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Ordinanza

Ordinanza del 11/10/2017 n. 1528 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Misure cautelari - Notificazione dell'istanza - Non prevista.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 non impone la notificazione dell’istanza di sospensione alla controparte. È sufficiente il deposito presso la segreteria della Sezione e l’avviso alle parti dell’udienza di trattazione, che consente all’Ufficio di esercitare pienamente il contraddittorio.

Notificazione dell’istanza di sospensione cautelare non necessaria

Notificazione dell’istanza di sospensione cautelare

Il documento chiarisce che, nell’ambito del processo tributario, l’istanza di sospensione cautelare non deve essere notificata alla controparte. La disciplina applicabile è contenuta nell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992.

Adempimenti previsti

La norma richiede esclusivamente che l’istanza venga depositata presso la segreteria della Sezione competente. Non è invece previsto un autonomo obbligo di notificazione dell’istanza all’Ufficio o alle altre parti del giudizio.

Avviso dell’udienza e contraddittorio

Le parti devono essere avvisate dell’udienza di trattazione. Tale avviso è ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio, poiché mette l’Ufficio nella condizione di conoscere la trattazione dell’istanza e di opporsi alla sospensione nella pienezza dei propri poteri.

Conseguenze dell’assenza di notificazione

La mancata notificazione dell’istanza alla controparte non determina, di per sé, irregolarità o invalidità della procedura cautelare, purché siano rispettati gli adempimenti previsti dall’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, ossia il deposito dell’istanza presso la segreteria della Sezione e il regolare avviso dell’udienza di trattazione.

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