Cassazione Penale, Sentenza n. 26498/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero disponendo la custodia cautelare in carcere. Le censure principali sono: carenza del grave quadro indiziario in relazione all'associazione (sostegno che le cessioni sarebbero stati "piccoli e generici episodi di spaccio"), mancanza di attualità delle esigenze cautelari (i fatti contestati si sarebbero esauriti tra maggio 2021 e febbraio 2022), possibile applicazione di fattispecie di lieve entità (art. 74 co. 6 e art. 73 DPR 309/1990), idoneità di misure meno afflittive o degli arresti domiciliari per chi ha iniziato attività lavorativa, e specifici profili personali e di salute (per Valeri, incidente del 2023 e produzione di buste paga). Per Porro si è contestata la mancanza di attualità e la riproposizione pedissequa di capi di imputazione dall'informativa; per Coscenne si è sostenuto che le cessioni ristrette nel tempo non dimostrerebbero partecipazione associativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto congrua e sufficientemente argomentata l'ordinanza del Tribunale che, al contrario del Gip, aveva valutato sussistenti gravi indizi di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e l'attualità delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p. Il Collegio ha valorizzato l'insieme delle intercettazioni telefoniche e ambientali, le videoriprese, i servizi di osservazione, gli 84 sequestri e gli arresti, nonché elementi di organizzazione (turni, vedette statiche e dinamiche, centralinista, modalità di occultamento e rifornimento, sussidi ai sodali arrestati, poteri disciplinari e violenti del capo) e canali di approvvigionamento per rilevanti quantitativi. In dettaglio: Coscenne è stato ritenuto pienamente inserito per plurime cessioni e pervicacia anche dopo arresti; Porro è stato considerato integrato nella compagine e recidivo nonostante arresti e domiciliari; Ilari è stato ritenuto partecipe e la sua attività lavorativa non ha dimostrato la recisione dei contatti criminosi; Valeri è stato qualificato come capo del sodalizio, con comprovata capacità di riorganizzazione e approvvigionamento di ingenti quantitativi. La Corte ha inoltre ricordato che la partecipazione all'associazione è reato a forma libera e che la brevità del periodo osservato non esclude la partecipazione se è dimostrato un contributo apprezzabile alla struttura. Sono state rigettate le ragioni difensive basate sul decorso del tempo, sullo stato di salute e sull'attività lavorativa dei ricorrenti in quanto non sufficienti a superare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - art. 74
Richiamato per la qualificazione dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; il Tribunale ha escluso l'applicabilità del comma 6 (ipotesi di lieve entità) ritenendo che, nonostante cessioni di piccole dosi, l'organizzazione e la ripetitività delle cessioni denotassero trattazione di ingenti quantitativi e struttura organizzata.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - art. 73
Riferito alle singole violazioni relative alla detenzione e cessione di stupefacenti; il Gip aveva ipotizzato la possibilità del comma 5 (lieve entità) ma il Tribunale ha ritenuto prevalente la qualificazione più grave in ragione della sistematicità e dell'organizzazione.
Codice di procedura penale - art. 274 lett. c)
Norma richiamata in relazione alle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione (esigenze cautelari) sulla base dell'istruttoria e delle condotte osservate.
Codice di procedura penale - art. 275 co. 3
Richiama la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari nelle ipotesi di associazione per delinquere e stabilisce i limiti per la loro superabilità; la Corte ha ritenuto che gli elementi forniti dalla difesa non avessero efficacia tale da superare tale presunzione.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - art. 75
Richiamato marginalmente con riferimento alle segnalazioni degli acquirenti; utilizzato come elemento probatorio per la dimensione e diffusività delle cessioni.
Massime di principio
- La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è reato a forma libera: non è richiesta una lunga durata dell'attività per ritenere la partecipazione, purché vi sia un contributo apprezzabile alla realizzazione degli scopi del sodalizio.
- Cessioni ripetute, turni organizzati, vedette, centralinisti, modalità di occultamento e rifornimento e la capacità di riorganizzarsi dopo interventi repressivi sono segnali forti di una struttura associativa stabile e giustificano esigenze cautelari gravi.
- La determinazione a vendere dosi "piccole" non esclude la gravità dell'organizzazione: è spesso una scelta tattica per eludere i controlli e non significa necessariamente lieve entità dell'attività complessiva.
- La produzione di elementi personali positivi (assunzione di lavoro, problemi di salute) non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione: occorre che tali elementi superino la presunzione di attualità delle esigenze cautelari, valutazione che richiede prova concreta e specifica.
- La continuazione dell'attività criminosa dopo arresti o misure limita fortemente l'efficacia argomentativa della difesa circa la mancanza di pericolosità; analogamente i precedenti rilevanti e comportamenti punitivi interni al gruppo aumentano la gravosità della posizione.
- I ricorsi contro provvedimenti cautelari devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato: attacchi generici o meramente assertivi sono spesso inammissibili per genericità.
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