Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1440/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento ex art. 116 c.p.a. della comunicazione del 27/03/2026, a mezzo della quale la Regione Piemonte, in qualità di Stazione appaltante della procedura selettiva diretta all’affidamento dei servizi di pulizie dei locali ad uso ufficio e laboratorio per gli immobili regionali ubicati su tutto il territorio della Regione Piemonte, ha accolto solo parzialmente l’istanza di accesso documentale presentata da Meranese Servizi s.p.a. in data 20/03/2026; E per il conseguente accertamento del diritto di Meranese Servizi s.p.a. di visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e verbali della gara ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 nonché 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e 116 del c.p.a., con conseguente condanna dell’Amministrazione, anche previo annullamento del diniego anche tacito di accesso, alla ostensione integrale di tutti gli atti e verbali di gara, ivi compresi tutti quelli afferenti all’ammissione dell’aggiudicataria e della relativa offerta, alla valutazione dell’offerta stessa, alla verifica di congruità (dell’offerta e/o del costo della manodopera e/o dell’equivalenza del contratto collettivo), alla verifica dei requisiti generali e speciali di ammissione; nonché le offerte integrali (economica, tecnica ed amministrativa) dei concorrenti terzo, quarto e quinto; ed infine le offerte tecniche di tutti i concorrenti alla gara;

Giustizia amministrativa202600644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: comunicazione regionale di accoglimento solo parziale dell'istanza di accesso documentale agli atti della gara

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa concorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., successivamente integrato da motivi aggiunti, contro l'accoglimento solo parziale della propria istanza di accesso documentale relativa a una procedura per l'affidamento dei servizi di pulizia degli immobili regionali. L'istanza riguardava, tra l'altro, tutti gli atti e verbali di gara, la documentazione sull'ammissione e sull'offerta dell'aggiudicataria, la valutazione dell'offerta, la verifica di anomalia, la verifica dei costi della manodopera e dell'equivalenza del contratto collettivo, la verifica dei requisiti generali e speciali, nonché le offerte di altri concorrenti e le offerte tecniche di tutti i partecipanti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto integralmente la documentazione richiesta e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa ostensiva era stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa. L'ostensione sopravvenuta ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti, rendendo non più attuale la controversia sull'accesso. La decisione riguarda esclusivamente la domanda proposta ex art. 116 c.p.a. Le spese di lite relative al giudizio sull'accesso sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie e del comportamento processuale delle parti.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Fondano il diritto di accesso documentale esercitato dalla concorrente; la piena ostensione intervenuta in sede amministrativa ha soddisfatto la relativa pretesa.

  • artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023

    Richiamati nell'istanza giudiziale quale disciplina dell'accesso agli atti delle procedure di affidamento.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale utilizzato per contestare il parziale diniego o differimento dell'accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., la piena ostensione dei documenti richiesti intervenuta nel corso del processo elimina la posizione di contrasto tra le parti e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa ostensiva riguarda la domanda di accesso divenuta priva di attualità, senza incidere su eventuali ulteriori domande o questioni rimaste controverse.
  • In presenza di una piena soddisfazione amministrativa della domanda di accesso e di un contegno processuale delle parti favorevole alla compensazione, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.