Ordinanza del 11/10/2017 n. 23887 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione conferma che, al momento della notifica del ricorso, le notificazioni degli atti tributari tramite posta erano riservate a Poste Italiane S.p.A. La notifica eseguita tramite licenziatario privato è quindi inesistente e non sanabile, anche per costituzione delle controparti. L’abrogazione della riserva, prevista dalla L. n. 124/2017 dal 10 settembre 2017, non ha efficacia retroattiva e, fino al rilascio delle nuove licenze individuali secondo i requisiti AGCOM, resta applicabile il precedente orientamento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di € 15.000 oltre spese prenotate a debito e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Rigetto del ricorso contro l’inammissibilità dell’impugnazione tributaria notificata tramite posta privata
Ricorso tributario notificato tramite posta privata
La Corte di cassazione, riunita in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., esamina il ricorso proposto dall’avv. P.F. contro la sentenza della CTR della Campania n. 10699/44/2015, depositata il 1° dicembre 2015 e non notificata. La CTR aveva confermato la decisione della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo contro una cartella di pagamento relativa a tributi erariali dell’anno d’imposta 2006, poiché notificato tramite un servizio di posta privata.
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A.; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre l’agente della riscossione non ha svolto difese.
Produzione documentale tardiva
Lo stesso giorno fissato per l’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato una copia del decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Nola in relazione a contestazioni penali riguardanti l’art. 81 c.p. e l’art. 4 del D.L. n. 74 del 2000.
La Corte dichiara tale produzione inammissibile perché tardiva e, comunque, irrilevante ai fini della decisione, non incidendo sulla questione processuale relativa alla validità della notifica del ricorso tributario.
Primo motivo: validità della notifica tramite posta privata
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, relativo alla liberalizzazione dei servizi postali, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Egli sostiene che la CTR avrebbe erroneamente confermato l’inammissibilità del ricorso introduttivo per il solo fatto che la notifica era stata eseguita tramite un licenziatario privato.
La Corte dichiara il motivo inammissibile, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, già affermato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7155 del 21 marzo 2017.
Riserva a Poste Italiane delle notificazioni a mezzo posta
Secondo il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, la liberalizzazione dei servizi postali non aveva eliminato la riserva esclusiva in favore del fornitore del servizio postale universale, ossia Poste Italiane S.p.A., per i servizi concernenti:
- le notificazioni a mezzo posta;
- le comunicazioni a mezzo posta connesse alla notificazione di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982;
- le notificazioni degli atti tributari sostanziali e processuali;
- le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992.
La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 27021/2014, Cass. n. 5873/2014, Cass. n. 3932/2011 e Cass. n. 11095/2008.
Conseguenze della notifica eseguita tramite operatore privato
La notificazione tramite posta privata del ricorso di primo grado deve essere qualificata come inesistente. In quanto tale, essa non è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio delle controparti.
La Corte richiama, sul punto, anche Cass. n. 20306/2017, Cass. n. 13956/2017, Cass. n. 19467/2016 e Cass. n. 2262/2013.
Le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017, hanno ribadito l’esclusiva di Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, per le notificazioni e comunicazioni connesse alla notificazione degli atti giudiziari disciplinati dalla L. n. 890 del 1982.
Esclusione della notifica per consegna diretta
Il ricorrente richiama una sola pronuncia, Cass. n. 2922 del 13 febbraio 2015, nella quale era stata prospettata, come obiter dictum, la possibilità di equiparare la notifica tramite posta privata alla consegna diretta dell’atto.
La Corte esclude che tale argomento possa condurre a una diversa decisione. La CTR aveva infatti rilevato che, nei confronti dell’ufficio finanziario, non risultava apposta sull’avviso di ricevimento la sottoscrizione di un addetto dell’amministrazione ricevente. Inoltre, la possibilità di notificazione per consegna diretta prevista dall’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 è ammessa nei confronti dell’ufficio del Ministero delle finanze, oggi Agenzia delle Entrate, e dell’ente locale, ma non è riferibile alla notificazione del ricorso nei confronti dell’agente della riscossione.
La modifica dell’art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992 operata dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 156 del 2015 non ha modificato tale previsione.
Effetti della legge sulla concorrenza del 2017
La Corte esamina l’incidenza della L. 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale per il mercato e la concorrenza.
L’art. 1, comma 57, lett. b), della legge ha abrogato l’art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999 con decorrenza dal 10 settembre 2017. L’abrogazione ha eliminato la riserva esclusiva in favore di Poste Italiane S.p.A. per i servizi relativi alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982 e per le notificazioni delle violazioni del codice della strada.
Tuttavia, la Corte precisa che tale abrogazione:
- opera soltanto dal 10 settembre 2017;
- non ha efficacia retroattiva;
- non ha natura interpretativa;
- non può incidere sulla validità della notifica effettuata anteriormente tramite licenziatario privato.
La conclusione deriva anche dal principio generale di irretroattività stabilito dall’art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile.
Nuove licenze individuali e permanenza dell’orientamento precedente
La Corte osserva inoltre che la L. n. 124 del 2017 deve essere letta insieme al comma 58 dello stesso art. 1.
Il comma 57 ha aggiunto all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 261 del 1999 la previsione secondo cui il rilascio della licenza individuale per i servizi di notificazione degli atti a mezzo posta connessi alla notificazione degli atti giudiziari deve essere subordinato a specifici obblighi riguardanti:
- sicurezza;
- qualità;
- continuità;
- disponibilità;
- esecuzione dei servizi;
- affidabilità, professionalità e onorabilità dei richiedenti.
Il comma 58 ha previsto che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, l’autorità nazionale di regolamentazione individuata dal D.Lgs. n. 261 del 1999, sentito il Ministero della giustizia, determinasse i requisiti e gli obblighi per il rilascio delle nuove licenze individuali.
Ne consegue che, fino al rilascio delle nuove licenze sulla base delle regole predisposte dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, resta applicabile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le notificazioni degli atti tributari tramite posta privata sono inesistenti e non sanabili.
Secondo motivo: motivazione apparente
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la motivazione della CTR sarebbe meramente apparente.
La Corte considera il motivo manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha richiamato in modo pertinente la giurisprudenza di legittimità applicabile alla fattispecie e ha indicato con chiarezza la ratio decidendi, adeguandosi all’indirizzo consolidato sulla nullità della notifica effettuata tramite posta privata.
Decisione e conseguenze economiche
Il ricorso viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate e sono liquidate in:
- € 15.000,00 per compensi;
- oltre alle spese prenotate a debito.
Non viene adottata alcuna statuizione sulle spese nei confronti dell’agente della riscossione, poiché quest’ultimo non ha svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio a Roma il 26 settembre 2017 e depositata in cancelleria l’11 ottobre 2017.
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