Ordinanza del 13/10/2017 n. 24123 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR Campania, che aveva confermato la nullità dell’avviso di accertamento relativo al 2006. La delega di firma era stata ritenuta inefficace per il trasferimento del dirigente delegante, comunque limitata a importi inferiori a quelli accertati, e non adeguatamente provata. L’Agenzia è condannata alle spese, liquidate in Euro 5.600,00 oltre accessori.
Ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la nullità di un avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione e di valida delega.
Nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente per l’anno d’imposta 2006, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato ricavi non dichiarati e rettificato il quantum delle diverse imposte. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato nullo l’atto per mancanza della sottoscrizione del capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva munito di valida delega. La Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva confermato tale decisione.
Valutazione della CTR sulla documentazione prodotta
La CTR ha ritenuto tardiva la produzione di uno dei documenti depositati dall’Ufficio e, pertanto, non ne ha tenuto conto. Quanto ai tre documenti di delega prodotti in appello:
- due sono stati considerati inesistenti perché privi di firma;
- il terzo non è stato ritenuto idoneo a provare il potere di firma del soggetto che aveva sottoscritto l’avviso;
- secondo la CTR, la delega era divenuta inefficace in seguito al trasferimento del dirigente delegante presso altro Ufficio;
- il nuovo dirigente avrebbe dovuto eventualmente rinnovare le deleghe, ma dagli atti non risultava che tale rinnovo fosse stato effettuato.
La CTR ha inoltre ravvisato un autonomo e assorbente profilo di invalidità nell’eccesso di delega, poiché l’importo dell’accertamento superava i limiti economici previsti dalla delega conferita al firmatario.
Ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ai quali il contribuente ha resistito con controricorso.
Il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciava la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. L’Agenzia sosteneva innanzitutto che la fattispecie non riguardasse una delega di funzioni, ma una semplice delega di firma, che avrebbe potuto essere conferita mediante qualunque strumento organizzativo interno, come un ordine di servizio.
La Corte ha ritenuto tale argomentazione irrilevante, poiché la CTR non aveva fondato la decisione sull’inidoneità dello strumento utilizzato per conferire la delega. La decisione si basava invece sulla sopravvenuta inefficacia della delega a seguito del trasferimento del dirigente che l’aveva rilasciata e, soprattutto, sul superamento dei limiti di importo previsti dalla delega.
Inammissibilità delle ulteriori censure sul primo motivo
L’Agenzia sosteneva inoltre di avere fornito la prova della delega già nel giudizio di primo grado. La Corte ha giudicato tale rilievo inammissibile, perché non prospettava una violazione di legge da parte della CTR, ma tendeva piuttosto a contestare la valutazione di un documento.
La censura risultava inoltre riferita a un documento diverso da quello esaminato nella sentenza impugnata: il ricorso richiamava un ordine di servizio dell’8 marzo 1999, mentre la CTR aveva valutato, dopo aver ritenuto inesistenti due dei tre documenti prodotti, l’ordine di servizio del 20 marzo 2001.
L’Agenzia sosteneva infine che un provvedimento amministrativo privo di discrezionalità, come quello tributario, non potesse essere annullato per un vizio meramente formale. Anche tale rilievo è stato ritenuto infondato.
Principio applicato sulla sottoscrizione e sulla prova della delega
La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
In caso di contestazione, spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza della delega. Tale prova non deve necessariamente essere fornita già in primo grado, poiché la delega attiene alla legittimazione sostanziale alla formazione dell’avviso e non alla legittimazione processuale. La Corte richiama, in particolare, Cass. n. 12781/2016 e Cass. n. 17044/2013.
Secondo motivo di ricorso
Il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciava omessa motivazione. Secondo l’Agenzia, la CTR non avrebbe considerato che l’avviso era stato sottoscritto dal titolare dell’Area controllo dell’Ufficio competente e che tale qualifica avrebbe reso valido il provvedimento indipendentemente dalla validità della delega.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la CTR aveva espressamente considerato la provenienza dell’atto dal dirigente dell’Area controllo. Tuttavia, i giudici regionali avevano ritenuto che il potere di firma fosse soggetto a limiti di importo, nella specie superati.
Tale autonoma ratio decisoria non era stata censurata dall’Agenzia né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell’accertamento dei fatti. La censura, pertanto, non era idonea a mettere in discussione la motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata.
Discordanza sugli importi dell’accertamento
La Corte ha rilevato, solo per completezza, che un passaggio del primo motivo sembrava riguardare i limiti economici della delega. Tuttavia, la ricostruzione dell’Agenzia non coincideva con quella della sentenza regionale:
- la CTR indicava un maggiore imponibile accertato di Euro 188.224,00;
- il ricorso dell’Agenzia indicava invece un reddito non dichiarato di Euro 14.063,00.
Tale divergenza confermava l’inidoneità della censura a confrontarsi con la ratio effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata.
Esito del giudizio e spese
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso e, conseguentemente, ha confermato l’esito sfavorevole per l’Agenzia delle Entrate.
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del contribuente, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge.
La decisione è stata assunta a Roma il 4 luglio 2017 e depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2017.
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