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Legge

L.R. Valle d'Aosta 2/2010

Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 2/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge proroga per il 2010 alcune misure straordinarie anti-crisi della l.r. 1/2009: sospensione di rate e quote capitale dei mutui, sostegni alle famiglie meno abbienti e interventi per i consorzi fidi e per il credito agricolo. Prevede anche la proroga di un termine sulle acque minerali e disposizioni finanziarie, con efficacia per lo più limitata al 2010 o a specifiche scadenze fino al 2011.

Proroga di misure anti-crisi 2010 per famiglie, mutui, imprese e contributi fidi in Valle d'Aosta

Proroga di misure anti-crisi e interventi per credito, famiglie e imprese

La legge regionale, applicabile in Valle d’Aosta, proroga e rifinanzia per il 2010 alcune misure straordinarie già previste dalla l.r. 1/2009 a sostegno di famiglie e imprese. Accanto alle sospensioni dei mutui e agli aiuti al credito, contiene interventi sui consorzi fidi, sulle famiglie meno abbienti, sui tirocini e su un termine relativo al diritto proporzionale sulle acque minerali.

Sospensione delle rate dei mutui agevolati

Viene prorogata, alle condizioni originarie della l.r. 1/2009, la sospensione delle rate dei mutui stipulati al 26 febbraio 2010 in scadenza dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2011. La misura si estende anche ai mutuatari già inadempienti al 26 febbraio 2010 per rate scadute, purché non sia iniziato il procedimento esecutivo per l’escussione delle garanzie.

La domanda di sospensione va presentata:

  • entro il 26 febbraio 2010 per le rate in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2010;
  • entro il 30 aprile 2010 per le rate con scadenza successiva.

Le domande sono rivolte a FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate.

Sospensione delle quote capitale e contributo in conto interessi

Per i mutui stipulati con FINAOSTA S.p.A. nell’ambito della gestione ordinaria, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere il maggiore onere derivante dalla mancata riduzione della quota capitale per effetto della sospensione, disposta per uno o due anni sulle rate scadute nel 2009 o nel 2010.

L’intervento riguarda i mutui riconducibili a tre leggi regionali:

  • l.r. 37/1986 sugli interventi per eventi calamitosi e avversità atmosferiche;
  • l.r. 1/1997 sul recupero e valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei;
  • l.r. 23/1999 sui mutui con contributi in conto interessi e nuova stipulazione di mutui agevolati.

Restano a carico dei mutuatari gli interessi sul capitale residuo. Per le imprese l’agevolazione è concessa in regime de minimis; se l’impresa non vi rientra, la sospensione può comunque essere disposta purché i relativi oneri siano assunti a suo carico. La Giunta disciplina le modalità attuative.

Interventi sui consorzi garanzia fidi e sui fondi rischi

Le risorse regionali già erogate ai Consorzi Garanzia Fidi della Valle d’Aosta e non destinate alle imprese come contributo in conto interessi, pari a euro 4.184.944,46, sono destinate ad aumentare i fondi rischi costituiti per le finalità della l.r. 1/2009.

Per il 2010 la Giunta può inoltre incrementare:

  • di euro 50.000 il fondo rischi del Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d’Aosta;
  • di euro 1.000.000 il fondo rischi del Consorzio Valfidi.

In caso di liquidazione dei Consorzi, i fondi rischi, compresi interessi e altri proventi, devono essere devoluti integralmente alla Regione. Inoltre, dal 2015 e alla fine di ciascun esercizio, le somme non utilizzate e certificate dal collegio sindacale devono essere restituite alla Regione entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio; in caso di fusione con confidi fuori regione, i fondi devono essere restituiti nei limiti previsti e non possono più essere utilizzati per nuove garanzie dalla data della fusione.

Per il 2010 gli interventi sui fondi rischi sono concedibili, a seconda dei casi, nel regime de minimis o come aiuti di importo limitato, nel rispetto del quadro temporaneo statale ed europeo vigente. Anche gli interventi dell’art. 6 della l.r. 75/1990, come sostituito dalla legge, sono concedibili fino al 31 dicembre 2010 nel quadro degli aiuti temporanei UE. La Giunta definisce le modalità attuative.

Sostegno alle famiglie meno abbienti

Per il 2010 sono prorogati gli interventi previsti dalla l.r. 1/2009 a favore dei nuclei familiari in condizioni economiche svantaggiate.

In deroga alle norme vigenti, tali nuclei possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento:

  • della tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  • della tariffa per il servizio idrico integrato.

Le modalità applicative sono demandate a una deliberazione della Giunta regionale, adottata d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. La disposizione sulla compensazione delle minori entrate degli enti locali rileva nel quadro dell’assestamento 2010.

Tirocini formativi e di orientamento

La legge promuove tirocini formativi e di orientamento per soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico, al fine di agevolare le scelte professionali tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Possono ospitare tirocinanti:

  • datori di lavoro;
  • imprenditori;
  • soggetti esercenti una professione, anche senza dipendenti.

Diritto proporzionale sulle acque minerali

Il termine per il pagamento del diritto proporzionale sulle acque minerali, previsto dalla normativa del 2008, è prorogato:

  • al 31 marzo 2011 per le concessioni perpetue;
  • di un anno dalla data del rinnovo per le concessioni in scadenza nel 2009 e nel 2010.

Aiuti per il settore agricolo primario

Fino al 31 dicembre 2010 è autorizzata la concessione di aiuti di importo limitato per le iniziative previste dalla l.r. 21/2001 in materia di allevamento zootecnico, subordinatamente all’entrata in vigore del quadro di riferimento temporaneo statale collegato alla comunicazione della Commissione europea 2009/C 261/02 e nel rispetto delle relative condizioni.

Copertura finanziaria e variazioni di bilancio

La legge quantifica gli oneri e ne indica la copertura nel bilancio regionale 2010/2012. In sintesi:

  • per gli articoli 3 e 4, comma 1, l’onere complessivo è pari a euro 3.150.000 per il 2010 e a euro 600.000 annui dal 2011;
  • l’onere dell’art. 2, stimato in euro 700.000 nel triennio 2010/2012, è finanziato con il fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A.;
  • le minori entrate derivanti dall’esenzione TARSU e tariffa idrica possono essere compensate in sede di assestamento 2010 con risorse della finanza locale;
  • la Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Molte misure hanno efficacia limitata al 2010 o a specifici termini successivi, mentre alcune proroghe sui mutui e sulle concessioni si estendono fino al 2011. Le disposizioni sui fondi rischi contengono anche regole permanenti di restituzione e destinazione delle somme non utilizzate.

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