Ordinanza n. 12/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa 18.7.2022 n. -OMISSIS- notificato in data 28.7.2022; - di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi del procedimento e, in particolare, la nota della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa -OMISSIS- notificata in data 28.7.2022 e la proposta del Comando per la Formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito 26.4.2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del 18 luglio 2022 e gli atti presupposti, tra cui una nota della Direzione Generale per il personale militare e la proposta del Comando per la Formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di ricorso né le specifiche censure dedotte. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire il provvedimento impugnato e gli atti e documenti sulla base dei quali esso è stato adottato, ai fini della decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ordinando al Ministero della Difesa di depositare il provvedimento impugnato e gli atti e documenti presupposti entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Sono rimasti salvi gli ordinari termini per il deposito di memorie e documenti in vista dell’udienza di merito. L’ordinanza non decide la domanda di annullamento. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Il giudice può richiedere all’amministrazione il deposito degli atti e dei documenti necessari per la decisione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Il giudice dispone gli incombenti istruttori ritenuti necessari ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della ricorrente mediante oscuramento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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