Sentenza n. 295/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni - sezione lavoro - n. 350 del 2 luglio 2025, concernente indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 350 del 2 luglio 2025, relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, festività soppresse e spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
La docente e il difensore antistatario hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Terni, notificata in forma esecutiva e divenuta definitiva per mancata impugnazione. Essi hanno rappresentato di aver atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, senza ricevere il pagamento delle somme riconosciute a titolo di indennità per ferie maturate e non godute e festività soppresse relative agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nonché delle spese di giudizio. Hanno chiesto l'assegnazione di un termine al Ministero per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto, senza dimostrare l'integrale pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Dagli atti non risultava che tutte le somme dovute in forza della sentenza di condanna fossero state pagate e non sussistevano ragioni ostative alla sollecita esecuzione dell'obbligazione risultante dal giudicato. Il Tribunale ha quindi assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare integralmente le somme spettanti. Ha inoltre nominato sin d'ora il Prefetto di Terni, o un funzionario da lui delegato, quale commissario ad acta, autorizzandolo, su richiesta della parte ricorrente e dopo l'infruttuosa scadenza del termine, a sostituirsi al Ministero nel pagamento delle somme non ancora corrisposte e nell'adozione degli atti amministrativi e contabili necessari. Al commissario spetterà, per l'eventuale attività svolta, un compenso di euro 500,00 a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza di condanna rimasta ineseguita.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Il termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle decisioni esecutive è stato ritenuto decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'inesecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La mancata dimostrazione dell'integrale pagamento delle somme dovute in base al giudicato è sufficiente a giustificare l'adozione di misure esecutive nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere autorizzato ad adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento delle somme dovute, sostituendosi all'amministrazione inadempiente dopo la scadenza del termine assegnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →