISTAT indicata è pari all’1,7%.
Minimali giornalieri per le retribuzioni effettive
Per l’anno 2008 il minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti è fissato in 42,14 euro, corrispondente a 1.095,64 euro mensili se rapportato a 26 giornate lavorative mensili. La circolare precisa che questo importo non va adeguato al minimale di rendita, pari a 43,60 euro giornalieri, perché i due parametri operano autonomamente.
Sono esclusi da questo adeguamento:
- gli operai agricoli, per i quali il minimale giornaliero è 37,49 euro;
- le erogazioni speciali, come trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e le indennità per cantieri scuola e lavoro;
- le indennità di disponibilità previste dal contratto di lavoro intermittente.
Retribuzioni convenzionali e loro adeguamento
Per alcune categorie la base imponibile è convenzionale e sostituisce la retribuzione effettiva. In linea generale, le retribuzioni convenzionali si adeguano secondo l’indice ISTAT dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore; l’importo così rivalutato deve essere confrontato con il minimale giornaliero applicabile e, se inferiore, è elevato a quest’ultimo.
Per il 2008 la circolare indica:
- 42,14 euro come minimale giornaliero per retribuzioni convenzionali prive di uno specifico limite giornaliero;
- 23,41 euro per le retribuzioni convenzionali con limite giornaliero proprio;
- 29,57 euro per i soci di cooperative sociali e cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.
Per i lavoratori a domicilio, il minimale giornaliero 2008 è 23,41 euro, ma deve essere adeguato al valore più elevato del minimale generale, cioè 42,14 euro.
Categorie con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale
La circolare disciplina diverse categorie con retribuzione convenzionale fissata con decreto ministeriale, nazionale o provinciale.
Tra le categorie a livello nazionale rientrano, tra le altre:
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori in tirocini formativi e di orientamento.
Per tali soggetti, dal 1° luglio 2007 l’imponibile giornaliero è 43,60 euro e quello mensile 1.089,90 euro.
Per i familiari partecipanti all’impresa familiare, l’imponibile giornaliero è ancora pari a 43,60 euro, con imponibile mensile di 1.094,72 euro.
Per i lavoratori delle società ex compagnie e gruppi portuali non cooperative, la retribuzione convenzionale giornaliera è moltiplicata per 12 giornate al mese, per un imponibile mensile pari a 975,36 euro.
Per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, nel 2008 l’imponibile giornaliero è 42,14 euro per i lavoratori diversi dai soci di cooperative e 23,41 euro per i soci di cooperative, con imponibili mensili rispettivamente di 1.053,50 euro e 585,25 euro. Per i soci volontari delle cooperative sociali, l’imponibile giornaliero è 42,14 euro.
Cooperative sociali e triennio di graduale adeguamento 2007-2009
Una parte rilevante della circolare riguarda i soci di cooperative sociali e di altre cooperative per i quali la legge finanziaria 2007 ha previsto un sistema di aumento graduale della retribuzione imponibile giornaliera nel triennio 2007-2009.
Per il 2008 l’aumento da applicare è pari al 60% della differenza tra la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai decreti ministeriali e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero. Il criterio serve ad avvicinare progressivamente la contribuzione delle categorie interessate a quella dei dipendenti di impresa.
La circolare precisa che:
- dal 1° gennaio 2010 la base imponibile non potrà essere inferiore alla retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti collettivi;
- per i lavoratori soci di cooperative sociali di cui ai punti 1) e 2) la retribuzione giornaliera base è quella dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 797/1955, nel rispetto del DM 22 settembre 2000;
- l’imponibile medio giornaliero non può essere inferiore, su base annua, al 40% del trattamento minimo di pensione FPLD, che per il 2008 equivale a 177,42 euro annui e a 29,57 euro giornalieri;
- il periodo di occupazione media mensile è pari a 26 giornate lavorative.
Retribuzioni stabilite per legge: domestici, part-time, lavoro ripartito, dirigenti
Tra le retribuzioni convenzionali stabilite con legge, la circolare richiama:
- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per i quali i valori convenzionali sono riportati nelle tabelle dell’allegato n. 6;
- i lavoratori con contratto part-time, per i quali l’imponibile si calcola con retribuzione convenzionale oraria, scegliendo tra minimale orario e tabellare quello più elevato;
- il lavoro ripartito, assimilato al part-time ai fini del premio, con base di calcolo data dalla retribuzione oraria moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate;
- i lavoratori dell’area dirigenziale, per i quali la base imponibile è la retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita, con calcolo annuale divisibile in 300 giorni.
Per il part-time, con orario normale di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale 2008 risulta pari a 6,32 euro.
Per i dirigenti, dal 1° luglio 2007 l’imponibile orario è 10,12 euro, quello giornaliero 80,96 euro e quello mensile 2.024,10 euro.
Retribuzione di ragguaglio, parasubordinati e prestazioni occasionali
La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita e si utilizza solo in via residuale, in mancanza di retribuzione convenzionale o effettiva. Dal 1° luglio 2007 essa ammonta a 43,60 euro giornalieri e 1.089,90 euro mensili.
Per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti secondo il TUIR, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita, che devono essere rapportati a mesi e non a giorni. I limiti mensili, dal 1° luglio 2007, sono 1.089,90 euro e 2.024,10 euro.
Nel caso di prestazioni occasionali di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nell’anno solare e con compenso non superiore a 5.000 euro, la base imponibile resta ancorata ai compensi effettivi entro i limiti minimo e massimo sopra indicati.
Sportivi professionisti dipendenti
Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Prima si applica il criterio delle retribuzioni effettive minime e poi si confronta la retribuzione annua con i limiti di rendita.
Dal 1° luglio 2007 i limiti annuali sono pari a:
- 13.078,80 euro minimo;
- 24.289,20 euro massimo.
Premi speciali unitari
La seconda sezione riguarda i premi speciali unitari, previsti quando la lavorazione o le modalità esecutive rendono difficile il calcolo del premio ordinario. In tali casi il premio è determinato con criteri diversi dalla retribuzione imponibile, come il numero delle persone occupate, la natura e durata del lavoro o il numero delle macchine utilizzate.
Per l’anno 2008 la circolare riporta, tra le principali categorie:
- titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti e associati ad imprenditore artigiano, con premi annuali per classe di rischio calcolati su retribuzione minima annuale di 12.642,00 euro;
- facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative o organismi associativi di fatto, con premi trimestrali per persona, distinti per settore di facchinaggio;
- addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, con premi per frantoio per la campagna olearia 2008/2009;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, con premio mensile a persona;
- insegnanti di scuole o istituti non statali addetti a macchine elettriche o ad esercitazioni pratiche, con premi annuali distinti per insegnamento prescolare e scolare;
- alunni e studenti di scuole o istituti non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, con premio annuale a persona;
- candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, con premio fisso di 3,10 euro per prova;
- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi, con premi annuali per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso.
La circolare indica inoltre le regole di incremento proporzionale dei premi quando la retribuzione effettiva supera il minimale, con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino.
Profilo risarcitivo
In chiusura, la circolare richiama i valori del minimale e massimale di rendita rilevanti anche sul piano risarcitivo: dal 1° luglio 2007 il minimale di rendita è pari a 13.078,80 euro annui, cioè 43,60 euro giornalieri, mentre il massimale di rendita è pari a 24.289,20 euro annui, cioè 80,96 euro giornalieri.
Punti principali
Determinazione dei minimali per il 2008
Per la generalità delle retribuzioni effettive, il minimale giornaliero 2008 è fissato in 42,14 euro, con equivalente mensile di 1.095,64 euro calcolato su 26 giornate lavorative mensili. Tale importo è stato adeguato in base alla variazione ISTAT dell’1,7% e, ove inferiore, è stato portato al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD vigente al 1° gennaio 2008.
Casi esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero gli operai agricoli, per i quali il limite 2008 è pari a 37,49 euro, le erogazioni speciali (come trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e indennità per cantieri scuola e lavoro) e le indennità di disponibilità del lavoro intermittente, che sono assoggettate a regole specifiche.
Retribuzioni convenzionali
Per le retribuzioni convenzionali il minimale giornaliero di riferimento è 23,41 euro, salvo i casi in cui la categoria abbia un limite giornaliero specifico o debba invece applicarsi il minimale generale di 42,14 euro. La circolare disciplina in modo dettagliato le retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale, con legge e a livello provinciale, prevedendo il loro adeguamento ISTAT dal secondo anno successivo all’entrata in vigore e il confronto con il relativo minimale giornaliero.
Categorie particolari e relative basi imponibili
Sono individuate regole specifiche per lavoratori soci di cooperative, familiari partecipanti all’impresa familiare, lavoratori portuali non cooperative, addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, lavoratori domestici e familiari, part-time, lavoro ripartito, dirigenti, parasubordinati, sportivi professionisti e prestazioni occasionali. Per ciascuna categoria sono indicati criteri di calcolo, importi minimi e massimi, e modalità di confronto tra retribuzione effettiva, convenzionale e minimale di rendita.
Premi speciali unitari
La seconda sezione illustra i premi speciali unitari per attività in cui è difficile accertare gli elementi necessari al premio ordinario. Vengono richiamate le principali categorie: artigiani e loro familiari, facchini e assimilati, frantoi oleari, pescatori della piccola pesca, insegnanti e alunni delle scuole non statali, candidati all’emigrazione e operatori sanitari esposti a radiazioni, con importi aggiornati per il 2008.
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