Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 15965/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’accertamento, in parte qua - dell’illegittimità dell’azione amministrativa posta in essere dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, dell’Ufficio Scolastico delle Marche, dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria derivante dal colpevole ritardo nella pubblicazione della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo, di Istruzione e di Formazione del -OMISSIS-, pubblicato sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”, -OMISSIS-; - dell’illegittimità dell’azione amministrativa posta in essere dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, dell’Ufficio Scolastico delle Marche, dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria derivante dalla lesione delle situazioni giuridiche soggettive del Sig. -OMISSIS- vincitore del concorso mai notiziato; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni condotta presupposta, successiva o comunque connessa all’azione illegittima posta in essere dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dall’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria; e per la conseguente condanna - dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria e del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Sig. -OMISSIS- da ritardata costituzione del rapporto di pubblico impiego quale vincitore di concorso mai notiziato e connessa dovuta ricostruzione della carriera per fini previdenziali per il periodo di ritardata assunzione nonché per il riconoscimento delle progressioni economiche, ora per allora.

Giustizia amministrativa202406918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: condotta amministrativa asseritamente illegittima per il ritardo nella pubblicazione della graduatoria e per la mancata comunicazione al ricorrente della sua vittoria nel concorso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità della condotta del Ministero e degli Uffici scolastici regionali, deducendo il colpevole ritardo nella pubblicazione della graduatoria del concorso e la mancata notizia della propria vittoria. Ha domandato il risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata costituzione del rapporto di pubblico impiego, nonché la ricostruzione della carriera ai fini previdenziali e il riconoscimento retroattivo delle progressioni economiche. L’ordinanza non decide tali censure né la domanda risarcitoria: riguarda esclusivamente il completamento dell’istruttoria e la tutela del contraddittorio sulle produzioni documentali.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia. Ha ritenuto tardiva la memoria documentata depositata dalla difesa erariale nell’imminenza dell’udienza e, per salvaguardare il diritto di difesa del ricorrente, ha disposto che gli siano garantiti termini per controdedurre. Ha inoltre rilevato che la nota dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio depositata il 17 marzo 2026 non eseguiva l’ordine istruttorio già impartito con la precedente ordinanza. Ha quindi reiterato tale ordine, assegnando alle amministrazioni 45 giorni dalla comunicazione o notificazione per depositare la documentazione richiesta, avvertendo che l’inerzia sarà valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a. Il giudizio è rinviato all’udienza pubblica del 23 febbraio 2027; nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, necessario reiterare l’ordine istruttorio già impartito, assegnando giorni quarantacinque dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, per il deposito della documentazione richiesta, con l’avvertimento che l’eventuale inerzia sarà valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.

    Il giudice avverte che l’eventuale mancata ottemperanza all’ordine istruttorio sarà valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.; l’ordinanza non specifica ulteriormente gli effetti di tale valutazione.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

    In presenza della richiesta dell’interessato e dei presupposti di tutela dei suoi diritti o della sua dignità, il giudice dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando una produzione documentale dell’amministrazione è depositata tardivamente, il giudice può assicurare il contraddittorio assegnando alla controparte termini per controdedurre.
  • Se la documentazione depositata non dà effettiva esecuzione a un precedente ordine istruttorio, il giudice può reiterare l’ordine, fissando un nuovo termine e avvertendo che l’inerzia sarà valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.