Cassazione Civile, Ordinanza n. 15896/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente, lavoratore dipendente residente in un Comune interessato dal sisma in Sicilia del 1990, aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte versate per suo conto dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta. Il diniego dell'Amministrazione era stato annullato dalla CTP e la decisione era stata confermata dalla CTR. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell'art. 14 preleggi e dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, sostenendo che la disciplina speciale prevedesse solo il mancato pagamento del 90% del dovuto e non anche il rimborso di quanto già versato, e che comunque il rimborso spettasse al datore di lavoro-sostituto e non al lavoratore; (2) violazione degli artt. 1277, 1224 e 2697 c.c. per il riconoscimento, ritenuto implicito, del maggior danno da svalutazione monetaria senza prova; (3) vizio di motivazione/omessa pronuncia sulla questione della rimborsabilità solo in favore del datore di lavoro, con contestuale deduzione dell'irrilevanza del principio di non contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo perché infondato, richiamando un orientamento consolidato secondo cui l'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, quale ius superveniens favorevole, consente ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, se hanno già pagato, di ottenere il rimborso del 90% di quanto versato; ha inoltre ribadito che la domanda di rimborso può essere proposta dal soggetto passivo in senso sostanziale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione, da parte della ricorrente, di come la questione fosse stata introdotta nei gradi di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché proposto ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., sia perché, riqualificato come omessa pronuncia, mancava comunque l'indicazione dell'iter processuale della questione nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; nessuna spesa è stata liquidata perché l'intimato non si è difeso in cassazione; è stato dato atto della questione del contributo unificato in regime di prenotazione a debito per l'Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
La norma, letta come ius superveniens favorevole, consente ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990 di ottenere, se hanno già pagato, il rimborso del 90% di quanto versato; se non hanno ancora pagato, devono corrispondere solo il 10% del dovuto.
art. 14 preleggi
Invocato dall'Agenzia per sostenere un'interpretazione restrittiva, ma la Corte ha seguito l'orientamento consolidato favorevole al contribuente.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
Richiamato nel primo motivo quale norma confermativa del regime di rimborso per i soggetti colpiti dal sisma.
Richiamati per contestare il riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria in difetto di prova.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per il motivo di vizio di motivazione; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile anche per l'effetto della doppia conforme.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
La doppia decisione conforme preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non è dedotta una difformità tra le decisioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla Corte in via di riqualificazione del terzo motivo come possibile vizio di omessa pronuncia, ma la censura resta inammissibile per difetto di specificità.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per i soggetti colpiti da eventi calamitosi, quando una norma sopravvenuta qualifica come non dovuta una parte dell'imposta già versata, il contribuente che ha effettivamente sostenuto il prelievo può domandare il rimborso della quota stabilita dalla legge.
- La legittimazione attiva al rimborso spetta al soggetto passivo in senso sostanziale, non al mero sostituto d'imposta, salvo espressa diversa previsione normativa.
- La censura per omessa pronuncia o per errore di diritto su una questione non trattata dalla sentenza impugnata richiede, in cassazione, la specifica indicazione di come la questione sia stata introdotta e coltivata nei gradi di merito.
- Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile in presenza di doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri una difformità tra le decisioni di primo e secondo grado.
- Non è consentito trasformare in cassazione una censura di omesso esame o omessa pronuncia senza rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, indicando i passaggi processuali rilevanti.
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